Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 44093/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 27/04/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, con i quali il ricorrente omette di confrontarsi (si veda, in proposito, pag. 2 sulla mancanza di una congrua giustificazione del possesso del veicolo o, comunque, dell'indicazione di elementi stringenti relativi al luogo e alle modalità di apprensione del bene).

Considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che lamentano il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo (attuale comma quarto), cod. pen. ed in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato, sono manifestamente infondati in quanto la motivazione sul diniego dell'ipotesi attenuata di ricettazione è connotata da coerente logicità, persuasiva e del tutto priva di aporie (si veda, in particolare, pag. 2 sulla natura e il valore del bene provento di furto, che rivestiva una precipua funzione e utilità per il titolare) e la pena inflitta, concesse le circostanze attenuanti generiche, è pari al minimo edittale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 27/04/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, con i quali il ricorrente omette di confrontarsi (si veda, in proposito, pag. 2 sulla mancanza di una congrua giustificazione del possesso del veicolo o, comunque, dell'indicazione di elementi stringenti relativi al luogo e alle modalità di apprensione del bene). Considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che lamentano il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo (attuale comma quarto), cod. pen. ed in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato, sono manifestamente infondati in quanto la motivazione sul diniego dell'ipotesi attenuata di ricettazione è connotata da coerente logicità, persuasiva e del tutto priva di aporie (si veda, in particolare, pag. 2 sulla natura e il valore del bene provento di furto, che rivestiva una precipua funzione e utilità per il titolare) e la pena inflitta, concesse le circostanze attenuanti generiche, è pari al minimo edittale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44093/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris