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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 18205/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Ministro della Giustizia in data 16.12.2021, con cui è stata disposta per due anni la proroga del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen.; che, a ragione della decisione, il Tribunale ha osservato che doveva considerarsi persistente il pericolo di mantenimento dei collegamenti del [OSCURATO:PERSONA] con la consorteria mafiosa di riferimento, attualmente operativa, per la quale il condannato, con ruolo apicale, aveva commesso numerosi e gravi reati; LETTO il ricorso, che, con unico motivo, deduce violazione dell'art. 41-bis citato e dell'art. 125 cod. proc. pen., censurando come apparente la motivazione dell'ordinanza censurata, stante la mancata indicazione di attuali indici di pericolosità tali da giustificare la proroga del regime differenziato; RITENUTO che il Tribunale ha congruamente motivato - con richiamo alle più recenti informative degli organi preposti e con riferimento ai dati processuali - sia con riferimento alla posizione rivestita dal ricorrente nel sodalizio di appartenenza e alla sua biografia penale, sia in relazione all'attualità del pericolo, risultando lo stesso concretamente in grado - nonostante il regime più severo in atto - di mantenere contatti con il predetto sodalizio; che la motivazione dell'ordinanza impugnata, condotta nel rispetto dei principi di legge, come interpretati dalla giustizia costituzionale e da quella di legittimità di questa Corte, nonché in conformità a logica argomentativa coerente e lineare, si sottrae alle non fondate censure proposte dal ricorrente, solo formalmente prospettate anche sulla base di assunte violazioni di legge, ma sostanzialmente involgenti profili di merito o pretesi vizi di motivazione non proponibili in questa sede; che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Ministro della Giustizia in data 16.12.2021, con cui è stata disposta per due anni la proroga del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen.; che, a ragione della decisione, il Tribunale ha osservato che doveva considerarsi persistente il pericolo di mantenimento dei collegamenti del [OSCURATO:PERSONA] con la consorteria mafiosa di riferimento, attualmente operativa, per la quale il condannato, con ruolo apicale, aveva commesso numerosi e gravi reati; LETTO il ricorso, che, con unico motivo, deduce violazione dell'art. 41-bis citato e dell'art. 125 cod. proc. pen., censurando come apparente la motivazione dell'ordinanza censurata, stante la mancata indicazione di attuali indici di pericolosità tali da giustificare la proroga del regime differenziato; RITENUTO che il Tribunale ha congruamente motivato - con richiamo alle più recenti informative degli organi preposti e con riferimento ai dati processuali - sia con riferimento alla posizione rivestita dal ricorrente nel sodalizio di appartenenza e alla sua biografia penale, sia in relazione all'attualità del pericolo, risultando lo stesso concretamente in grado - nonostante il regime più severo in atto - di mantenere contatti con il predetto sodalizio; che la motivazione dell'ordinanza impugnata, condotta nel rispetto dei principi di legge, come interpretati dalla giustizia costituzionale e da quella di legittimità di questa Corte, nonché in conformità a logica argomentativa coerente e lineare, si sottrae alle non fondate censure proposte dal ricorrente, solo formalmente prospettate anche sulla base di assunte violazioni di legge, ma sostanzialmente involgenti profili di merito o pretesi vizi di motivazione non proponibili in questa sede; che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 18205/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris