CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 maggio 2022
Cassazione n. 16618/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 37079-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 80, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - Ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - Intimati - avverso la sentenza n. 1716/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 12/07/2019; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 21/04/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 37079/2019 Rilevato che: Numero sezionale 4321/2022Numero di raccolta generale 16618/2022 - la Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 1716/2Data pubblicazione 23/05/2022019 del 12.7.2019, ha dichiarato inammissibile la domanda di revocazione avverso la sentenza n. 982/2018 della medesima Corte, che aveva a sua volta dichiarato inammissibile l’appello perché proposto oltre il termine lungo; - con la domanda di revocazione era stato dedotta la validità della notifica del ricorso ex art.702 bis c.p.c. e l’erronea valutazione dei documenti attestanti la piena proprietà, in capo ai ricorrenti, dell’area oggetto di causa; - la Corte d’appello ha ritenuto che il motivo di revocazione fosse precluso, a monte, dal giudicato dell’ordinanza di primo grado, attesa la tardività dell’appello, non contestata con il ricorso per revocazione; - la Corte di merito osservò, ad abundantiam, che l’errore rilevante ai fini della revocazione consiste nell’errore di fatto e non di giudizio, in relazione al quale va proposto ricorso per cassazione; - per la cassazione della sentenza d’appello hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; - non hanno svolto attività difensiva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che: - il ricorso è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi; - la Corte di merito ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione- basato sull’erronea validità della notifica del ricorso ex art.702 bis c.p.c. e sull’erronea valutazione dei documenti attestanti la piena proprietà dell’area oggetto di causa - in quanto la sentenza d’appello aveva definito in rito il giudizio per tardività dell’appello; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 37079/2019 Numero sezionale 4321/2022 - conseguentemente, secondo la Corte distrettuale, l’esame dei Numero di raccolta generale 16618/2022Data pubblicazione 23/05/2022 documenti su cui era basato il ricorso per revocazione era impedito dal giudicato sulla sentenza di primo grado; - tale ratio non è stata censurata dai ricorrenti per revocazione, che hanno fondato il loro ricorso sull’ingiustizia della sentenza per l’erronea notifica del ricorso ex art.702 c.p.c. e per l’omesso esame dei documenti prodotti in giudizio; - il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; - non deve provvedersi sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva; - ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-2 Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 21 aprile 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 37079/2019 Numero sezionale 4321/2022 Numero di raccolta generale 16618/2022Data pubblicazione 23/05/2022 F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9