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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2023

Cassazione n. 43400/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta, anche agli effetti civili, a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 99, comma 4, 582 e 585, comma 2, cod. pen. e di cui all'art. 610 cod. pen. (fatto commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] in Isola delle Femmine in data 25 marzo 2013,1; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; - che, in data, 21 settembre, sono pervenute conclusioni nell'interesse della parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA], ammessa al gratuito patrocinio dello Stato, che ha chiesto la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute per la difesa nel grado; - che in data 10 ottobre 2023 è stata depositata in Cancelleria tramite PEC memoria nell'interesse dell'imputato; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 157 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che la prescrizione dei reati contestati, per effetto della contestata e ritenuta circostanza ad effetto speciale della recidiva reiterata, è maturata il 25 marzo 2023, data successiva alla pronuncia, in data 30 novembre 2022, della sentenza di appello; - che il secondo motivo, che censura l'affermazione di responsabilità dell'imputato per i delitti ascrittigli, non è consentito in questa sede, giacché deduce mere doglianze in punto di fatto, dirette a suggerire una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha motivato circa l'attendibilità e la credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, la quale ha dettagliatamente ricostruito il contesto in cui erano maturate le condotte); - che il terzo motivo, proteso censurare il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena applicata all'imputato, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, tenuto conto della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (in riferimento all'assenza di elementi positivi e concreti che possano fondare la concessione delle richieste circostanze attenuanti generiche (tenuto conto, anche, che si tratta di soggetto gravato da plurimi procedenti penali) e che la discrezionalità del giudice di merito stesso nella graduazione della pena non può considerarsi arbitrariamente esercitata ove sia stata valorizzata a tal fine la natura violenta ed aggressiva della condotta; quanto all'ulteriore doglianza circa l'insussistenza dei presupposti per applicare l'aumento di pena per la recidiva, essa è manifestamente infondata, posto che l'imputato era già si:ato dichiarato recidivo qualificato così come risulta dal suo casellario giudiziale, di modo che egli si sarebbe dovuto confrontare con tale specifico e decisivo elemento congruamente considerato dalla Corte territoriale; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta, anche agli effetti civili, a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 99, comma 4, 582 e 585, comma 2, cod. pen. e di cui all'art. 610 cod. pen. (fatto commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] in Isola delle Femmine in data 25 marzo 2013,1; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; - che, in data, 21 settembre, sono pervenute conclusioni nell'interesse della parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA], ammessa al gratuito patrocinio dello Stato, che ha chiesto la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute per la difesa nel grado; - che in data 10 ottobre 2023 è stata depositata in Cancelleria tramite PEC memoria nell'interesse dell'imputato; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 157 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che la prescrizione dei reati contestati, per effetto della contestata e ritenuta circostanza ad effetto speciale della recidiva reiterata, è maturata il 25 marzo 2023, data successiva alla pronuncia, in data 30 novembre 2022, della sentenza di appello; - che il secondo motivo, che censura l'affermazione di responsabilità dell'imputato per i delitti ascrittigli, non è consentito in questa sede, giacché deduce mere doglianze in punto di fatto, dirette a suggerire una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha motivato circa l'attendibilità e la credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, la quale ha dettagliatamente ricostruito il contesto in cui erano maturate le condotte); - che il terzo motivo, proteso censurare il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena applicata all'imputato, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, tenuto conto della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (in riferimento all'assenza di elementi positivi e concreti che possano fondare la concessione delle richieste circostanze attenuanti generiche (tenuto conto, anche, che si tratta di soggetto gravato da plurimi procedenti penali) e che la discrezionalità del giudice di merito stesso nella graduazione della pena non può considerarsi arbitrariamente esercitata ove sia stata valorizzata a tal fine la natura violenta ed aggressiva della condotta; quanto all'ulteriore doglianza circa l'insussistenza dei presupposti per applicare l'aumento di pena per la recidiva, essa è manifestamente infondata, posto che l'imputato era già si:ato dichiarato recidivo qualificato così come risulta dal suo casellario giudiziale, di modo che egli si sarebbe dovuto confrontare con tale specifico e decisivo elemento congruamente considerato dalla Corte territoriale; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere
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