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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 00721/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16632/2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 74; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliata; - controricorrente - avverso la sentenza n. 509/50/13 della Commissione tributaria Regionale della Campania, depositata il 17/12/2013; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che

1. [OSCURATO:PERSONA] della Campania (CTR), con sentenza n. 509/50/13, depositata il 17/12/2013, rigettava l'appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e, per l'effetto, confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato legittima la cartella di pagamento con la quale, a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis del cligs. n. 600 del 1973 e dell'art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, era stato intimato il pagamento di C. 13.229,79 a titolo di IRAP e IVA.

2. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a dieci motivi.

3. L'Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.

4. Con istanza depositata in prossimità della camera di consiglio la contribuente ha formulato, ex art. 6, del di. n. 119 del 2018, conv. in I. n. 136 del 2018, istanza di estinzione del giudizio avendo all'uopo versato le somme richieste dall'Amministrazione finanziaria.

Considerato che In via preliminare il Collegio rileva che la contribuente con l'istanza sopra indica chiede la definizione, con cessazione della materia del contendere, della controversia e che, concorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, avendo la contribuente provveduto al pagamento delle somme indicate dall'Amministrazione finanziaria è possibile pervenire ad una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione della lite e alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito.

2. Le spese vanno compensate avuto riguardo all'esito della controversia chiusasi con la definizione agevolata.

P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma il 17 novembre 2021 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Il Presidente enico 9.indem DEP9TTATO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16632/2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 74; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliata; - controricorrente - avverso la sentenza n. 509/50/13 della Commissione tributaria Regionale della Campania, depositata il 17/12/2013; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1. [OSCURATO:PERSONA] della Campania (CTR), con sentenza n. 509/50/13, depositata il 17/12/2013, rigettava l'appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e, per l'effetto, confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato legittima la cartella di pagamento con la quale, a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis del cligs. n. 600 del 1973 e dell'art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, era stato intimato il pagamento di C. 13.229,79 a titolo di IRAP e IVA. 2. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a dieci motivi. 3. L'Agenzia delle entrate ha depositato controricorso. 4. Con istanza depositata in prossimità della camera di consiglio la contribuente ha formulato, ex art. 6, del di. n. 119 del 2018, conv. in I. n. 136 del 2018, istanza di estinzione del giudizio avendo all'uopo versato le somme richieste dall'Amministrazione finanziaria. Considerato che In via preliminare il Collegio rileva che la contribuente con l'istanza sopra indica chiede la definizione, con cessazione della materia del contendere, della controversia e che, concorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, avendo la contribuente provveduto al pagamento delle somme indicate dall'Amministrazione finanziaria è possibile pervenire ad una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione della lite e alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito. 2. Le spese vanno compensate avuto riguardo all'esito della controversia chiusasi con la definizione agevolata. P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa le spese processuali. Così deciso in Roma il 17 novembre 2021 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Presidente enico 9.indem DEP9TTATO [OSCURATO:PERSONA]
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