CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 giugno 1996
Cassazione n. 50280/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI LANCIANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/06/1996 avverso la sentenza del 17/04/2023 del GIP TRIBUNALE di LANCIANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette UZI2 le conclusioni del PG I [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lanciano ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 444 ss. cod.proc.pen. e in riferimento al reato previsto dall'art. 589 bis, comma 1 e 5 n. 1, cod.pen. (commesso in Lanciano in data 15.5.2021) la pena sospesa di anni due di reclusione. Nella parte motiva della sentenza il Tribunale ha esplicitato di aver erroneamente dato corso all'accordo delle parti anche quanto alla esclusione di sanzioni amministrative accessorie le quali, invece, dopo le riforme del 2022 non possono essere oggetto di quell'accordo. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Procura generale della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano articolando un unitario motivo di impugnazione (violazione di legge : artt. 222 comma 2 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, 444 comma 1 cod.proc.pen., 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen.) nel quale ha censurato la sentenza impugnata per avere la stessa immotivatamente omesso di pronunciarsi nei confronti dell'imputato con riguardo alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222 comma 2, d.lgs. n. 285 del 1992. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della suddetta sanzione accessoria. 4. L'imputato ha depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che in tema di reati commessi in violazione delle norme sulla circolazione stradale, nel caso in cui il giudice, accogliendo la domanda di patteggiamento, abbia omesso di disporre la sospensione della patente di guida prevista, il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione secondo la disciplina generale dettata dall'art. 606, comma 2, cod. proc. pen. e non ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in considerazione del carattere autonomo della sanzione amministrativa, non riconducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza indicate nella richiamata norma (Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, Rv. 273091); tanto in relazione al generale principio in base al quale è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di patteggiamento con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349). 3. Occorre altresì premettere come, in base all'orientamento espresso dalla Corte di legittimità in plurime pronunce, l'accordo stabilito tra le parti in sede di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., non possa essere modificato ad libitum dal giudice. Invero, il giudice è tenuto a rispettare la pattuizione su cui è stato raggiunto l'accordo tra P.M. ed imputato o a rigettarla. Deve, tuttavia, rilevarsi come tale limite sia operante solo con riferimento a quelle statuizioni che non siano obbligatorie per legge, dovendosi invece ritenere che non sia consentito al giudice e, tantomeno alle parti, anche in sede di patteggiamento, contravvenire alla volontà della legge. In proposito si è osservato che: «quando la legge preveda una data determinazione quale conseguenza di una decisione giurisdizionale, senza lasciare al giudice facoltà di diversamente deliberare, anche se quella determinazione non sia compresa nei termini dell'accordo, deve essere adottata dal decidente in conformità alla volontà della legge, essendo implicito che le parti ne abbiano fatto oggetto di previsione, proprio per l'ineludibilità della conseguenza; ne' alle parti potrebbe ritenersi consentito (come non lo è per il giudice) pretermettere la legge. Al contrario, quando la determinazione sia considerata dalla legge quale esercizio di una facoltà del giudice, se, sempre in tema di procedimento alternativo pattiziamente definibile, nessuna previsione sia stata formulata con la proposta (a maggior ragione nell'ipotesi di esclusione), al decidente non rimane altra opzione tra quelle di aderire al patto ovvero, nell'ipotesi contraria, respingere il patto per procedere al giudizio ordinario» (così ex multis Sez. 6, n. 13905 del 11/03/2010, Rv. 246689). E' quindi pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che l'applicazione delle sanzioni accessorie prescinda dall'accordo tra le parti [Sez. 4, n. 18538 del 10/01/2014, Rv. 259209 - 01; Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, Rv. 257871 - 01: "Con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti. (Fattispecie in tema di guida in stato di ebbrezza, nella quale la Corte ha annullato con rinvio limitatamente all'omessa applicazione della sospensione della patente di guida)"]. 4. Sulla base delle predette considerazioni, deve ritenersi che, nel caso di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., la eventuale pattuizione in ordine alle sanzioni amministrative accessorie, la cui applicazione non rientra nella disponibilità delle parti ma consegue ex lege, va considerata tamquam non esset, cosicché il giudice, qualora ritenga di recepire l'accordo inter partes, è tenuto ad applicare la pena concordata disponendo poi separatamente, ed a prescindere da quanto richiesto dalle parti, in ordine alla sanzione de quaL441 ' t4 4119 9- 1i-2 9-‘ (2' (2-1‘9 5. Ne deriva che, poiché nella specie tale statuizione è stata omessa (avendo le parti ritenuto di accordarsi anche in ordine alla esclusione delle sanzioni amministrative accessorie), si impone quindi l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Lanciano limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria di cui all'art. 222 C.d.S. con rinvio per nuovo giudizio al