CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09470/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- intimata –avverso la sentenza n. 4490/2022 della Corte d’appello di Napoli, depositata il26.10.2022;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1061/2023N. 1061/23 R.G. Numero sezionale 139/2026Numero di raccolta generale 9470/2026Data pubblicazione 14/04/2026Intesa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propose opposizione avverso il decretoingiuntivo n. 3527/2018 emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] enotificato il 20.8.2018. con cui le era stato ingiunto di pagare, in favore di MariaTeresa [OSCURATO:PERSONA], la somma di € 18.800,00 oltre accessori e spese, a titolo diindennizzo in relazione al furto, ad opera di ignoti, avvenuto nell’abitazione disua proprietà in Parete, [OSCURATO:PERSONA] n. 37, tra il 28 luglio e il 1° agosto 2016, etanto in forza della polizza n. 001552672/04, contratta con l’ingiunta.L’opponente eccepì, tra l’altro, la inoperatività della garanzia, attesa la violazionedell’art. 1898, comma 1, c.c. in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non le aveva mai comunicatola circostanza che il suddetto immobile, sin dal 16.2.2016, non costituiva più lapropria dimora abituale. Infatti, durante le operazioni peritali teseall’accertamento del danno, la [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito al C.T. di essa Compagniauno stato di famiglia e residenza rilasciato, in apparenza, dal Comune di Paretein data 16.3.2016, che avrebbe dovuto certificare la residenza della contraentein detto Comune, [OSCURATO:PERSONA] n. 37. Tuttavia, da verifiche effettuate, era stataaccertata l’alterazione del documento in parola, in quanto, alla data del furto, laPezone risiedeva in realtà in Aversa, [OSCURATO:PERSONA] n. 31. Ancora – proseguìl’opponente -, da verifiche effettuate presso la Agenzia delle Entrate in merito alnumero identificativo 01150589084142 della marca da bollo posta suldocumento del 16.3.2016, era emerso che la data di pagamento era del16.12.2015 e non del 16.3.2016, all’unico scopo – secondo l’opponente - dievitare che la Compagnia potesse contestare all’assicurata che l’appartamento,in realtà, non costituiva più la sua “abituale dimora”, circostanza costituente unNumero registro generale 1061/2023N. 1061/23 R.G. Numero sezionale 139/2026Numero di raccolta generale 9470/2026Data pubblicazione 14/04/2026consistente aggravamento del rischio, mai comunicata ad essa Compagnia e taleche, se essa ne avesse avuto conoscenza, non avrebbe stipulato il contratto diassicurazione. L’opponente chiese quindi la revoca del d.i. opposto.Si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA], contestando l’opposizione echiedendone il rigetto.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 3022/2021, accolse l’opposizione erevocò il d.i. opposto, regolando le spese.[OSCURATO:PERSONA] impugnò la prima decisione e la Corte d’appello di Napoli,nella resistenza della Compagnia, accolse il gravame con sentenza del26.10.2022. Osservò il giudice d’appello che, anzitutto, in nessuna parte dellapolizza v’era riferimento alla residenza dell’assicurato, solo occorrendo (art. 1.1delle condizioni generali) che i luoghi oggetto di polizza (ossia, la dimora abitualedell’assicurata, come dalla stessa dichiarato) non rimanessero disabitati oincustoditi per più di 45 giorni; inoltre, ferma la predisposizione dei modularicontrattuali da parte della Compagnia e fermo il fatto che in alcun modo in essici si era riferiti al concetto di “residenza” di cui all’art. 43 c.c. in senso tecnico-giuridico, spettava all’assicuratore dimostrare che il luogo indicato in contrattofosse rimasto inabitato o incustodito per 45 giorni, ma ciò non era emerso, tantopiù che il suo tecnico incaricato aveva effettuato la perizia, senza affattoevidenziare che il nucleo familiare della [OSCURATO:PERSONA] non vi dimorasse. Rilevò poi laCorte partenopea che neppure poteva discutersi di aggravamento del rischio exart. 1898 c.c., giacché il mero spostamento di residenza dell’assicurato per ilfurto non poteva di per sé determinare quella situazione di mancanza di custodiaNumero registro generale 1061/2023N. 1061/23 R.G. Numero sezionale 139/2026Numero di raccolta generale 9470/2026Data pubblicazione 14/04/2026che, sola, avrebbe potuto integrarlo, stando a quanto prospettato dallaCompagnia.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. sulla scorta di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha resistito.[OSCURATO:PERSONA] ha riservato la decisione entro sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 - Con il primo motivo la ricorrente lamenta “nullità della sentenza ai sensidell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3 - violazione dell’art. 43 c.c. nonchédegli artt. 2727 e 2728 cod. civ.”, per aver la Corte d’appello ritenuto che – afronte del fatto, pur considerato provato (dal Tribunale), per cui la famiglia dellaPezone avesse continuato a dimorare presso l’abitazione di Parete – potessepersino dubitarsi che l’assicurata fosse tenuta a comunicare all’assicuratore ilmero cambio formale di residenza. L’assunto sarebbe errato, perché, in forzadell’art. 43, comma 2, c.c., il cambio di residenza lascia presumere il cambio didimora abituale, e la prova contraria non era stata offerta dalla [OSCURATO:PERSONA]. Essaricorrente, dunque, era esonerata dal fornire la relativa prova, giacché iltrasferimento della dimora era da ritenersi provato fino a prova contraria, aisensi del combinato disposto degli artt. 2727 e 2728 c.c.1.2 – Il motivo è inammissibile.La ricorrente, infatti, mostra di non aver inteso la ratio decidendi dell’impugnatasentenza, sul punto in discussione.La Corte partenopea ha evidenziato come fosse pacifico tra le parti – per esserestato incontestatamente affermato dal Tribunale – che la famiglia della Pezoneavesse continuato a dimorare presso l’abitazione assicurata e che, in taleNumero registro generale 1061/2023N. 1061/23 R.G. Numero sezionale 139/2026Numero di raccolta generale 9470/2026Data pubblicazione 14/04/2026prospettiva, non essendo stato offerto alcun elemento di fatto a sostegno dellapresunta maggiore esposizione dell’abitazione al rischio di furto, poteva anchedubitarsi che il mero spostamento della residenza dell’assicurata per ciò solointegrasse un aggravamento del rischio ai sensi dell’art. 1898 c.c..Incurante di questa ratio decidendi, la società ricorrente sostiene che la Corted’appello avrebbe violato gli artt. 2727 e 2728 c.c. perché dal trasferimento dellaresidenza della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto trarre la prova del trasferimento delladimora abituale della ricorrente. Una censura, dunque, incoerente con la ratiodecidendi.2.1 - Col secondo motivo viene denunciata la “nullità della sentenza ai sensidell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3 - violazione dell’art. 1898 cod. civ.,primo comma, in correlazione con il contratto di assicurazione stipulato tra leparti”. Si sostiene che “il carattere di dimora abituale è un fatto costitutivo delcontratto di assicurazione poiché implica un maggior controllo della cosa(abitazione) assicurata da parte del contraente …”, sicché non sarebbe dubbio,per la ricorrente, l’obbligo per l’assicurato di comunicare la modifica dellaresidenza/dimora, che costituisce vero e proprio aggravamento del rischioassicurato.2.2 – Il motivo è anch’esso inammissibile, perché aspecifico.A parte la considerazione per cui l’affermazione prima riportata - circa il fattoche la dimora abituale avrebbe carattere addirittura “costitutivo”nell’assicurazione contro il furto in immobili ad uso abitativo - assume contornidi rara inconsistenza, deve qui richiamarsi quanto poc’anzi evidenziato circaNumero registro generale 1061/2023N. 1061/23 R.G. Numero sezionale 139/2026Numero di raccolta generale 9470/2026Data pubblicazione 14/04/2026l’accertata occupazione dell’immobile stesso da parte del nucleo familiare dellaPezone, nel periodo d’interesse, quale dimora abituale del nucleo stesso.Tanto esclude la rilevanza d’ogni altra questione, perché – posto che si discutedi mutamenti successivi alla conclusione del contratto, in grado di determinareun aggravamento del rischio assicurato ex art. 1898 c.c. – è fuori discussioneche nella specie, nonostante detto trasferimento, l’immobile non restòincustodito per il tempo indicato in contratto, sicché aggravamento del rischio,al lume delle pattuizioni contrattuali, non poté esservi, come correttamenteaccertato dal giudice di merito.3.1 - Con il terzo motivo, infine, si denuncia la “nullità della sentenza ai sensidell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4 - violazione del combinato dispostodell’art. 115 c.p.c. in relazione all’ultimo comma dell’art. 1898 c.c.”. Si censurala sentenza nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che, ove mai dettotrasferimento di residenza avesse dovuto essere comunicato dalla [OSCURATO:PERSONA],benché la sua famiglia avesse continuato a dimorare nell’immobile, allorasarebbe spettato alla Compagnia l’onere di dimostrare che ciò era ostativo allaconclusione del contratto, o che al limite incideva sull’entità del premio cheavrebbe potuto richiedersi. Si sostiene che detta prova sia stata data, in realtà,già con le sole conclusioni dell’atto di citazione in opposizione a decretoingiuntivo, essendosi sempre affermato che il contratto non sarebbe statoconcluso e non coltivando l’ipotesi alternativa prevista dalla norma. E tanto lacontroparte non avrebbe mai contestato, nulla avendovi obiettato.3.2 – Il motivo segue la stessa sorte dei precedenti.Numero registro generale 1061/2023N. 1061/23 R.G. Numero sezionale 139/2026Numero di raccolta generale 9470/2026Data pubblicazione 14/04/2026Si pretende di trarre la prova a carico dell’assicuratore - circa il fatto che, ovequesti avesse avuto conoscenza dell’effettivo trasferimento della residenza (e,dunque, della dimora abituale) da parte della [OSCURATO:PERSONA], il contratto non sarebbestato tout court concluso – dalla presunta mancata contestazione, da parte dellastessa [OSCURATO:PERSONA], circa quanto esposto dalla Compagnia nell’atto di citazione inopposizione a decreto ingiuntivo.Il mezzo è anch’esso aspecifico, perché, anzitutto, nessuna prova è stataacquisita circa il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia effettivamente trasferito la propriadimora abituale in Aversa, come già visto; in secondo luogo, perché la Pezoneha sempre negato che la vicenda descritta costituisse comunque aggravamentodel rischio, e la Corte d’appello ha accolto detta tesi, così restando escluso chel’assicurata abbia mai potuto non contestare circostanze di fatto che, sul pianologico, costituiscono un posterius rispetto al fatto recisamente negato (ossia, losi ripete per chiarezza, che nella specie potesse mai esservi aggravamento delrischio); infine perché, avendo la Corte napoletana escluso che aggravamentosia configurabile, ogni altra questione circa la valutazione soggettivadell’assicuratore, come previsto dall’art. 1898 c.c., diventa a tal punto superflua.4.1 – In definitiva, il ricorso è inammissibile. Nulla va disposto sulle spese dilite, stante l’indefensio dell’assicurata.In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.Mla Corte dichiara il ricorso inammissibile.Numero registro generale 1061/2023N. 1061/23 R.G. Numero sezionale 139/2026Numero di raccolta generale 9470/2026Data pubblicazione 14/04/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione civile dellaCorte di cassazione, il giorno 15.1.2026.Il PresidenteMarco Rossetti