CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02265/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Milano, ove elettivamente domiciliata(indirizzo pec per notifiche e comuni- cazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] di Castelnuovo di Conza (SA), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: orestecantillo@ordine - avvocatiroma.org), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] LITE “[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (AV), in persona dell’amministratore unico pro tempore, in qualità di concessionaria per la riscossione delle entrate del Comune di Castelnuovo di Conza (SA), rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Portico di Caserta (CE), ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL] ), giu - sta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 10 gennaio 2024, n. 369/12/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27 gennaio 2026 dal D ott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” haproposto ricorso sulla base di un unico motivo per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 10 gennaio 2024, n. 369/12/2024, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento n. 8/2021 del 6 dicembre 2021 da parte della “[OSCURATO:SOCIETA].”, in qualità di concessionaria per la riscossione delle entrate del Comune di Castelnuovo di Conza (SA), per l’omess a denuncia e l’omesso versamento dell a TOSAP relativa all’anno 2016 per l’importo di € 9.030,40, sul presupposto dell'occupazione di suolo o sottosuolo demaniale e della sua sottrazione effettiva all'utilizzo pubblico mediante un parco eolico costruito in virtù dei diritti di superficie costituiti su terreni siti nel Comune di Castelnuovo di Conza (SA) , individuando come "occupazioni permanenti": «1) "Sorvolo aereo -Strada solofrana", superficie accertata di 1.341,1 mq; 2) "Cavidotto - Strada solofrana", superficie accertata di 1.041,24 mq; 3) "sottostazione" (foglio 3 particelle 482 e 483), superfici accertate 1.134,40 mq e 256 mq.», ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di Castelnuovo di Conza (SA)e della “ [OSCURATO:SOCIETA] . ” a vverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno il 28 luglio 2022, n . 1 7 7 1 / 14 /20 22 , con compensazione delle spese giudiziali. 2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure – che aveva parzialmente accolto il ricorso originario della contribuente nel senso che: «Riguardo la sottostazione, ovvero il primo dei cespiti costituenti l’avviso di accertamento, ritiene la C.T.P. che le ragioni della società ricorrente debbano trovare accoglimento. Le porzioni di terreno sulle quali è stata realizzata la sottostazione sonostate in effetti di fatto sottratte agli usi civici con determina regionale e quindi è intervenuto un contratto di superficie tra il Comune e la società ricorrente che prevede l a corresponsione di un corrispettivo a favore dell'Ente. (…). Deve dunque escludersi nel caso di specie la sussistenza del presupposto impositivo riguardo la parte relativa alla sottostazione. Il ricorso va rigettato riguardo la sottoposizione a Tosap dell'area di impegno dell'intero rotore della pala eolica atteso che il Comune convenuto ha dimostrato che tale area non coincide con la particella della strada individuata al fol. 5, particella 146, la quale soltanto era inclusa e considerata nel contratto di superficie. Riguardo poi la tariffa applicata all'occupazione del sottosuolo per il cavidotto, le deduzioni della società ricorrente devono trovare accoglimento e va applicata la somma forfettaria prevista dagli artt. 46 e 47 cit., ovvero 256 euro per chilometro lineare. Ed infatti detta tariffa forfettaria si applica non solo alle attività di erogazione dei servizi pubblici ma anche alle attivitàstrumentali a questi ultimi, nelle quali deve essere ricompresa necessariamente quella di produzione di energia.Va disatteso l’ultimo profilo del ricorso relativo al calcolo della superficie occupata dal cavidotto, atteso che il Comune ha condivisibilmente rilevato che ai sensi dell'art. 42, comma 5, D. L.vo 507/1993, le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono conteggiate in ragione del 10%, per cui la superficie considerata nell'allegato di 1.412 mq, si traduceva ai fini impositivi in 1.041metri quadrati»- « riguardo la debenza della TOSAP relativa l’area occupata dalle torri eoliche e dal cavidotto». A suo dire: «È pacifico che oggetto dell’occupazione non riguarda la particella 146 del foglio 5, ma solo ed esclusivamente le porzioni di terreno (Sorvolo aereo - Strada solofrana) non sdemanializzate sulla quale si proiettano le navicelle o gondole delle torri del parco eolico di proprietà della società ricorrente, che non insistono sulla particella 146 del foglio 5. La Corte osserva che il Comune ha richiesto il pagamento della tassa per l’occupazione del suolo pubblico ove sono installate le torri eoliche; per l’occupazione del suolo pubblico sottostante (cavi e condutture) nonché per l'occupazione dello spazio soprastante, definendola, in quest’ultima ipotesi “occupazione per sorvolo aereo”. La TOSAP è la tassa dovuta al Comune da chiunque occupi spazi ed aree pubbliche. La tassadeve essere corrisposta sia per le occupazioni del suolo, che per l'occupazione dello spazio soprastante, determinato dalla proiezione a terra, nel caso specifico, della navicella eolica; nonché l’occupazione dello spazio sottostante il suolo pubblico (cavi e condutture). In particolare la pala eolica (o aerogeneratore, o turbina eolica) è composta dalla torre, dalla navicella e dal rotore, alla cui estremità sono poste le pale (chiamate anche lame). La navicella o gondola è posizionata sulla cima della torre e può ruotare di 360° sul proprio asse orientandosi nella direzione opportuna secondo quella del vento. Pertanto, a seguito dell’installazione dell’impianto eolico, la società dovrà pagare la TOSAP sia per la porzione di terreno corrispondente all’area di occupazione del suolo pubblico occupato dalla torreeolica; che per l’occupazione del suolo pubblico sottostante (cavi e condutture); nonché per la porzione di terreno commisurata alla proiezione della navicella o gondola, definita dal Comune “occupazione per sorvolo aereo”; nonché del rotore e delle pale». 3. Il Comune di Castelnuovo di Conza (SA) e la “[OSCURATO:SOCIETA].”hanno resistito con separati controricorsi. 4. In corso di causa, a seguito di conciliazione stragiudiziale della controversiatra le parti (ivi compresa la concessionaria per la riscossione), la contribuente e l’ente impositore hanno chiesto –con istanze concordanti -di dichiarare l’estinzione del presente procedimento per cessazione della materia del contendere e di disporre la compensa zione tra le parti del le spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] 1. La conciliazione stragiudizialein corso di causa consente al collegio di dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dei commi 2 e 4-bis (quest’ultimo introdotto dall’art. 1, lett. u), del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220)dell’art. 48 del d.lgs. 31 gennaio 1992, n. 546. 2.Le spese giudiziali possono essere compensate tra le parti secondo la specifica pattuizione della conciliazione stragiudiziale. 3. In ragione della definizione conciliativa della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M La Corte dichiara l a cessazione della materia del contendere per conciliazione stragiudiziale della controversia e compensa tra le parti le spese giudiziali. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026. LAPRESIDENTE Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]