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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2023

Cassazione n. 29736/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 3529_23 Ritenuto che l'unico motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - condannato per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 con riferimento alle dichiarazioni per gli anni d'imposta 2012, 2013, 2014 e 2016 - espone censure prive di specificità perché, nel contestare il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità penale, non indica le ragioni di diritto e i dati di fatto che dovrebbero determinare l'annullamento del provvedimento impugnato, e non si confronta con le considerazioni non illogiche della sentenza impugnata, la quale ha argomentato la colpevolezza dell'imputato sulla base di una pluralità di elementi di fatto indicativi della falsità delle fatture utilizzate, quali la mancanza di documentazione di supporto, l'omesso pagamento delle stesse e l'assenza di una struttura aziendale e di documentazione contabile relative alla ditta emittente (cfr. pagg. 5-6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 maggio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 3529_23 Ritenuto che l'unico motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - condannato per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 con riferimento alle dichiarazioni per gli anni d'imposta 2012, 2013, 2014 e 2016 - espone censure prive di specificità perché, nel contestare il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità penale, non indica le ragioni di diritto e i dati di fatto che dovrebbero determinare l'annullamento del provvedimento impugnato, e non si confronta con le considerazioni non illogiche della sentenza impugnata, la quale ha argomentato la colpevolezza dell'imputato sulla base di una pluralità di elementi di fatto indicativi della falsità delle fatture utilizzate, quali la mancanza di documentazione di supporto, l'omesso pagamento delle stesse e l'assenza di una struttura aziendale e di documentazione contabile relative alla ditta emittente (cfr. pagg. 5-6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 29736/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris