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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33207/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione mediante il difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA] del foro di Agrigento avverso la sentenza della >Corte di appello di Caltanissetta del 12.04.22 che confermava la sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 25.02.21 in relazione al reato di cui all'art. 589 comma 1 e 2 cod.pen relativo ad un incidente stradale occorso il 28.08.2015 che aveva causato la morte di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è inammissibile perché risulta sottoscritto da avvocato non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, come imposto dall'articolo 613 c.p.p.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in € 4000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione mediante il difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA] del foro di Agrigento avverso la sentenza della >Corte di appello di Caltanissetta del 12.04.22 che confermava la sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 25.02.21 in relazione al reato di cui all'art. 589 comma 1 e 2 cod.pen relativo ad un incidente stradale occorso il 28.08.2015 che aveva causato la morte di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è inammissibile perché risulta sottoscritto da avvocato non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, come imposto dall'articolo 613 c.p.p. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in € 4000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 33207/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris