CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 24589/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Messina il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Messina in data 24/10/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Messina confermava la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva riconosciuto l'imputata colpevole del delitto di truffa continuata con condanna alla pena di anni due di reclusione ed euro mille di multa. 2. Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore della [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio d motivazione in relazione alla sussistenza del delitto di truffa e alla valutazione della prova, con specifico riguardo alle conversazioni registrate e alle stampe degli screenshots. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto reitera censure ampiamente e correttamente scrutinate dalla Corte di merito, che le ha disattese con motivazione che non presta il fianco a rilievi per completezza e congruenza logica. Invero, la sentenza impugnata (pag. 4 e 5) ha efficacemente confutato la tesi difensiva circa l'assenza di artifizi e raggiri idonei all'induzione in errore; ha evidenziato che l'eventuale difetto di diligenza della p.o. non si presta ad elidere l'illiceità della condotta; ha negato rilevanza alle proteste di buona fede della prevenuta alla luce delle plurime richieste di danaro accompagnate da millanterie e assicurazioni circa la rinegoziazione del mutuo; ha, infine, rigettato i rilievi in punto di utilizzabilità ed affidabilità probatoria delle fonti costituite dalla telefonata registrata dalla coniuge della vittima con la prevenuta e dalle schermate di messaggistica tratte dal telefono della stessa teste, richiamando sul punto la deposizione del teste di P.g. Agresti, che procedette in fase di indagine all'acquisizione. La difesa mira ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in sede di legittimità a fronte di un apparato argomentativo immune dai vizi denunziati. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore