CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 marzo 2015
Cassazione n. 09856/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
al N.R.G.17723/2019) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49L60 L169A) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 24C53 L169O), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliate presso lo studio della seconda, in Roma, via degli Scipioni, n. 94/8; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51T30 L619P) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54S64 G247F), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 88; -controricorrenti – e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 356/2015 (pubblicata in data 20/03/2015); R.G.N. 17723/’18 C.C. 24/3/2023 USUCAPIONE udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettele memorie depositate dai difensori di entrambe le parti costituite. Rilevato: -che con sentenza del 7 giugno 2008, il Tribunale di Brescia – Sez. dist. di Salò accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e con la chiamata in causa – a seguito di integrazione del contraddittorio – di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], diretta a sentir dichiarato l’acquisto per usucapione, a favore dei mappali 612 e 831 in Comune di Tignale di cui erano proprietarie, della servitù di passaggio a carico del mappale 4391 di proprietà dei citati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lungo il tracciato indicato con la linea blu nella relazione del c.t.u. (sul presupposto dell’accertata presenza di opere visibili e permanenti, idonee ad evidenziare l’asservimento del fondo 4391 a quelli delle attrici, nonché della durata ultraventennale dell’esercizio del passaggio da parte delle medesime e, prima ancora, dei loro danti causa), con condanna di questi ultimi al ripristino dello stato dei luoghi, oltre che al pagamento delle spese di lite; -che, decidendo sull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Brescia, nella contumacia di tutti gli appellati, con sentenza n. 356/2015 (pubblicata il 20 marzo 2015), lo accoglieva e, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava l’inesistenza di qualsiasi servitù di passaggio sul fondo n. 4391 di proprietà degli stessi appellanti e a favore di quello di proprietà delle originarie attrici, condannando queste ultime al pagamento dellespese del doppio grado di giudizio; -che, avverso la citata sentenza di appello, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso dai soli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Considerato: - che, con il formulato motivo, le ricorrenti hanno denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c. – la nullità dell’impugnata sentenza e del giudizio di appello, poiché i relativi atti di citazione in secondogrado notificati il 30 settembre 2009 (due giorni prima della scadenza del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.) mancavano totalmente di “vocatio in ius”, e, in particolare, dalla data di udienza e dell’invito a comparire ad udienza fissa, con conseguente nullità di tali atti ed il travolgimento di tutto il processo di appello, la cui sentenza – asseriscono le stesse ricorrenti – è stata impugnata sì oltre il termine di decadenza di cui al comma primo del citato art.327 c.p.c., deducendosi, tuttavia, l’applicabilità, nella fattispecie, del disposto del secondo comma della stessa norma; -che il riportato motivo pone una questione giuridica particolarmente rilevante avuto riguardo all’individuazione dei presupposti – sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo - per l’applicabilità della disciplina eccezionale prevista dal richiamato secondo comma dell’art. 327 c.p.c.; -che, pertanto, sussistono le condizioni per rimettere la trattazione e la decisione del ricorso alla pubblica udienza. P.Q.M. La Corte rimette la causa alla pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 24 marzo 2023. I