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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 154/2006

ECLI:EU:T:2006:400
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62004TJ0392_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa

[OSCURATO:PERSONA]

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 15 giugno 2004 (procedimento R 154/2002‑4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG e [OSCURATO:PERSONA] relativi alla causa >lt>4

[OSCURATO:PERSONA]

1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 15 giugno 2004 (procedimento R 154/2002-4) è annullata nella parte in cui respinge la domanda di registrazione del marchio MANŪ [OSCURATO:PERSONA], da un lato, per i prodotti «calzature» e «cappellerie», rientranti nella classe 25, e, dall’altro, per quelli rientranti nelle classi 18 e

24. 2) Il ricorso per il resto è respinto. 3) L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché un terzo di quelle esposte dal ricorrente. 4) Il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], sopporterà i due terzi delle proprie spese. 5) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co.

KG, sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62004TJ0392_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 15 giugno 2004 (procedimento R 154/2002‑4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG e [OSCURATO:PERSONA] relativi alla causa >lt>4 [OSCURATO:PERSONA] 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 15 giugno 2004 (procedimento R 154/2002-4) è annullata nella parte in cui respinge la domanda di registrazione del marchio MANŪ [OSCURATO:PERSONA], da un lato, per i prodotti «calzature» e «cappellerie», rientranti nella classe 25, e, dall’altro, per quelli rientranti nelle classi 18 e 24. 2) Il ricorso per il resto è respinto. 3) L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché un terzo di quelle esposte dal ricorrente. 4) Il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], sopporterà i due terzi delle proprie spese. 5) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG, sopporterà le proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 154/2006 — Fons Iuris — Fons Iuris