CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14597/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: AMARU' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 del TRIBUNALE di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria della [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto pronunciare l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Torino ha assolto [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 530, comma 1, cod. proc. pen., dal delitto di cui all'art. 640 cod. pen., con la formula "perché il fatto non costituisce reato". 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Torino, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con unico motivo, il ricorrente si duole di vizio di motivazione, per avere il Tribunale ritenuto che l'[OSCURATO:PERSONA] stesso fosse vittima inconsapevole della truffa ordita ai danni della persona offesa, pur dopo aver precisato come l'imputato stesso fosse team leader della rete di venditori della zona di Torino. Risulta illogico e contraddittorio che un soggetto con tale qualifica potesse ignorare il reale meccanismo del sistema e dello schema truffaldino (cd. schema Ponzi). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito indicate. 2. Il motivo unico di ricorso è inammissibile, in quanto teso a prospettare una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della gravata decisione, con un'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, pur a fronte di una motivazione logica, qual è quella resa dal Tribunale nella sentenza avversata in tal sede. Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, una siffatta rilettura è preclusa alla Corte di cassazione (ex plurimis, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099- 01; più recentemente, v., ad es., Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504-01, dove si è precisato che, in tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione). Tanto premesso, il Collegio non condivide la censura del ricorrente, relativa ad asserite fratture logiche che inficerebbero la tenuta della motivazione, avendo il Tribunale adeguatamente illustrato i motivi per cui, pur a fronte della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato ascritto (stante la genericità del prodotto venduto, oltre che la mancata restituzione delle somme vendute), l'elemento 1soggettivo non è risultato altrettanto comprovato. Più in particolare, si osserva che, in motivazione, è stato razionalmente valorizzato il dato delle perdite economiche subìte dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la massima d'esperienza valorizzata dal ricorrente (secondo cui il cd. schema Ponzi implicherebbe inevitabili perdite economiche per i reclutatori e per i team leader stessi), sebbene non illogicamente argomentata, non può porsi, tuttavia, quale base probatoria decisiva ai fini dell'ascrizione di responsabilità, attesa la logicità della ricostruzione fornita dal Tribunale. Si ritiene, pertanto, che le critiche del ricorrente collidano col principio - di cui la sentenza impugnata ha operato, invece, buon governo - secondo cui il fondamentale canone valutativo che deve guidare il giudice nell'apprezzamento dei risultati probatori impone a quest'ultimo di esaminare tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sé e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, ossia la verità del caso concreto (Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071-01). 3. Da qui l'inammissibilità del ricorso. La qualità di parte pubblica del ricorrente lo esonera dal pagamento delle spese processuali. P. P.Q.M