CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20948/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale - oltre a non essere consentite, risolvendosi in doglianze di fatto, sono manifestamente infondate. Invero, il Tribunale di sorveglianza di Perugia nel rigettare la richiesta di affidamento in prova, fa riferimento alla corposa biografia criminale del ricorrente (resosi responsabile di bancarotta fraudolenta, omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali e dichiarazione fraudolenta mediante artifici; e, inoltre, oggetto di segnalazioni di polizia giudiziaria per detenzione abusiva e ricettazione di una pistola, associazione per delinquere finalizzata all'emissione di assegni a vuoto e truffa aggravata). Rileva, altresì, che, pur non essendo Panuccio mai stato indagato per il reato di associazione di tipo mafioso, i numerosi precedenti penali e i pregressi controlli sul territorio unitamente a soggetti gravati da precedenti di elevato allarme sociale, fanno sì che non si possa escludere un eventuale collegamento con la criminalità organizzata. Osserva che ne consegue l'inidoneità della misura dell'affidamento in prova a svolgere adeguata funzione preventiva e rieducativa del soggetto, considerato che egli non ha mostrato alcun senso critico verso i fatti commessi e che l'attività risocializzante indicata, ovvero l'attività di segretario dell'[OSCURATO:PERSONA] "Scacco matto", non offre sufficienti garanzie di controllo sull'effettività di svolgimento, posto che la presidenza di detta associazione fa capo al cugino del ricorrente. Rilevato, pertanto, che il ricorso - nel quale si contestano dette argomentazioni e si sollecita una non consentita rivalutazione fattuale - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. i Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 mag