CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 aprile 2025
Cassazione n. 11623/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4854/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domicilio digitale ex lege; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 1795/2022, depositata il 15/12/2022, notificata in data 16/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 1795/2022, resa pubblica il 15/12/2022, notificata in data 16/12/2022, riformando la sentenza n. 2360/2019 del Tribunale di Foggia, ha rigettato la domanda revocatoria proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., creditrice dell’importo di euro 66.887,28, in forza del decreto ingiuntivo n. 2249/2016, nei confronti dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., della [OSCURATO:PERSONA] S.a.S. di [OSCURATO:PERSONA] C. (in seguito trasformata in [OSCURATO:PERSONA] S.r.L.), della [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. e di [OSCURATO:PERSONA], dell’atto con il quale il Volpe, anche quale titolare dell’omonima impresa individuale, unitamente alla moglie ed alla società [OSCURATO:PERSONA] S.a.S., aveva costituito la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., conferendovi un intero ramo dell’azienda, comprensivo di beni immobili di rilevante valore, perché ha ritenuto il debito del Volpe insorto non precedentemente alla stipula dell’atto impugnato, ma successivamente ad esso e che, pertanto, la declaratoria di sua inefficacia richiedesse, come requisito soggettivo, la prova della dolosa preordinazione dell'atto da parte del debitore al fine di pregiudicare il soddisfacimento dei creditori, accompagnato, altresì, dall'atteggiamento soggettivo del terzo, consistente nella consapevolezza di tale dolosa preordinazione in capo al debitore. In particolare, per quanto ancora di interesse, ha rilevato che: a) parte attrice sin dalla sua costituzione in giudizio aveva assunto di essere creditrice per effetto della sottoscrizione, per avvallo, delle n. 33 cambiali rilasciate alla [OSCURATO:SOCIETA]. in ottemperanza ad un concordato piano di rientro di una pregressa debitoria con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di cui [OSCURATO:PERSONA] era socio e legale rappresentante; b) detto credito era insorto successivamente all’atto impugnato, in quanto le cambiali erano state sottoscritte dal Volpe a decorrere dal 03/11/2015, mentre la costituzione della [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. era avvenuta in data 16.10.2014; c) l'originaria attrice aveva espressamente dedotto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'anteriorità dei crediti rispetto all’atto dispositivo oggetto della revocatoria; d) un eventuale mutamento della domanda sotto questo profilo sarebbe stato inammissibile, stante il pacifico insegnamento giurisprudenziale (Cass. n. 13446/2013). [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], la Curatela del [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., la Curatela del [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., la [OSCURATO:PERSONA] S.r.Lsono rimasti intimati. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. I controricorrenti, in vista dell’odierna camera di consiglio, depositano memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1) La ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2901, 1° e 2°comma, cod.civ., degli artt. 2727 e 2729 cod.civ., in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ., e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ. Lamenta che: i) il tribunale, pur avendo ritenuto l’atto dispositivo successivo al sorgere del credito, ha accertato la dolosa preordinazione dell’atto dispositivo ad arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, deducendola dalle seguenti circostanze: la tempistica dell’atto di trasferimento rispetto all’insorgenza del credito; la porta obiettiva dell’atto dispositivo, con il quale il Volpe ha contestualmente conferito nel patrimonio della società neocostituita tutti i suoi beni immobili; i rapporti e la compenetrazione soggettiva tra tutti i contraenti: [OSCURATO:PERSONA] era la moglie di [OSCURATO:PERSONA], nonché amministratore unico della società neocostituita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; [OSCURATO:PERSONA] era socio accomandatario della [OSCURATO:PERSONA] S.a.S. (poi [OSCURATO:PERSONA] S.r.L.) e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.L.; la sproporzione evidente tra il valore netto dei conferimenti indicato nell’atto dispositivo e l’effettivo valore di mercato dei beni conferiti stimato dal C.T.U.; ii) la corte d'appello si è concentrata solo sul presupposto dell’anteriorità o meno dell’insorgenza del credito rispetto all’atto dispositivo oggetto di revocatoria nonché sul presupposto della mancata prova del dolo specifico del debitore contravvenendo all’ormai pacifico orientamento di questa Corte, la quale, in presenza di atti dispositivi antecedenti il sorgere del credito, ritiene sufficiente il dolo generico; iii) quand’anche fosse stata chiesta la declaratoria dell’atto dispositivo assumendone la stipulazione dopo il sorgere del credito non costituisce mutamento della domanda la deduzione che l'atto dispositivo sia stato compiuto dopo il sorgere del debito, poiché non ne discenderebbe alcun l'allargamento dl thema probandum, dal momento che non è necessario provare il dolo specifico del debitore bensì il solo dolo generico e cioè la generica consapevolezza di nuocere alle ragioni del creditore. Il motivo è infondato. La corte d’appello ha nell’impugnata sentenza fatto invero corretta applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la “dolosa preordinazione” richiesta dalloarticolo 2901, primo comma, codice civilenon è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (cosiddetto “dologenerico”), ma è necessario che l'atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cosiddetto “dolospecifico”), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro ( v. Cass., Sez. Un., 27/1/2025, n. 1898 ). Con tale pronunzia le Sezioni Unite ha nno risolto indirettamente anche l’altra questione sottesa dall’ordinanza interlocutoria e rilevante anche ai fini dello scrutinio del presente ricorso, relativa al se, una volta proposta un'azione revocatoria ordinaria, fondata sull'assunto che il debitore abbia compiuto l'atto dispositivo prima del sorgere del debito, costituisce inammissibile mutamento della domanda la deduzione, in corso di causa, che l'atto dispositivo sia stato compiuto dopo il sorgere del debito, comportando la stessa un allargamento del thema probandum, giacché nel primo caso l'attore ha l'onere di provare il dolo specifico del debitore, cioè la dolosa preordinazione di un intento fraudolento, mentre nel secondo caso può limitarsi a provarne il solo dolo generico, cioè la generica consapevolezza di nuocere alle ragioni del creditore, ritenendo che solo accogliendo la tesi secondo cui ai fini della dichiarazione d'inefficacia è sufficiente in entrambi i casi la mera consapevo lezza del pregiudizio arrecato al creditore, l'allegazione nel corso del giudizio dell'avvenuto compimento dell'atto dispositivo in epoca successiva, anziché anteriore, all'insorgenza del credito non può considerarsi preclusa, non comportando l'introduzione di un nuovo tema d'indagine, completamente diverso da quello originariamente dedotto, e non traducendosi quindi in un'altera zione dei termini sostanziali della controversia, tale da determinare la lesione del diritto di difesa del debitore. 2) All’infondatezza delmotivo consegue il rigetto del ricorso. 3) Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dei controricorrenti, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 5.800,00, di cui euro 5.600,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dei controricorrenti , da distrarsi al difensore, dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente all’ufficio del merito competente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma d