CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 aprile 2024
Cassazione n. 40692/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 29/04/2024 del Tribunale di Novara; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente all'avvenuta quantificazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Novara ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla contravvenzione di rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico e, per l'effetto, l'ha condannato alla pena ritenuta di giustizia, convertita in lavoro di pubblica utilità sostitutivo della durata di centoventotto giorni. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso diretto per cassazione il difensore di fiducia del Carretta, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato un unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza della norma processuale di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che, con riguardo alle contravvenzioni, la riduzione di pena conseguente alla definizione del giudizio con rito abbreviato è della metà e non di 1/3. Sostiene, in specie, che la decisione del Tribunale, inappellabile, ex art. 593, comma 2, cod. proc. pen., in ragione della disposta conversione della pena detentiva inflitta in lavoro di pubblica utilità sostitutivo, ma ricorribile per cassazione stante l'illegittima determinazione della pena sostituita, andrebbe, perciò, annullata senza rinvio, con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 5-duodecies del d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 199 del 2022 e, da ultimo, dall'art. 17 del dl. n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 112 del 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che, di seguito, si espongono. 2. Destituito di fondamento è l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'inosservanza della norma processuale di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui sancisce che, per le contravvenzioni, la riduzione di pena conseguente alla definizione del giudizio con rito abbreviato è della metà e non di 1/3, sostenendo che la decisione impugnata, inappellabile per effetto della disposta conversione della pena detentiva inflitta in lavoro di pubblica utilità sostitutivo, ma ricorribile per cassazione stante l'illegittima determinazione della pena sostituita, andrebbe, per questo motivo, annullata senza rinvio, con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Osserva innanzitutto il Collegio che la mancata applicazione della più favorevole riduzione sanzionatoria conseguente al rito alternativo prescelto, determinata, per le contravvenzioni, nella misura della metà anziché di un terzo della pena, giusta il disposto dell'art. 1, comma 44, legge n. 103 del 2017, si risolve in un'errata applicazione di una norma processuale, deducibile con ricorso per cassazione per saltum ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. Tanto chiarito, è d'uopo evidenziare che, nel caso di specie, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Novara (fissata in mesi quattro di arresto e in euro duemila di ammenda) rientra, con tutta evidenza, nei limiti edittali stabiliti dall'art. 186, comma 7, cod. strada, che sanziona il rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico con l'arresto da un minimo di sei mesi a un massimo di un anno e con l'ammenda da un minimo di euro millecinquecento a un massimo di euro seimila. Tale circostanza rende la pena inflitta dal giudice di merito meramente illegittima. Costituisce, infatti, autorevole insegnamento della Suprema Corte, nel suo più ampio consesso, quello secondo cui «Qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale» (così Sez. U., n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818-91). 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi