CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32937/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] FIECCONI Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 25 / 10/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 20663 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 20663del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da D’ERAMO Virgilio(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 43B10 H501T ) rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] M arino (C.F.: M RN GRG42D25 H501Y ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Alberto(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66B14 H501X ) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: PRVMHL 52H17 B077Q ) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3586/2022, pubblicatain data 25 maggio 2022 (e notificata in data 30 maggio 2022); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 25 ottobre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Eramoper ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni personali che quest’ultimo gli aveva provocatonel corso di un diverbio. Ric. n. 20663/2022 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 La domanda del [OSCURATO:PERSONA] è stata parzialmente accolta dal Tri- bunale di Velletri –[OSCURATO:PERSONA], che ha condannato il conve- nuto a pagare all’attore l’importo di € 4.445,50 a titolo di danno patrimoniale e l’importo di € 243,73 a titolo di spese mediche, oltre accessori. La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato il D’Eramo al pagamento dell’ul- teriore somma di € 5.000,00 in favore del [OSCURATO:PERSONA], oltre ac- cessori, in accoglimento dell’appello di quest’ultimo, rigettando invece l’appello incidentale proposto dallo stesso D’Eramo av- verso la decisione di primo grado. Ricorre il D’Eramo, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « V iolazione dell’art. 360 c.p.c. n. 3, per omessa applicazione di norme di diritto: art. 3 Cost., art. 52 c.p.; art. 1227 c.c.con omessa va- lutazione di violazione dell ’ art. 11 D.P.R. 380/01 e normativa precedente e per omessa rilevanza ex art. 2043 c.c.della ferita da lancio di tavola». Il ricorrente, nel quadro di una esposizione che risulta quanto menoconfusa e di certo non rispondente ai requisiti di chiarezza e sinteticità nell’illustrazione dei motivi a fondamento dell’im- pugnazione, che pur dovrebbero caratterizzare il ricorso per cassazione, pare intendere sostenere, almeno per quanto que- sta Corte è in grado di comprendere nonostante la segnalata scarsa chiarezza delle censure, che il risarcimento avrebbe Ric. n. 20663/2022 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 dovuto essere ridotto,se non del tutto escluso, ai sensi dell’art.1227 c.c., a causa del concorso colposo del fatto del danneg- giato, nella specie ravvisabile nella provocazione posta in es- sere dal [OSCURATO:PERSONA] con lasua condotta antigiuridica (avente ad oggetto pretesi abusi edilizi dei quali non è necessario precisare il dettaglio), condotta che avrebbe addirittura dovuto essere qualificata come una vera e propria azione aggressiva dello stesso. Il motivo è in parte inammissibileed in parte manifestamente infondato(e, come tale, inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.). 1.1La decisione impugnata, nell’escludere la possibilità di con- figurare il concorso del fatto colposo del danneggiato, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., nell’ipotesi della provocazione da parte della persona offesa, è conforme al risalente, consolidato e mai espressamente contraddetto indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, secondo il quale «la provocazione, accertata o meno in sede di giudizio penale per la concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 2, c.p., non può essere valutata al fine di diminuire la misura del risarcimento del danno a norma e per gli effetti dell’art. 1227, comma1, c.c., non potendo essere considerata una causa mediata del danno stesso, che il provocato abbia vo- lontariamente inferto al provocatore reagendo in stato d’ira al fatto ingiusto di questo» (giurisprudenza costante sin da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1445 del 03/05/1958, Rv. 880674 – 01 ; conf.:Sez. 3, Sentenza n. 1882 del 16/07/1962, Rv. 252959 - 01;Sez. 3, Sentenza n. 2227 del 05/08/1964, Rv. 303329 – 01;Sez. 3, Sentenza n. 2425 del 18/06/1975, Rv. 376306 – 01;Sez. 3, Sentenza n. 3445 del 20/10/1975, Rv. 377609 – 01:Sez. 3, Sentenza n. 3447 del 20/10/1975, Rv. 377610 – 01;Sez. 3, Sentenza n. 3941 del 25/11/1975, Rv. 378212 – 01;Sez. 3, Sentenza n. 2956 del 14/04/1988, Rv. 458507 – Ric. n. 20663/2022 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 01;Sez. 3, Sentenza n. 9209 del 30/08/1995, Rv. 493829 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 20137 del 18/10/2005, Rv. 585230 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5679 del 23/03/2016, Rv. 639388 – 01;Sez. 3, Ordinanza n. 23024 del 22/08/2024, Rv. 672136 – 01). Sotto tale profilo, pertanto, il ricorso deve ritenersi manifesta- mente infondato e, quindi, inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.. 1.2Per ogni altro aspetto, le censure formulate dal ricorrente con il motivo di ricorso in esame (in particolare, con riguardo alla pretesa sussistenza di una vera e propria condotta aggres- siva, e non meramente provocatoria, del danneggiato [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti, che avrebbe determinato la propria reazione violenta) si risolvono nella contestazione di accertamenti di fatto operati dai giudici del merito sulla base della prudente va- lutazione del materiale istruttorio e sostenuti da adeguata mo- tivazione, non meramente apparente né insanabilmente con- traddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede, se non addirittura nella inammissibile deduzione di questioni di fatto (o che comunque richiedono anche accer- tamenti fatto) del tutto nuove, per la prima volta in sede di legittimità. 2.Con il secondo motivo si denunzia « V iolazione dell ’ art. 2697 c.c.e dell’art. 116 c.p.c. in loro combinata disposizione ». Anche questo motivo è inammissibile. Si premette chele censure di violazione degli artt. 2697 c.c., nonché 115 e 116 c.p.c., non risultano effettuate con la neces- saria specificità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sen- tenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 –01; Sez. 3, Sen- tenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 –01, 640193 – 01 e 640194 –01; Sez. U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018, Rv. 647010 – 01, non massimata sul punto; da ultimo: Sez. U, Ric. n. 20663/2022 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 –02: «in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giu- dice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza pro- batoria, non abbia operato –in assenza di diversa indicazione normativa –secondo il suo “prudente apprezzamento”, preten- dendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza proba- toria –come, ad esempio, valore di prova legale – oppure, qua- lora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha sola- mente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»). In effetti, il motivo di ricorso in esame risulta formulato in modo talmente confuso che non è neanche possibile, per questa Corte, ricostruire con certezza le effettive censure, in diritto, che il ricorrente intenderebbe muovere alla decisione impu- gnata. Può esclusivamente rilevarsi che parte ricorrente fa ampio rife- rimento ad una serie di elementi istruttori che dimostrerebbero le pretese condotte illegittime poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA] e che avrebbero determinato il diverbio nel corso del quale gli sono state inflitte le lesioni per cui è causa, in qualche modo reiterando gli assunti in fatto e in diritto posti a base del prece- dente motivo di ricorso. Poiché, peraltro, come si è già chiarito (proprio nell’esame delle censure di cui al primo motivo del ricorso), le condotte in que- stione non possono avere alcun concreto rilievo in ordine all’an ed al quantum del risarcimento dovuto, finanche se eventual- mente qualificabili in termini di vera e propria provocazione Ric. n. 20663/2022 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 (essendo del resto stata esclusa in base a insindacabile accer- tamento in fatto, la sussistenza di una condotta aggressiva del danneggiato), si tratta di argomentazioni del tutto irrilevanti ai fini dell’esito della controversia e, come tali, inammissibili. 3.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con di- strazione in favore del difensore del controricorrente , che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 93 c.p.c., avvocatoMichele Proverbio. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 2.500,00, oltre€ 200,00 per esborsi, non- ché spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore del controricorrente avvocato [OSCURATO:PERSONA] chele Proverbio. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamentoal compe- tente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia do