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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 31815/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

IAO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Cina) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]in relazione all’ordinanza della Corte di appello di Torino del 16 marzo 2026;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, PerlaLori, ha chiesto la restituzione degli atti alla Corte di appello di Torino.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con istanza dell’11 marzo 2026 rivolta alla Corte di appello di Torino ildifensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto l’immediata sospensionedell’ordine di carcerazione emesso, nei riguardi dei predetti, il 10 novembre(recte: marzo) 2026 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino,previa dichiarazione di non esecutività della sentenza della stessa Corte del 25settembre 2025.A fondamento della richiesta, ha evidenziato che:- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati - con sentenza del 22marzo 2023 del G.U.P. del Tribunale di Torino - alla pena di anni tre di reclusionee di euro 56.000,00 di multa, ciascuno, in relazione al delitto di cui all’art. 12,commi 1 e 3-ter, d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286;- in quanto alloglotti, è stata disposta a loro favore la traduzione dellamotivazione della sentenza in lingua cinese;- la pronuncia di primo grado è stata confermata dalla Corte di appello diTorino con sentenza del 25 settembre 2025;- della motivazione di quest’ultima, depositata il 7 novembre 2025, non èstata però disposta la traduzione nella lingua conosciuta dai due imputati;- avverso detta sentenza non è stato proposto ricorso per cassazione,sicché ne è stata dichiarata l’esecutività;- in data 10 marzo 2026 la Procura della Repubblica presso il Tribunale diTorino ha emesso il suindicato ordine di esecuzione per la carcerazione.Tanto premesso, il difensore ha lamentato che a cagione della mancatatraduzione della sentenza di secondo grado, costituente, alla luce dei canoniinterpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, un obbligo per l’ipotesiin cui l’imputato non conosca la lingua italiana, i termini per la sua impugnazionenon possano dirsi decorsi ed ha richiesto, per l’effetto, che «previa dichiarazionedi non esecutività della sentenza emessa dalla Corte di appello …e l’immediataprovvisoria sospensione dell’ordine di esecuzione per carcerazione», la stessaCorte provvedesse a disporre la traduzione del la motivazione e«conseguentemente …la restituzione…nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. perproporre impugnazione avverso la stessa».2.

Con ordinanza del 16 marzo 2026 la Corte di appello di Torino,richiamando la previsione di cui all’art. 175, comma 4, cod. proc. pen., hadisposto la trasmissione degli atti a questa Corte per valutare la richiesta direstituzione nel termine ed ha, di contro, stabilito la trasmissione della medesimaistanza al Giudice di primo grado, quale Giudice dell’esecuzione, perché neapprezzasse l’eventuale fondatezza in ordine alla richiesta di sospensionedell’ordine di esecuzione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il provvedimento di trasmissione adottato dalla Corte territoriale èinficiato da un vizio processuale.

L’art. 670, comma 3, cod. proc. pen. dispone,infatti, che ove, nel proporre richiesta perché sia dichiarata la non esecutività delprovvedimento, l’interessato abbia altresì eccepito - come nel caso in esame èavvenuto - che sussistano i presupposti e le condizioni per la restituzione neltermine a norma dell'articolo 175, e la relativa richiesta non è già stata propostaal giudice dell'impugnazione, è lo stesso giudice dell'esecuzione che, se non devedichiarare la non esecutività del provvedimento, decide sulla restituzione.

Allaluce di ciò, va pertanto disposta la trasmissione degli atti al Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Torino, in funzione di Giudice dell’esecuzioneperché valuti l’istanza di restituzione nel termine di cui all’art. 175 cod. proc.pen. avanzata nell’interesse dei due ricorrenti.

P.Q.MDispone la tramissione degli atti, in relazione all'istanza di restituzione neltermine di cui all'art. 175 cod. proc. pen., al Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Torino, in funzione di Giudice dell'esecuzione.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IAO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Cina) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]in relazione all’ordinanza della Corte di appello di Torino del 16 marzo 2026;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, PerlaLori, ha chiesto la restituzione degli atti alla Corte di appello di Torino.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con istanza dell’11 marzo 2026 rivolta alla Corte di appello di Torino ildifensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto l’immediata sospensionedell’ordine di carcerazione emesso, nei riguardi dei predetti, il 10 novembre(recte: marzo) 2026 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino,previa dichiarazione di non esecutività della sentenza della stessa Corte del 25settembre 2025.A fondamento della richiesta, ha evidenziato che:- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati - con sentenza del 22marzo 2023 del G.U.P. del Tribunale di Torino - alla pena di anni tre di reclusionee di euro 56.000,00 di multa, ciascuno, in relazione al delitto di cui all’art. 12,commi 1 e 3-ter, d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286;- in quanto alloglotti, è stata disposta a loro favore la traduzione dellamotivazione della sentenza in lingua cinese;- la pronuncia di primo grado è stata confermata dalla Corte di appello diTorino con sentenza del 25 settembre 2025;- della motivazione di quest’ultima, depositata il 7 novembre 2025, non èstata però disposta la traduzione nella lingua conosciuta dai due imputati;- avverso detta sentenza non è stato proposto ricorso per cassazione,sicché ne è stata dichiarata l’esecutività;- in data 10 marzo 2026 la Procura della Repubblica presso il Tribunale diTorino ha emesso il suindicato ordine di esecuzione per la carcerazione.Tanto premesso, il difensore ha lamentato che a cagione della mancatatraduzione della sentenza di secondo grado, costituente, alla luce dei canoniinterpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, un obbligo per l’ipotesiin cui l’imputato non conosca la lingua italiana, i termini per la sua impugnazionenon possano dirsi decorsi ed ha richiesto, per l’effetto, che «previa dichiarazionedi non esecutività della sentenza emessa dalla Corte di appello …e l’immediataprovvisoria sospensione dell’ordine di esecuzione per carcerazione», la stessaCorte provvedesse a disporre la traduzione del la motivazione e«conseguentemente …la restituzione…nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. perproporre impugnazione avverso la stessa».2. Con ordinanza del 16 marzo 2026 la Corte di appello di Torino,richiamando la previsione di cui all’art. 175, comma 4, cod. proc. pen., hadisposto la trasmissione degli atti a questa Corte per valutare la richiesta direstituzione nel termine ed ha, di contro, stabilito la trasmissione della medesimaistanza al Giudice di primo grado, quale Giudice dell’esecuzione, perché neapprezzasse l’eventuale fondatezza in ordine alla richiesta di sospensionedell’ordine di esecuzione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il provvedimento di trasmissione adottato dalla Corte territoriale èinficiato da un vizio processuale. L’art. 670, comma 3, cod. proc. pen. dispone,infatti, che ove, nel proporre richiesta perché sia dichiarata la non esecutività delprovvedimento, l’interessato abbia altresì eccepito - come nel caso in esame èavvenuto - che sussistano i presupposti e le condizioni per la restituzione neltermine a norma dell'articolo 175, e la relativa richiesta non è già stata propostaal giudice dell'impugnazione, è lo stesso giudice dell'esecuzione che, se non devedichiarare la non esecutività del provvedimento, decide sulla restituzione. Allaluce di ciò, va pertanto disposta la trasmissione degli atti al Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Torino, in funzione di Giudice dell’esecuzioneperché valuti l’istanza di restituzione nel termine di cui all’art. 175 cod. proc.pen. avanzata nell’interesse dei due ricorrenti. P.Q.MDispone la tramissione degli atti, in relazione all'istanza di restituzione neltermine di cui all'art. 175 cod. proc. pen., al Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Torino, in funzione di Giudice dell'esecuzione.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]
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