CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 agosto 1980
Cassazione n. 03101/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/08/1980 CAUSHA) ENDRI nato il 23/09/1986 [OSCURATO:PERSONA] nato il 22/08/1985 avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni de Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni della difesa del Muca avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 17 maggio 2021, la Corte di Appello di Milano, confermava la pronuncia del Tribunale di Milano in data 16-9-2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge perché ritenuti colpevoli dei reati di associazione a delinquere, vari furti aggravati e concorso in rapina aggravata. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati tramite i rispettivi difensori; l'avv.to Amato per Muca deduceva, con unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto alla qualificazione giuridica dei fatti di rapina di cui .al capo B12) nei termini consumati piuttosto che nella ipotesi della fattispecie tentata; al proposito esponeva che la persona offesa aveva mantenuto il potere di sorveglianza sulla cosa per tutta la durata del fatto. 1.3 L'avv.to Venturini per Caushaj, deduceva, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen . : - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto associativo mancando gli elementi costitutivi un'associazione criminale stabile; - violazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza della rapina consumata per il fatto di cui al capo B12); - violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo alla omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen.. 1.4 L'avv.to Mongodi per Mehmeti deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - carenza ed illogicità della motivazione quanto alla affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 416 cod.pen. mancando gli elementi costitutivi l'associazione a delinquere; - difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente per i reati di cui ai capi B4), B6), B7), B9) e B14) quanto agli elementi posti a fondamento del riconoscimento dell'imputato quale autore dei fatti di reato; - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla qualificazione del fatto di cui al capo B12) nell'ipotesi di rapina in luogo del semplice furto; - difetto di motivazione in relazione alla recidiva, alla determinazione della pena ed all'aumento per continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 I motivi proposti nell'interesse degli imputati sono tutti manifestamente infondati e reiterativi di questioni già devolute all'analisi della corte di merito ed i rispettivi ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Ed invero, quanto al motivo comune con il quale si prospetta l'errata qualificazione giuridica del capo B12), va ricordato come secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento dell'avente diritto o della Forza pubblica (Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, Rv. 269848 - 01). Principio questo che va ribadito anche all'ipotesi della rapina cui sia seguito l'abbandono della refurtiva posto che non assume rilevanza alcuna la sorveglianza sul bene da parte della p.o. che non impedisce l'avvenuta consumazione tramite lo spossessamento; peraltro, tale circostanza, nel caso in esame è pure smentita dalla conforme ricostruzione dei fatti contenuta nelle sentenze di primo e secondo grado dalle quali risulta che l'oggetto materiale veniva abbandonato solo dopo che gli autori del fatto si erano allontanati dal luogo di consumazione. Né dubbio può sussistere in relazione alla sussistenza della fattispecie di cui all'art. 628 cod.pen., contestato nel terzo motivo del ricorso Mehmeti, posto che i giudici di merito hanno evidenziato con valutazione conforme che la sottrazione avvenne in seguito alla minaccia mossa all'indirizzo della p.o.. 2.2 In relazione poi a tutte le doglianze avanzate in relazione alla contestazione di associazione a delinquere va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione; in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa degli imputati che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico degli stessi è caratterizzato dalla accertata ripetuta modalità di consumazione dei fatti con suddivisione dei ruoli e preparazione dei furti (pagina 10); inoltre venivano evidenziati a sostegno della conclusione anche il costante contatto fra i sodali, l'uso di mezzi di comunicazione privata (ricetrasmittenti) in occasione della consumazione dei singoli episodi e di altri strumenti, tutti significativi della stabilità del vincolo e della adesione volontaria e comune al gruppo organizzato. Le conclusioni circa la responsabilità dei ricorrenti risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. 2.3 Quanto agli ulteriori motivi: - con le osservazioni svolte a pagina 12 il giudice di appello spiega come l'affermazione di responsabilità del Mehnneti anche per i capi B4), B6), B7), B9) e B14) si fondi oltre che sull'identico abbigliamento dell'autore dei fatti anche sul contenuto di alcune conversazioni intercettate e sull'identico modus operandi; a fronte di tale conclusione il ricorso reitera nel denunciare un vizio di motivazione non sussistente non apparendo la decisione affetta da alcuna illogicità tanto più manifesta; - la negazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. è motivata sulla base di plurime circostanze di fatto quali le modalità dell'azione ed il forte timore provocato nelle vittime che devono ritenersi interpretate in assenza dei lamentati vizi; - priva di qualsiasi vizio appare, altresì', la motivazione adottata a pagina 13 della pronuncia impugnata in ordine alla determinazione della pena, al riconoscimento della recidiva ed alla negazione delle attenuanti generiche che il giudice di appello collega, senza incorrere in alcuno dei vizi denunciati, alla negativa personalità ed alla reiterazione di gravi condotte predatorie. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 23 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]. qn9zio ,9i:do 13 tt, IL P ESID