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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 maggio 2022

Cassazione n. 23286/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 15 ottobre 2021 la Corte di appello di L'Aquila ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Pescara in data 18 gennaio 2019 con la quale egli era stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 159/2011 e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione.

2. La Corte territoriale ha osservato che la dedotta nullità del decreto di citazione a giudizio per nullità della notifica dell'avviso di cui all'art.415-bis cod. proc. pen. era infondata, considerato che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari era stato ritualmente notificato presso il domicilio eletto dall'imputato ed al difensore di fiducia.

Con riferimento al merito, poi, ha rilevato che il provvedimento violato era adeguatamente motivato e che la pena inflitta dal Tribunale era adeguata e conforme ai criteri contenuti nell'art.133 cod. pen. 3.

L' imputato, a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] d'Errico quale sostituto processuale del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.

3.1. In particolare il ricorrente deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 415-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], infatti, l'avviso ex 415-bis cod. proc. pen. era nullo in quanto notificato in data 1 agosto 2017 - in un momento successivo alla nomina quale difensore di ufficio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] con contestuale elezione di domicilio dell'imputato presso lo studio dello stesso - e pertanto l'avviso avrebbe dovuto essere notificato al citato difensore in proprio e quale domiciliatario.

Al contrario, la notifica era stata effettuata all'avv. [OSCURATO:PERSONA] unicamente come domiciliatario e non anche come difensore di ufficio, poiché l'avviso di chiusura delle indagini era stato notificato al precedente difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] con la conseguente violazione del diritto di difesa tecnica dell'odierno ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente si osserva che il ricorso in cassazione può essere proposto, come avvenuto nel caso di specie, da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore di ufficio dell'imputato che invece non sia cassazionista (in senso conforme Cass. Sez.

U, Sentenza n.40517 del 28/4/2016 , Rv. 267627 , Taysir).2.

Ciò posto, la Corte rileva che il ricorso è manifestamente infondato e che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 3.Infatti l'odierno ricorrente, come risulta dalla documentazione presente nel fascicolo (che questa Corte è autorizzata ad esaminare in considerazione del vizio di natura processuale lamentato) aveva eletto domicilio, con atto del 30 maggio 2017, in Montegiorgio via del Sole n.14 nominando contestualmente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di fiducia; con successivo atto in data 21 giugno 2017 l'imputato - preso atto della nomina quale difensore di ufficio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - eleggeva domicilio presso lo studio di quest'ultimo .

3.1. Non avendo, però, l'imputato dedotto di avere provveduto alla revoca del citato difensore di fiducia, la notifica dell'avviso ex art.415-bis cod. proc. pen. effettuata a mezzo p.e.c. presso entrambi i difensori in data 1 agosto 2017 (all'avv. [OSCURATO:PERSONA] come difensore di fiducia ed all'avv. [OSCURATO:PERSONA] in qualità di domiciliatario) deve ritenersi rituale con la conseguente insussistenza del lamentato vizio, considerato che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al mandato con atto ricevuto dalla segreteria del P.M. presso il Tribunale di Pescara in data 11 settembre 2017 e quindi solo in epoca successiva alla notifica sopra indicata.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P. Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 maggio 2022.

I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 15 ottobre 2021 la Corte di appello di L'Aquila ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Pescara in data 18 gennaio 2019 con la quale egli era stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 159/2011 e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione. 2. La Corte territoriale ha osservato che la dedotta nullità del decreto di citazione a giudizio per nullità della notifica dell'avviso di cui all'art.415-bis cod. proc. pen. era infondata, considerato che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari era stato ritualmente notificato presso il domicilio eletto dall'imputato ed al difensore di fiducia. Con riferimento al merito, poi, ha rilevato che il provvedimento violato era adeguatamente motivato e che la pena inflitta dal Tribunale era adeguata e conforme ai criteri contenuti nell'art.133 cod. pen. 3. L' imputato, a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] d'Errico quale sostituto processuale del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo. 3.1. In particolare il ricorrente deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 415-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], infatti, l'avviso ex 415-bis cod. proc. pen. era nullo in quanto notificato in data 1 agosto 2017 - in un momento successivo alla nomina quale difensore di ufficio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] con contestuale elezione di domicilio dell'imputato presso lo studio dello stesso - e pertanto l'avviso avrebbe dovuto essere notificato al citato difensore in proprio e quale domiciliatario. Al contrario, la notifica era stata effettuata all'avv. [OSCURATO:PERSONA] unicamente come domiciliatario e non anche come difensore di ufficio, poiché l'avviso di chiusura delle indagini era stato notificato al precedente difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] con la conseguente violazione del diritto di difesa tecnica dell'odierno ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente si osserva che il ricorso in cassazione può essere proposto, come avvenuto nel caso di specie, da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore di ufficio dell'imputato che invece non sia cassazionista (in senso conforme Cass. Sez. U, Sentenza n.40517 del 28/4/2016 , Rv. 267627 , Taysir).2. Ciò posto, la Corte rileva che il ricorso è manifestamente infondato e che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 3.Infatti l'odierno ricorrente, come risulta dalla documentazione presente nel fascicolo (che questa Corte è autorizzata ad esaminare in considerazione del vizio di natura processuale lamentato) aveva eletto domicilio, con atto del 30 maggio 2017, in Montegiorgio via del Sole n.14 nominando contestualmente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di fiducia; con successivo atto in data 21 giugno 2017 l'imputato - preso atto della nomina quale difensore di ufficio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - eleggeva domicilio presso lo studio di quest'ultimo . 3.1. Non avendo, però, l'imputato dedotto di avere provveduto alla revoca del citato difensore di fiducia, la notifica dell'avviso ex art.415-bis cod. proc. pen. effettuata a mezzo p.e.c. presso entrambi i difensori in data 1 agosto 2017 (all'avv. [OSCURATO:PERSONA] come difensore di fiducia ed all'avv. [OSCURATO:PERSONA] in qualità di domiciliatario) deve ritenersi rituale con la conseguente insussistenza del lamentato vizio, considerato che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al mandato con atto ricevuto dalla segreteria del P.M. presso il Tribunale di Pescara in data 11 settembre 2017 e quindi solo in epoca successiva alla notifica sopra indicata. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2022. I
Decreto Cassazione n. 23286/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris