CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 23717/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5285/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 77, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrente – avverso la SENTENZADELLA CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 408/2018depositata il 22/11/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: 1. Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. , depositato il 12 /11/2 012, l’[OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Campobasso (odierno controricorrente) premetteva che,con sentenza n. 115 del 1994, il Tribunale di Campobasso aveva rigettato la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto del 1°/7/1973 di locazione del suolo adiacente lo stabile in Campobasso fra via Montello n. 21 e via [OSCURATO:PERSONA] n. 27, proposta dal medesimo locatore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (odierno ricorrente), con l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], nonché la domanda riconvenzionale del Massidda di declaratoria di nullità del contratto di locazione sul presupposto di esserne proprietario per averlo riscattato dall’I.A.C.P., e quelle dello stesso Massidda, del Perrella e del [OSCURATO:PERSONA], di accertamento del loro diritto di proprietà pro quotadel suolo, asseritamente incluso quale pertinenza negli atti di riscatto dei rispettivi alloggi. 2. L’IACP premetteva inoltre che la sentenza del Tribunale di Campobasso era divenuta definitiva in seguito alle pronunce della Corte d’Appello di Campobasso n. 27 del 1999 (di conferma della sentenza impugnata), della S. C . di Cassazione n. 14431 del 2002 (di parziale cassazione con rinvio per la valutazione dell’ammissibilità delle prove testimoniali e della CTU richiesta da Perrella, di Tota e Massidda), della Corte d’Appello di Napoli n. 2199 del 2007, in qualità di giudice di rinvio (di rigetto delle richieste di prova per la loro irrilevanza), nonché della sentenza della Corte di Cassazione n. 13693 del2011 che ha confermato tale decisione. 3. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] chiese di accertare, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA]), del Perrella e del [OSCURATO:PERSONA], che l’area in questione era di sua esclusiva proprietà per acquisto risalente al 1938, e comunque per usucapione ordinaria, con ordine, exart. 948 cod. civ., di immediato rilascio della stessa da parte dei convenuti e condanna degli stessi al risarcimento del danno da occupazione senza titolo dalla cessazione della locazione del luglio 1986 al rilascio. 4. I convenuti si opposero alla domanda, deducendo: (i) che il contratto di locazione del 1°/7/1973 era ancora in vigore per effetto della disciplina transitoria di cui alla l. n. 392/1978; (ii) la prescrizione del diritto al risarcimento del danno; (iii) che il terreno rappresentava una pertinenza dei fabbricati di loro proprietà, sul quale essi avevano sempre esercitato il possesso in modo pacifico ed esclusivo. 5. Il Tribunale di Campobasso, dopo aver disposto il mutamento del rito in quelloordinario di cognizione, con sentenza n. 130/2016 dichiarò cessato per finita locazione il contratto del 1973, ordinando ai convenuti l’immediato rilascio del terreno libero da persone o cose e condannandoli, in solido, al pagamento in favore dell’attore, oltre che delle spese di lite, della somma di euro 113,42 per l’illegittima occupazione dell’immobile dal novembre 2007 al luglio 2014, oltre all’indennità da illegittima occupazione successiva fino al successivo rilascio, dichiarando prescritto il relativo diritto per il periodo precedente al luglio 2007. 6. Avverso detta sentenza proposero appello [OSCURATO:PERSONA], MicheleDi Tota e [OSCURATO:PERSONA]. 7. Con sentenza n. 408/2018, depositata in data 22/11/2018, oggetto diricorso, la Corte d’Appello di Campobasso, dopo aver disposto il mutamento del rito, vertendo la causa in materia di cessazione di locazionedi immobile urbano, ha rigettato l’appello. 8. Avv erso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per c assazione affidato a due motivi, cui l’[OSCURATO:PERSONA] di Campobasso resiste con controricorso . 9. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art . 380 bis 1 cod.proc. civ. 10. Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni. 11. Il ricorrente ha depositato memoria. Consideratoche: 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 , cod. proc. civ. , “ Violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1705 e 1728, co. 2, cod. civ. , violazione e mancata applicazione della norma di cui all’art. 1722 cod. civ. ”. Il ricorrente premette che il giudice di prime cure qualificò [OSCURATO:PERSONA]“all’epoca amministratore del condominio” che, come tale, sottoscrisseil contratto di locazione in tale qualità. Su tale postulato, il Tribunale non avrebbe potuto ritener e legittima la citazione in giudizio dell’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in quanto quest’ultimo è stato citato “come erede di [OSCURATO:PERSONA]”. In primo grado l’odierno ricorrente avrebbe esposto che la carica di amministratore di condominio non si trasmetteagli eredi, sicché eccep ì il proprio difetto di legittimazione passiva,in virtù del fatto che il Tribunale ha ritenuto che il contratto di locazione venne stipulato dall’amministratore del condominio e che l’obbligo di rilasciare il terreno n on poteva che riguardare il “conduttore”,sicché la domanda di rilascio o di restituzione andava dichiarata inammissibile in quanto non proposta nei confronti del soggetto che lo stesso Tribunale ha ritenuto “conduttore” , e cioè il condominio. Il ricorren te denuncia in particolare la seguente porzione della motivazionedella Corte territoriale: « La sentenza appellata afferma che il contratto di locazione stipulato da [OSCURATO:PERSONA] “all’epocaamministratore del condominio anche per conto degli altri titolari degli alloggi, tra cui gli odierni convenuti (tutti attualmente proprietaridi appartamenti nel fabbricato) ” . Il contratto locativo del 1°/7/1973 non contiene tuttavia in proposito alcuna indicazione, il Massiddarisultandovi menzionato unicamente qu ale conduttore. Ne derivache [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di quanto prospettato da entrambele parti, ha stipulato il contratto locativo quale mandatario senza rappresentanza (art. 1705 cod. civ. ), con conseguente acquistodei diritti ed assunzione degli obblighi relativi; nei confronti dellostesso è stata pertanto validamente intimata il 20/12/1985 la disdetta del contratto di locazione. Successivamente alla morte di GiuseppeMassidda (avvenuta in data 23/11/2001) l’erede [OSCURATO:PERSONA] era obbligato “a prendere i provvedimenti richiesti delle circostanze” (ai sensi dell’art. 1728, co. 2, cod. civ. ), e dunque a rilasciare l’immobile oggetto di causa, essendo lo stesso a conoscenzadel mandato conferito al suo d ante causa, della locazione e della disdetta intervenuta - quale parte dei giudizi intercorsi con l’I.a.c.p.sin dalla fase svoltasi dinanzi alla Corte di Appello di Napoli edefinita con la sentenza n. 2199/2007 - : v a dunque confermata la legittimazionepassiva di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla domanda dirilascio del bene proposta dagli IACP nel presente giudizio, mentre èesclusa la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti deimandanti» (così a p. 6 della sentenza). Il ricorrente ar gomenta che, con tale motivazione, la Corte territorialeha violato l’art. 1722, n. 4, cod. civ. , ai sensi del quale il mandatosi estingue per la morte del mandatario. La Corte avrebbe altresìviolato l’art. 1728, 2° com m a, cod. civ. , avendogli attribuito , inqualità di erede del mandatario, insussistenti obblighi nei confronti deiterzi. La disposizione , deduce il ricorrente, prevede che gli eredi del mandatario “ devono avvertire prontamente il mandante e prendere intanto nell’interesse di quest o i provvedimenti richiesti dalle circostanze ”, e non devono pertanto prendere alcun provvedimento nell’interesse di terzi, tanto è vero che essi rispondonodi eventuali danni nei confronti del mandante e non già neiconfronti dei terzi. In conclusione, a detta del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe violato le norme in epigrafe non avendo considerato che l’avvenutaestinzione del mandato senza rappresentanza in capo al defunto [OSCURATO:PERSONA] aveva reso il ricorrente, chiamato in giudiziodallo [OSCURATO:PERSONA], privo di legittimazione passiva, con conseguente necessariapronuncia di inammissibilità della domanda proposta nei suoi confronti e con la necessità di integrazione del contraddittorio neiconfronti del condominio, in assenza della quale la sentenza d el primogiudice sarebbe stata affetta da nullità. 2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il motivo debba scrutinarsi con le seguenti considerazioni. Si deve rilevare, in primo luogo, che, in realtà, la motivazione resa dalla sentenza si fa carico di un’eccezione di pretesa necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del mandante del defunto Massidda, mentre con il motivo si pone una questione diversa, inerente ad un preteso difetto di legittimazione passiva dell’erede del de cuius, e cioè dell’odierno ricorrente.Tale questione era stata posta con uno specifico motivo di appello, che è stato riprodotto. 2.1 Ora, la motivazione che si critica, quella espressa dalla sentenza impugnata al paragrafo 6 (pag. 5-7), non è pertinente all’esame del riprodotto motivo di appello, e non affronta in alcun modo il problema della legittimazione passiva del ricorrente nonostante la morte del suo de cuius. Essa nonaffronta, cioè il problema del se, in presenza di un mandato senza rappresentanza, in esecuzione del quale il mandatario – come nella specie – abbia stipulato con un terzo un contratto, la morte del mandante comporti il subentro nel rapporto e, dunque, nei diritti ed obblighi verso il terzo contraente, dell’erede del mandatario.Inutilmente ed infondatamente a pag. 5 del ricorso si sostiene invece che la motivazione resa nel paragrafo 6 dalla sentenza impugnata abbia esaminato e deciso quanto dedotto con l’appello. 2.2 Nella descritta situazione, il motivo risulta inammissibile, in qua nto non si correla alla motivazione impugnata, la quale non si è occupata della doglianza che si assume prospettata con l’appello, non potendo la motivazione riportata dalla sentenza nel paragrafo 6 in alcun modo riferirsi alla prospettazione svolta con l’appello, come invece pretende il motivo in esame. 2.3 Ne segue allora questa conseguenza: i n realtà, di fronte all’omesso esame della doglianza circa il venir meno della legittimazione, parte ricorrente – sempre che quella doglianza non fosse stata abbandonata in sede di precisazione delle conclusioni in appello – avrebbe dovuto dolersi con un motivo di ricorso d educente la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul relativo motivo di appello.Tanto evidenzia che il motivo di ricorso proposto non si correla alla motivazione della sentenza impugnata, così impingendo in inammissibilità alla stregua del consolidato principio di diritto di cui a Cass. n. 359 del 2005, ribadito, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017. Peraltro, aggiunge il Collegio che, se il ricorrente si fosse doluto deducendo la violazione dell’art. 112, il motivo si sarebbe dovuto dire inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 2 , c.p.c., in quanto l’ipotetica pronuncia sulla prospettata doglianza in appello, avrebbeprima facie dovuto avere un esito negativo. Atteso, infatti, che nel mandato senza rappresentanza l’art. 1705, primo comma, c.c. dispone che “il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato”, e considerato che nel secondo comma la stessa norma dispone che “i terzi non hanno alcun rapporto col mandante”, nonché che “ tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatari dalle disposizioni degli articoli che seguono”, è palese che, qualora si verifichi l’evento della morte del mandatario senza rappresentanza, tale evento, rispetto alla posizione del terzo che ha contrattato con il de cuius, si connota come fenomeno interamente riconducibile alla disciplina della successione al de cuius , con la conseguenza che la legittimazione del de cuius rispetto al rapporto contrattuale si trasferisce ai suoi eredi. Che il mandato si estingua a norma del n. 4 dell’art. 2722 c.c.,e che gli eredi del mandatario vedano disciplinati la loro situazione dal secondo comma dell’art. 2728 c.c., cosa di cui la sentenza impugnata si è occupata al diverso scopo di scrutinare il motivo di appello sulla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei mandanti, è questione che concerne non il terzo che ha contrattato con il mandatario, ma appunto l’erede o gli eredi del mandatario stesso. E talequestione, non attinta dal motivo, bene è stata risolta dalla corte molisana escludendo che dovesse provvedersi ad integrare il contraddittorio.La legittimazione dell’erede del mandatario defunto, cioè del ricorrente, è invece questione che è risolta, nel senso indicato, dalla norma dell’art. 1705 c.c. Pertanto, se il ricorrente avesse dedotto l’omessa pronuncia, il motivo si sarebbe dovuto dichiarare inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 2 , c.p.c., in quanto l’omessa pronuncia avrebbe riguardato una questione che in alcun modo avrebbe potuto dar luogo ad effetti favorevoli al ricorrente. In proposito si ricorda che l'art. 360-bis n. 2 c.p.c., “là dove implica chela violazione di norme del procedimento determini quella dei principi regolatori del giusto processo, nell'unica lettura possibile per dare alla previsione un senso implica proprio che detta violazione abbia svoltouna qualche decisività, sicché può reputarsi che quando si denuncia un'omessa pronuncia su un'eccezione non sia del tutto irrilevante la opportuna attività dimostrativa che l'eccezione avrebbe avuto un qualche fondamento astratto in iure e che, dunque, ilsuo omesso esame ha riguardato una quaestio iuris astrattamente rilevante. L'alternativa sarebbe altrimenti che la Corte di Cassazione dovrebbe cassare la sentenza in modo del tutto inutile, i quanto dopo aver pronunciato la cassazione per l'omesso esame, dovrebbe decidere nel merito e rigettare l'eccezione priva di fondamento in iure in quel senso” (così Cass., Sez. 6 - 3, sent. 02/08/2016, n. 16102). 3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia , è da ritenere in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 cod. pro c. civ. , “ V iolazione e falsa applicazione di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. ed agli artt. 58 e 29, co. 4, legge 392/78 e succ. mod. ed integr.”. Il ricorrente afferma che la locazione in questione erain corso al momento dell’entrata in vigore della disciplina vincolistica introdotta dalla legge n. 392/1978 e fosse quindi soggetta alla disciplina transitoria di cui agli artt. 58 e 29 di tale legge, con la conseguenza che la disdetta effettuata dall’I.A.C.P. fosse da considerarsi nulla in quanto non motivata. Sicché la Corte territoriale, omettendo inoltre di valutare quanto emerso nella perizia del CTU, avrebbe errato nel non ritenere l’immobile ad uso abitativo e nel ritenere valida la disdetta de qua. 4. Il secondo motivo merita le seguenti considerazioni. Sul punto che interessa la sentenza gravata motiva specificamente: ”Riguardo al contratto -nel quale non si fa alcun riferimento all'uso per il quale il bene veniva preso in locazione - il Tribunale ha condivisibilmente osservato che esso non rientra fra quelli stipulati per esigenze abitative (con conseguente esclusione dell'applicabilità dell'art. 58 della l. n. 392/'78), né concerne immobile destinato ad uso commerciale, industriale o altro ricompreso nell'art. 27 st. 1. (il che esclude anche l'applicabilità della disciplina transitoria di cui all'art. 67). Essendo pertanto prevista in contratto la durata annuale rinnovabile per uguale periodo in mancanza di disdetta, nel caso intimata con racc.ta a.r. del 20/12/1985, il contratto è cessato alla successiva scadenza del 1°/07/1986. Gli appellanti sostengono l'applicabilità della disciplina transitoria di cui all'art. 58 l. n. 392/78 in base all'asserita natura pertinenziale dell'area rispetto alle abitazioni riscattate dagli stessi, natura tuttavia esclusa dalla sentenza del Tribunale di Campobasso n. 115/94 passata in giudicato, come rilevato dal Tribunale e come sopra esposto al paragrafo n.1” (così a p. 7, punto 7, della sentenza, enfasi aggiunta, n.d.r.). 4.1 La C orte territoriale ha enunciato una motivazione per relationem rispetto a quella del T ribunale in primo grado. Ebbene, per impugnare tale motivazione il ricorrente avrebbe dovuto articolare il motivo dando conto della motivazione del primo giudice, mentre riguardo ad essa nulla dice. 4.2 Viene in rilievo il principio di diritto secondo cui « In tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza di appello sia motivata “ per relationem” alla pronuncia di primo grado, al fine ritenere assolto l'onere ex art. 366, n. 6, c.p.c. occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l'atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali » (Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017). 4.3 Il motivo riferisce solo quanto si era articolato con l’appello, ma omette di riferire, sia mediante riproduzione diretta, sia mediante riproduzione indiretta (in questo secondo caso, indicando la parte corrispondente) il tenore della motivazione della sentenza di primo grado. 4.4 Il motivo, inoltre, viola l’art. 366 , 1° comma, n. 6 anche quando si fa carico dell’argomento basato dalla sentenza impugnata sul giudicato di cui alla sentenza n. 115 del 1994 del Tribunale di Campobasso, e tra l’altro pretendendo di correlare la deduzione alla questione dell’applicabilità degli att. 67 e 27 della l. n. 392 del 1978, quando la sentenza tratta della disciplina transitoria dell’art. 58 di detta legge. 4.5 In fine, gli argomenti che si svolgono a pag. 9 evocano risultanze della c.t.u. sollecitandone la valutazione, del tutto al di fuori delle modalità di deduzione della violazione dele norme degli artt. 115 e 116 c.p.c. (di cui, ex multis, a Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020). 5. Dalle svolte considerazioni, le quali evidenziano l’inammissibilità di entrambi i motivi, discende conclusivamente l’inammissibilità del ricorso. 6. Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo ai sensidel D.M. n. 55/2014. 7. Ai sensi de ll’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore de lla resistent e , delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 678,00 , oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del