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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16258/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso [OSCURATO:PERSONA] CATANZAROnei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 del TRIBUNALE DI CASTROVILLARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata alla memoria e ha chiesto il rigetto del ricorso: [OSCURATO:PERSONA] /2s\•••..D

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro ricorre - per saltum - avverso la sentenza in data 08/07/2021 del Tribunale di Castrovillari che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per sopravvenuta remissione di querela, per il reato di truffa, con contestazione della recidiva reiterata, specifica e infra-quinquennale.

Deduce:

1.1. "Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (artt. 640, comma 3 e 649-bis, c.p.)".

Con il primo motivo deduce l'erroneità della sentenza, che non ha considerato che la remissione di querela non poteva produrre alcun effetto estintivo alla luce di quanto disposto dall'art. 649-bis, cod.pen. e considerando che nel caso concreto era stata contestata la recidiva reiterata, specifica e infra- quinquennale che rendeva il reato procedibile d'ufficio.

A sostegno dell'assunto richiama gli insegnamenti della sentenza delle Sezioni Unite n. 3585 del 24/09/2020 (dep. 29/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280262 - 01).

2. La difesa ha obiettato -tra le altre cose- l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 649-bis, cod.pen., a ciò ostandovi l'art. 2, cod.pen., ove si consideri che tale norma non era vigente al tempo di commissione del fatto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Il Tribunale, in effetti, ha dichiarato l'improcedibilità per remissione di querela non considerando che la contestazione della recidiva reiterata, infraquinquennale rende la truffa procedibile d'ufficio.

Tale conclusione, però, necessita di alcune precisazioni, rese necessarie dal fatto che il PG fonda il proprio ricorso sull'art. 649-bis, cod.pen. e dovendosi a tal riguardo tenere nella debita considerazione alcuni pronunciamenti di questa Corte, che darebbero ragione all'assunto difensivo, quanto all'inapplicabilità di tale norma in ragione del divieto sancito dall'art. 2, cod.pen. 1.2.

In realtà, nel caso in esame, non si ha ragione di richiamare l'art. 2, cod.pen., in quanto la procedibilità d'ufficio della truffa discende dalla contestazione della recidiva qualificata.

Il tema è stato affrontato dalle Sezioni Unite (Sentenza n. 3585 del 24/09/2020 (dep. 29/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280262 - 01) proprio in occasione della individuazione dell'estensione applicativa dell'art. 649-bis, cod.pen.Tale tema -in realtà- si è mostrato essere soltanto l'occasione sfruttata dalle Sezioni Unite per chiarire la natura della recidiva qualificata, e in che termini dovesse essere considerata, già prima dell'entrata in vigore dell'art. 649-bis, cod.pen. e a prescindere dal contenuto della sua disposizione.

Proprio in tale ambito valutativo e in tale occasione, le Sezioni unite hanno ritenuto di dare seguito e di consolidare i principi enunciati da Sez.

U. Grassi (n. 17 del 18/06/1991), Calibé (n. 35738 del 27/05/2010), Indelicato (n. 20798 del 24/02/2011) e Filosofi (n. 31669 del 23/06/2016), ulteriormente sviluppati da Sez.

U n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, con le quali si è spiegato che la recidiva costituisce una circostanza aggravante del reato che non differisce nei suoi meccanismi applicativi dalle ulteriori circostanze del reato, se non per quegli aspetti che risultano esplicitamente regolati in modo peculiare dal legislatore, tanto sul piano normativo che su quello logico.

In questa maniera è stata superato il diverso orientamento giurisprudenziale (che aveva quale capofila la c.d. sentenza Paolini, n. 3152 del 31.01.1997) che -al contrario- riteneva che la recidiva fosse «una "circostanza aggravante" sui generis, che ha rilevanza solo quando sia presa in considerazione la misura della pena, mentre non produce alcun effetto sulla quantità del fatto-reato, al quale resta estranea», che inerisce esclusivamente alla persona autrice del fatto e non può comunicarsi agli altri compartecipi, poiché non incide sul fatto-reato, sulla sua natura e sulla sua gravità oggettiva e che, pertanto, non assume rilievo ai fini del regime di procedibilità.

Una volta chiarito che la recidiva qualificata è una circostanza del reato e che, in quanto tale, incide sul reato -anche in relazione alla procedibilità- come ogni altra circostanza, si giunge alla conclusione che la truffa oggi in contestazione era procedibile d'ufficio già prima dell'entrata in vigore dell'art. 649-bis, cod.pen., in ragione del regime normativo vigente all'epoca di commissione del reato, così che non si pone il problema di individuare la norma più favorevole e di applicazione dell'art. 2, cod.pen.

Il capo d'imputazione, infatti, indica il 14/10/2015 quale data di commissione del reato.

Sulla base di tale rilievo preliminare, si osserva che all'epoca del fatto era vigente l'art. 648, comma terzo, cod.pen., che così recitava: Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Una volta stabilito che la recidiva qualificata va considerata alla stregua di qualsiasi altra circostanza aggravante, ne discende che la sua contestazione - 3 A tik.NnX \_, alla luce di quanto disposto dal richiamato rt. 648, comma terzo, cod.pen- rendeva la truffa procedibile d'ufficio, già all'epoca del fatto.

L'art. 649-bis, cod.pen., dunque, non ha introdotto una normativa più sfavorevole e non si ha violazione dell'art. 2, cod.pen. 2.

Il ricorso è, dunque, fondato, giacché il Tribunale ha dichiarato l'improcedibilità in violazione di legge.

La sentenza va conseguentemente annullata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Catanzaro.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Catanzaro.

Così deciso il 20/01/2022 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso [OSCURATO:PERSONA] CATANZAROnei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 del TRIBUNALE DI CASTROVILLARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata alla memoria e ha chiesto il rigetto del ricorso: [OSCURATO:PERSONA] /2s\•••..D 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro ricorre - per saltum - avverso la sentenza in data 08/07/2021 del Tribunale di Castrovillari che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per sopravvenuta remissione di querela, per il reato di truffa, con contestazione della recidiva reiterata, specifica e infra-quinquennale. Deduce: 1.1. "Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (artt. 640, comma 3 e 649-bis, c.p.)". Con il primo motivo deduce l'erroneità della sentenza, che non ha considerato che la remissione di querela non poteva produrre alcun effetto estintivo alla luce di quanto disposto dall'art. 649-bis, cod.pen. e considerando che nel caso concreto era stata contestata la recidiva reiterata, specifica e infra- quinquennale che rendeva il reato procedibile d'ufficio. A sostegno dell'assunto richiama gli insegnamenti della sentenza delle Sezioni Unite n. 3585 del 24/09/2020 (dep. 29/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280262 - 01). 2. La difesa ha obiettato -tra le altre cose- l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 649-bis, cod.pen., a ciò ostandovi l'art. 2, cod.pen., ove si consideri che tale norma non era vigente al tempo di commissione del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Il Tribunale, in effetti, ha dichiarato l'improcedibilità per remissione di querela non considerando che la contestazione della recidiva reiterata, infraquinquennale rende la truffa procedibile d'ufficio. Tale conclusione, però, necessita di alcune precisazioni, rese necessarie dal fatto che il PG fonda il proprio ricorso sull'art. 649-bis, cod.pen. e dovendosi a tal riguardo tenere nella debita considerazione alcuni pronunciamenti di questa Corte, che darebbero ragione all'assunto difensivo, quanto all'inapplicabilità di tale norma in ragione del divieto sancito dall'art. 2, cod.pen. 1.2. In realtà, nel caso in esame, non si ha ragione di richiamare l'art. 2, cod.pen., in quanto la procedibilità d'ufficio della truffa discende dalla contestazione della recidiva qualificata. Il tema è stato affrontato dalle Sezioni Unite (Sentenza n. 3585 del 24/09/2020 (dep. 29/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280262 - 01) proprio in occasione della individuazione dell'estensione applicativa dell'art. 649-bis, cod.pen.Tale tema -in realtà- si è mostrato essere soltanto l'occasione sfruttata dalle Sezioni Unite per chiarire la natura della recidiva qualificata, e in che termini dovesse essere considerata, già prima dell'entrata in vigore dell'art. 649-bis, cod.pen. e a prescindere dal contenuto della sua disposizione. Proprio in tale ambito valutativo e in tale occasione, le Sezioni unite hanno ritenuto di dare seguito e di consolidare i principi enunciati da Sez. U. Grassi (n. 17 del 18/06/1991), Calibé (n. 35738 del 27/05/2010), Indelicato (n. 20798 del 24/02/2011) e Filosofi (n. 31669 del 23/06/2016), ulteriormente sviluppati da Sez. U n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, con le quali si è spiegato che la recidiva costituisce una circostanza aggravante del reato che non differisce nei suoi meccanismi applicativi dalle ulteriori circostanze del reato, se non per quegli aspetti che risultano esplicitamente regolati in modo peculiare dal legislatore, tanto sul piano normativo che su quello logico. In questa maniera è stata superato il diverso orientamento giurisprudenziale (che aveva quale capofila la c.d. sentenza Paolini, n. 3152 del 31.01.1997) che -al contrario- riteneva che la recidiva fosse «una "circostanza aggravante" sui generis, che ha rilevanza solo quando sia presa in considerazione la misura della pena, mentre non produce alcun effetto sulla quantità del fatto-reato, al quale resta estranea», che inerisce esclusivamente alla persona autrice del fatto e non può comunicarsi agli altri compartecipi, poiché non incide sul fatto-reato, sulla sua natura e sulla sua gravità oggettiva e che, pertanto, non assume rilievo ai fini del regime di procedibilità. Una volta chiarito che la recidiva qualificata è una circostanza del reato e che, in quanto tale, incide sul reato -anche in relazione alla procedibilità- come ogni altra circostanza, si giunge alla conclusione che la truffa oggi in contestazione era procedibile d'ufficio già prima dell'entrata in vigore dell'art. 649-bis, cod.pen., in ragione del regime normativo vigente all'epoca di commissione del reato, così che non si pone il problema di individuare la norma più favorevole e di applicazione dell'art. 2, cod.pen. Il capo d'imputazione, infatti, indica il 14/10/2015 quale data di commissione del reato. Sulla base di tale rilievo preliminare, si osserva che all'epoca del fatto era vigente l'art. 648, comma terzo, cod.pen., che così recitava: Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante. Una volta stabilito che la recidiva qualificata va considerata alla stregua di qualsiasi altra circostanza aggravante, ne discende che la sua contestazione - 3 A tik.NnX \_, alla luce di quanto disposto dal richiamato rt. 648, comma terzo, cod.pen- rendeva la truffa procedibile d'ufficio, già all'epoca del fatto. L'art. 649-bis, cod.pen., dunque, non ha introdotto una normativa più sfavorevole e non si ha violazione dell'art. 2, cod.pen. 2. Il ricorso è, dunque, fondato, giacché il Tribunale ha dichiarato l'improcedibilità in violazione di legge. La sentenza va conseguentemente annullata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. Così deciso il 20/01/2022 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16258/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris