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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02282/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se= le conclusioni del PG • k94A c cL [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 25 febbraio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Sassari respingeva il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza in data 27.9.2020 di rigetto del reclamo ex art. 35 bis Ord. Pen., con il quale il predetto aveva impugnato la delibera dell'adunanza del Consiglio di Disciplina della [OSCURATO:PERSONA], che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], gli aveva irrogato la sanzione disciplinare di sette giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive.

A ragione della decisione, riteneva che, nel caso di specie, non si fosse verificata alcuna lesione del diritto di difesa in quanto la contestazione dell'addebito disciplinare era stata regolarmente effettuata e che era stato il Capoluongo a rifiutare la copia ,del relativo atto; che, inoltre, in sede di convocazione davanti il Consiglio di disciplina, lo stesso Capoluongo aveva rinunciato (come risultava dall'annotazione in calce a detto atto, facente fede fino a querela di falso) a presenziare senza addurre alcun legittimo impedimento ascrivibile alle sue condizioni fisiche, deduzione quest'ultima avanzata solo in sede di reclamo davanti all'[OSCURATO:PERSONA], e, dunque, tardivamente.

2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Capoluongo, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando due distinti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen." e ha evidenziato che il Tribunale di sorveglianza non avrebbe preso in considerazione gli ulteriori elementi di fatto e incontrovertibilmente prospettati dalla difesa a sostegno dell'esistenza di un legittimo impedimento a presenziare al Consiglio di disciplina da parte del Capoluongo, .il quale, il giorno della convocazione stava effettuando tutte le prescrizioni necessarie perché l'indomani potesse essere sottoposto a colonscopia, come attestato nella cartella clinica penitenziaria, documento anch'esso fidefacente al pari dell'annotazione contenuta in calce all'atto di convocazione.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606 lett. d) cod. proc. pen." e ha osservato che, "indipendentemente dal vizio formale di cui al capo precedente, il detenuto ha contestato anche il merito degli accadimenti, negando gli addebiti"; che, infatti, il Capoluongo in sede di reclamo aveva fornito una versione alternativa dei fatti nonché richiesto l'acquisizione (certamente ammissibile ex art. 495 cod. proc. pen.) delle registrazioni delle telecamere di video sorveglianza esistenti nel reparto, che avrebbe consentito al Giudice di stabilire se la sua condotta potesse o meno integrare la fattispecie di cui all'art. 77 n. 15 Ord. Pen..3.

Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

Quanto al primo motivo di impugnazione, giova osservare che, ai sensi dell'art. 35 bis, comma 4 -bis, Ord. Pen., la decisione del Tribunale di sorveglianza in materia di reclamo "è ricorribile per cassazione per violazione di legge".

Ne consegue che è escluso il controllo di legittimità sui vizi di motivazione del provvedimento impugnato, essendo ammesso solo nei casi di motivazione inesistente o meramente apparente, poiché in questo caso a essere violata è la norma dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che impone al giudice l'obbligo di motivazione.

Ciò non ricorre nella fattispecie, avendo il Tribunale di sorveglianza adeguatamente valutato le argomentazioni difensive, indebitamente riproposte in questa' sede perché attinenti a censure di puro merito.

2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso.

E in vero, secondo la giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità, "nel procedimento di sorveglianza non è deducibile il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., previsto soltanto per il giudizio dibattimentale e non anche per i procedimenti che si svolgono con il rito camerale" (Cass. Sez. 1, n. 32116 del 10/09/2020, Rv. 280199 - 01; conformi: Cass. Sez.

1. N. 15605 del 28/03/2008, Rv. 240148 - 01; Cass. Sez. 3, n. 1779 del 12/08/1993, Rv. 195977 - 01).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr.

Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se= le conclusioni del PG • k94A c cL [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 febbraio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Sassari respingeva il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza in data 27.9.2020 di rigetto del reclamo ex art. 35 bis Ord. Pen., con il quale il predetto aveva impugnato la delibera dell'adunanza del Consiglio di Disciplina della [OSCURATO:PERSONA], che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], gli aveva irrogato la sanzione disciplinare di sette giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive. A ragione della decisione, riteneva che, nel caso di specie, non si fosse verificata alcuna lesione del diritto di difesa in quanto la contestazione dell'addebito disciplinare era stata regolarmente effettuata e che era stato il Capoluongo a rifiutare la copia ,del relativo atto; che, inoltre, in sede di convocazione davanti il Consiglio di disciplina, lo stesso Capoluongo aveva rinunciato (come risultava dall'annotazione in calce a detto atto, facente fede fino a querela di falso) a presenziare senza addurre alcun legittimo impedimento ascrivibile alle sue condizioni fisiche, deduzione quest'ultima avanzata solo in sede di reclamo davanti all'[OSCURATO:PERSONA], e, dunque, tardivamente. 2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Capoluongo, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen." e ha evidenziato che il Tribunale di sorveglianza non avrebbe preso in considerazione gli ulteriori elementi di fatto e incontrovertibilmente prospettati dalla difesa a sostegno dell'esistenza di un legittimo impedimento a presenziare al Consiglio di disciplina da parte del Capoluongo, .il quale, il giorno della convocazione stava effettuando tutte le prescrizioni necessarie perché l'indomani potesse essere sottoposto a colonscopia, come attestato nella cartella clinica penitenziaria, documento anch'esso fidefacente al pari dell'annotazione contenuta in calce all'atto di convocazione. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606 lett. d) cod. proc. pen." e ha osservato che, "indipendentemente dal vizio formale di cui al capo precedente, il detenuto ha contestato anche il merito degli accadimenti, negando gli addebiti"; che, infatti, il Capoluongo in sede di reclamo aveva fornito una versione alternativa dei fatti nonché richiesto l'acquisizione (certamente ammissibile ex art. 495 cod. proc. pen.) delle registrazioni delle telecamere di video sorveglianza esistenti nel reparto, che avrebbe consentito al Giudice di stabilire se la sua condotta potesse o meno integrare la fattispecie di cui all'art. 77 n. 15 Ord. Pen..3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Quanto al primo motivo di impugnazione, giova osservare che, ai sensi dell'art. 35 bis, comma 4 -bis, Ord. Pen., la decisione del Tribunale di sorveglianza in materia di reclamo "è ricorribile per cassazione per violazione di legge". Ne consegue che è escluso il controllo di legittimità sui vizi di motivazione del provvedimento impugnato, essendo ammesso solo nei casi di motivazione inesistente o meramente apparente, poiché in questo caso a essere violata è la norma dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che impone al giudice l'obbligo di motivazione. Ciò non ricorre nella fattispecie, avendo il Tribunale di sorveglianza adeguatamente valutato le argomentazioni difensive, indebitamente riproposte in questa' sede perché attinenti a censure di puro merito. 2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso. E in vero, secondo la giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità, "nel procedimento di sorveglianza non è deducibile il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., previsto soltanto per il giudizio dibattimentale e non anche per i procedimenti che si svolgono con il rito camerale" (Cass. Sez. 1, n. 32116 del 10/09/2020, Rv. 280199 - 01; conformi: Cass. Sez. 1. N. 15605 del 28/03/2008, Rv. 240148 - 01; Cass. Sez. 3, n. 1779 del 12/08/1993, Rv. 195977 - 01). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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