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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 02614/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 27961-2020 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ex D.L. nr. 269 del 2003, art. 47, comma 6 ter Destinatari «Prolungamento» ex art. 24 L. nr. 413 del 1984 R.G.N. 27961/2020 Cron.

Rep.

Ud. 22/11/2022 [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 129/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 695/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con il ricorso introduttivo della lite, [OSCURATO:PERSONA] agiva,nei confronti dell'INPS, per l'accertamento del diritto alla rivalutazione dei contributi per il periodo ultradecennale di esposizione ad amianto maturato nella attività di lavoro marittimo, ai sensi dellalegge n r . 257 del 1992, art. 13 , comma 8;

2. il Tribunale di Pescara, con sentenza del 13 aprile 2018, respingeva il ricorso;

3. la Corte d'appello di L’Aquila, sull'appello della parte privata, con la sentenza qui impugnata, riformava la statuizione, dichiarando il diritto di [OSCURATO:PERSONA] ad usufruire della maggiorazione contributiva ex art. 13, comma 8, cit. e condanna ndo l’INPS alla erogazione del relativo beneficio con decorrenza dal pensionamento, oltre interessi,come per legge, sui ratei arretrati;

4. per quanto qui solo rileva, la Corte territoriale evidenziava, da un lato, che l’appellante era stato esposto all’inalazione delle fibre di amianto in concentrazione e per una durata utili al conseguimento del beneficio previdenziale e, dall’altro, che nonvi era incompatibilità, ai sensi delD.L. nr. 269 del 2003, art . 47, comma 6 ter , tra il beneficio oggetto di giudizio e la maggiorazione della contribuzione di cui il lavoratore aveva già usufruito ai sensi degli artt. 24 e 25 della legge nr. 413 del 1984.

Detta incompatibilità, infatti, era relativa ai soli soggetti che avessero usufruito di benefici previdenziali «rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza» mentre il «prolungamento» contributivo di cui aveva goduto il lavoratore era « istituto previsto dall’ordinario regime previdenziale di appartenenza dei lavoratori marittimi», in quantocalcolato d’ufficio nelle anzianità assicurativa come normale contribuzione obbligatoria;

5. p er la c assazione della sentenza ha proposto ricor so l’Inps, articolando due motividi censura;

6. ha r esist ito , con controricorso , [OSCURATO:PERSONA];

7. entrambe le parti hanno depositato memoria . [OSCURATO:PERSONA]:

8. con il primo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha denunziat o la violazione e falsa applicazione dell’art. 47 del D.L. nr. 269 del 2003, convertito in Legge nr. 326 del 2003, e dell’art. 24 della legge nr. 413 del 1984;

9. l e censure dell’Inps afferiscono alla ritenuta compatibilità dei periodi cd. di «prolungamento» di cui all’art. 24 della legge nr. 413 del 1984 con il beneficio della rivalutazione contributiva per l’esposizione ad amianto; 10.la parte ricorrente c ritica l ’interpretazione d ella normativa di riferimento resa dalla sentenza impugnata; in particolare, l’esegesi della locuzione « rispetto ai regimi pensionistici di riferimento»; 11.con il secondo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione dell’art. 3 , comma 132, della legge nr. 350 del 2003, per avere la C orte di appello applicato il coefficiente di rivalutazione previsto dall’art. 13, comma 8, della legge nr. 257 del 1992 (ovvero quello dell’1,5 utile sia ai fini del conseguimento della pensione che della misura dellastessa) piuttosto che quello previsto dall’art. 47 del DL nr. 269 del 2003,nonostante la parte privata non avesse maturato il diritto a pensione entro il 2 ottobre 2003 né - a quella data - avesse avviato alcun procedimento amministrativo presso l’INPS o presso l’INAIL; 12.i motivi di ricorso, per la loro stretta connessione, vannocongiuntamente esaminati; 13.occorre partire dalla previsione di cui all’ art. 47, comma 6-ter.

La normastabilisce testualmente: « I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali di cui allalegge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora siano destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, hanno facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo.

Ai medesimi soggetti non si applicano i benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto»; 14.la Corte, confrontandosi con la disciplina in esame, sia pure ad altri fini, ha rilevato che la suddetta normativa di incompatibilità è innovativa del regime di cui al D.Lgs. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, che riconosceva, stante la assenza di una espressa previsione di incompatibilità, la cumulabilità del diritto alla supervalutazione contributiva ex art. 13, comma 8, con altri benefici comportanti l'anticipazione dell'accesso al pensionamento.

A tale riguardo, ha osservato come i destinatari del nuovo regime di incompatibilità fossero identificati dall'incipit dello stesso comma 6 ter dell’art. 47 cit. nei « […] soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali di cui allaL. 27 marzo 1992, n. 257», come rideterminati dal medesimo articolo; 15.in sintesi, l’incompatibilità , su cui è chiamat a a pronunciarsi il Collegio, riguarda solo coloro ai quali si applica la disciplina delD.L. nr. 269 del 2003, art. 47, in luogo di quella in precedenza prevista dallaL. n. 257 del 1992( cfr., per tutte, Cass. nr. 9594 del 2017 con i richiami ivi effettuati; 16.vi rientra il controricorrente.

Diviene, pertanto, prioritario l’esame delle censure di cui al secondo mezzo di impugnazioneche riguardano il regime di tutela applicabile al caso di specie; 17.in base al consolidato orientamento di questa Corte (cfr. ex plurimisCass. nr 9096 del 2014 ; Cass. nr. 8649 del 2012;Cass. nr. 15679 del 2006 ; Cass. n r . 21257 del 2004 ) l'applicabilità della disciplina prevista dallalegge 27 marzo 1992,nr. 257, art. 13, è fatta salva - ai sensi della legge n r . 350 del 2003 , art. 3 , comma 132, che sul punto non ha innovato la previsione delD.L. nr. 269 del 2003, art. 47, comma 6 bis – solo per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano maturato il diritto a pensione ovvero per gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva; 18.nella fattispecie concreta, come riconosciuto dallo stesso Rizzacasa , il regime giuridico applicabile è quello introdotto dall’art. 47 cit: il diritto a pensione di [OSCURATO:PERSONA] non è, infatti,maturato entro il 2 ottobre 2003, né a quella data risultava che lo stesso avesse avviato alcun procedimento giudiziario; 19.il controricorrente è , dunque, tra i soggetti destinatari della introdotta incompatibilità, in ragione sia del momento di decorrenza del trattamento pensionistico che di quello di avvio del procedimento amministrativo; 20.ciò posto, l a questione nuova, devoluta alla Corte con il primo motivo di ricorso, riguarda il rapporto di alternatività o meno, ai sensi delcitato art. 47, comma 6 ter, che sussiste tra l’istituto del cd.«prolungamento» di cui all’art. 24 della legge nr. 413 del 1984 -pacificamente fruito- e il beneficio della maggiorazione per esposizione ad amianto,come ridefinito dall’art. 47; 21.l’art. 24 sopra richiamato testualmente prevede: «Nei confronti dei lavoratori marittimi che al momento dello sbarco risolvano il rapporto di lavoro, i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile, durante i quali sussiste l'obbligo assicurativo secondo le disposizioni previste dall'articolo 4 della presente legge, ovvero per i qualirisulti accreditata la contribuzione prevista dal titolo V, capo II della legge stessa(id est : per i lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi straniere e piloti italiani che effettuano servizi in acque straniere), svolti successivamente al 31 dicembre 1979, vengono prolungati in successione temporale, ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico della assicurazione generale obbligatoria, di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica, a quelli festivi trascorsi durante l'imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l'imbarco stesso, di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Tale prolungamento viene interrotto al verificarsi di attività lavorativa comportante l'obbligo assicurativo ovvero in presenza di contribuzioni comunque accreditate ma viene attribuito, nei limiti temporali del beneficio di cui al comma precedente, non appena vengono meno le cause che hanno dato luogo alla interruzione suddetta.

L'anzianità assicurativa complessiva, determinata tenendo conto anche del prolungamento di cui ai commi precedenti, non può in ogni caso superare il periodo intercorrente tra la data di inizio dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria e la data di decorrenza della pensione»; 22.la Corte, esaminando altro profilo, ovvero quello dell’«effettività» dell’ esposizione all'amianto, quale presupposto indefettibile per il riconoscimento dei relativi benefici, si è occupata anche dei ccdd.

«prolungamenti» di cui agli artt. 24,25 e 26 dellalegge n r . 413 del 1984, osservando come gli stessi rappresentassero benefici idonei ad assicurare una « retribuzione figurativa ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche»(v.

Cass. nr. 18863 del 2016) ed integrassero period i di tempo «considerat(i)come virtual(i) ai fini pensionistici » , non util i , perciò, ai fini della maggiorazione contributiva di cui allalegge nr. 257 del 1992, art. 13, comma 8 ; 23.in questa sede, deve ribadirsi che si tratta, quanto ai prolungamenti, di istituti atti a garantire la copertura assicurativadi periodi che, altrimenti, risulterebbero sforniti di contribuzione obbligatoria.

Essi, dunque, integrano «beneficiprevidenziali» in favore de i lavoratori marittimi , ai quali,infatti, ricorrendo determinat e condizioni , è attribuit o un vantaggio contributivo «rispetto al regime pensionistico di appartenenza» ovvero a quello c he , in via ordinaria , caratterizza dettacategoria di assicurati; 24.il prolungamento, in altri termini, è un beneficio «aggiuntivo»;lo si desume dal tenore dell ’art. 24 cit. che, come esattamente osservato dall’INPS, al secondo comma, stabilisce l’immediata interruzione dello stesso « al verificarsi di attività lavorativa comportante l'obbligo assicurativo ovvero in presenza di contribuzioni comunque accreditate»; 25.la circolare INPS nr. 202 del 1989 - richiamata nella sentenza impugnata per sostenere contrarie conclusioni - stabilisce l’«equiparazione dei prolungamenti all’ assicurazione effettiva».

L’atto amministrativo, a ben vedere, ha una valenza meramente chiarificatrice della voluntas legis e non è , perciò, utile ai fini di un diverso risultato interpretativo; 26.in definitiva, il cd.

«prolungamento» di cui all’art. 24 della legge nr. 413 del 1984 è uno strumento idoneo a determinare un incremento dell’anzianità contributiva per effetto della considerazione, tramite copertura contributiva figurativa, di periodi che, altrimenti, ne risulterebbero privi.

Ne consegue che, ai sensi dell’art. 47, comma 6 ter, DL nr. 269 del 203, non può concorrere con la rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto.

Resta salva la facoltà di opzione, nella ricorrenza dei presupposti di legge; 27.fondate, dunque , anche le censure di cui al primo motivo, il ricorso va complessivamente accoltoe la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Corte di Appello di L’Aquila, in diversa composizione, affinché provveda ad un nuovo esame della controversia alla luce dei principi esposti; 28.il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del presente grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27961-2020 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ex D.L. nr. 269 del 2003, art. 47, comma 6 ter Destinatari «Prolungamento» ex art. 24 L. nr. 413 del 1984 R.G.N. 27961/2020 Cron. Rep. Ud. 22/11/2022 [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 129/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 695/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con il ricorso introduttivo della lite, [OSCURATO:PERSONA] agiva,nei confronti dell'INPS, per l'accertamento del diritto alla rivalutazione dei contributi per il periodo ultradecennale di esposizione ad amianto maturato nella attività di lavoro marittimo, ai sensi dellalegge n r . 257 del 1992, art. 13 , comma 8; 2. il Tribunale di Pescara, con sentenza del 13 aprile 2018, respingeva il ricorso; 3. la Corte d'appello di L’Aquila, sull'appello della parte privata, con la sentenza qui impugnata, riformava la statuizione, dichiarando il diritto di [OSCURATO:PERSONA] ad usufruire della maggiorazione contributiva ex art. 13, comma 8, cit. e condanna ndo l’INPS alla erogazione del relativo beneficio con decorrenza dal pensionamento, oltre interessi,come per legge, sui ratei arretrati; 4. per quanto qui solo rileva, la Corte territoriale evidenziava, da un lato, che l’appellante era stato esposto all’inalazione delle fibre di amianto in concentrazione e per una durata utili al conseguimento del beneficio previdenziale e, dall’altro, che nonvi era incompatibilità, ai sensi delD.L. nr. 269 del 2003, art . 47, comma 6 ter , tra il beneficio oggetto di giudizio e la maggiorazione della contribuzione di cui il lavoratore aveva già usufruito ai sensi degli artt. 24 e 25 della legge nr. 413 del 1984. Detta incompatibilità, infatti, era relativa ai soli soggetti che avessero usufruito di benefici previdenziali «rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza» mentre il «prolungamento» contributivo di cui aveva goduto il lavoratore era « istituto previsto dall’ordinario regime previdenziale di appartenenza dei lavoratori marittimi», in quantocalcolato d’ufficio nelle anzianità assicurativa come normale contribuzione obbligatoria; 5. p er la c assazione della sentenza ha proposto ricor so l’Inps, articolando due motividi censura; 6. ha r esist ito , con controricorso , [OSCURATO:PERSONA]; 7. entrambe le parti hanno depositato memoria . [OSCURATO:PERSONA]: 8. con il primo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha denunziat o la violazione e falsa applicazione dell’art. 47 del D.L. nr. 269 del 2003, convertito in Legge nr. 326 del 2003, e dell’art. 24 della legge nr. 413 del 1984; 9. l e censure dell’Inps afferiscono alla ritenuta compatibilità dei periodi cd. di «prolungamento» di cui all’art. 24 della legge nr. 413 del 1984 con il beneficio della rivalutazione contributiva per l’esposizione ad amianto; 10.la parte ricorrente c ritica l ’interpretazione d ella normativa di riferimento resa dalla sentenza impugnata; in particolare, l’esegesi della locuzione « rispetto ai regimi pensionistici di riferimento»; 11.con il secondo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione dell’art. 3 , comma 132, della legge nr. 350 del 2003, per avere la C orte di appello applicato il coefficiente di rivalutazione previsto dall’art. 13, comma 8, della legge nr. 257 del 1992 (ovvero quello dell’1,5 utile sia ai fini del conseguimento della pensione che della misura dellastessa) piuttosto che quello previsto dall’art. 47 del DL nr. 269 del 2003,nonostante la parte privata non avesse maturato il diritto a pensione entro il 2 ottobre 2003 né - a quella data - avesse avviato alcun procedimento amministrativo presso l’INPS o presso l’INAIL; 12.i motivi di ricorso, per la loro stretta connessione, vannocongiuntamente esaminati; 13.occorre partire dalla previsione di cui all’ art. 47, comma 6-ter. La normastabilisce testualmente: « I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali di cui allalegge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora siano destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, hanno facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi soggetti non si applicano i benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto»; 14.la Corte, confrontandosi con la disciplina in esame, sia pure ad altri fini, ha rilevato che la suddetta normativa di incompatibilità è innovativa del regime di cui al D.Lgs. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, che riconosceva, stante la assenza di una espressa previsione di incompatibilità, la cumulabilità del diritto alla supervalutazione contributiva ex art. 13, comma 8, con altri benefici comportanti l'anticipazione dell'accesso al pensionamento. A tale riguardo, ha osservato come i destinatari del nuovo regime di incompatibilità fossero identificati dall'incipit dello stesso comma 6 ter dell’art. 47 cit. nei « […] soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali di cui allaL. 27 marzo 1992, n. 257», come rideterminati dal medesimo articolo; 15.in sintesi, l’incompatibilità , su cui è chiamat a a pronunciarsi il Collegio, riguarda solo coloro ai quali si applica la disciplina delD.L. nr. 269 del 2003, art. 47, in luogo di quella in precedenza prevista dallaL. n. 257 del 1992( cfr., per tutte, Cass. nr. 9594 del 2017 con i richiami ivi effettuati; 16.vi rientra il controricorrente. Diviene, pertanto, prioritario l’esame delle censure di cui al secondo mezzo di impugnazioneche riguardano il regime di tutela applicabile al caso di specie; 17.in base al consolidato orientamento di questa Corte (cfr. ex plurimisCass. nr 9096 del 2014 ; Cass. nr. 8649 del 2012;Cass. nr. 15679 del 2006 ; Cass. n r . 21257 del 2004 ) l'applicabilità della disciplina prevista dallalegge 27 marzo 1992,nr. 257, art. 13, è fatta salva - ai sensi della legge n r . 350 del 2003 , art. 3 , comma 132, che sul punto non ha innovato la previsione delD.L. nr. 269 del 2003, art. 47, comma 6 bis – solo per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano maturato il diritto a pensione ovvero per gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva; 18.nella fattispecie concreta, come riconosciuto dallo stesso Rizzacasa , il regime giuridico applicabile è quello introdotto dall’art. 47 cit: il diritto a pensione di [OSCURATO:PERSONA] non è, infatti,maturato entro il 2 ottobre 2003, né a quella data risultava che lo stesso avesse avviato alcun procedimento giudiziario; 19.il controricorrente è , dunque, tra i soggetti destinatari della introdotta incompatibilità, in ragione sia del momento di decorrenza del trattamento pensionistico che di quello di avvio del procedimento amministrativo; 20.ciò posto, l a questione nuova, devoluta alla Corte con il primo motivo di ricorso, riguarda il rapporto di alternatività o meno, ai sensi delcitato art. 47, comma 6 ter, che sussiste tra l’istituto del cd.«prolungamento» di cui all’art. 24 della legge nr. 413 del 1984 -pacificamente fruito- e il beneficio della maggiorazione per esposizione ad amianto,come ridefinito dall’art. 47; 21.l’art. 24 sopra richiamato testualmente prevede: «Nei confronti dei lavoratori marittimi che al momento dello sbarco risolvano il rapporto di lavoro, i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile, durante i quali sussiste l'obbligo assicurativo secondo le disposizioni previste dall'articolo 4 della presente legge, ovvero per i qualirisulti accreditata la contribuzione prevista dal titolo V, capo II della legge stessa(id est : per i lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi straniere e piloti italiani che effettuano servizi in acque straniere), svolti successivamente al 31 dicembre 1979, vengono prolungati in successione temporale, ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico della assicurazione generale obbligatoria, di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica, a quelli festivi trascorsi durante l'imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l'imbarco stesso, di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Tale prolungamento viene interrotto al verificarsi di attività lavorativa comportante l'obbligo assicurativo ovvero in presenza di contribuzioni comunque accreditate ma viene attribuito, nei limiti temporali del beneficio di cui al comma precedente, non appena vengono meno le cause che hanno dato luogo alla interruzione suddetta. L'anzianità assicurativa complessiva, determinata tenendo conto anche del prolungamento di cui ai commi precedenti, non può in ogni caso superare il periodo intercorrente tra la data di inizio dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria e la data di decorrenza della pensione»; 22.la Corte, esaminando altro profilo, ovvero quello dell’«effettività» dell’ esposizione all'amianto, quale presupposto indefettibile per il riconoscimento dei relativi benefici, si è occupata anche dei ccdd. «prolungamenti» di cui agli artt. 24,25 e 26 dellalegge n r . 413 del 1984, osservando come gli stessi rappresentassero benefici idonei ad assicurare una « retribuzione figurativa ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche»(v. Cass. nr. 18863 del 2016) ed integrassero period i di tempo «considerat(i)come virtual(i) ai fini pensionistici » , non util i , perciò, ai fini della maggiorazione contributiva di cui allalegge nr. 257 del 1992, art. 13, comma 8 ; 23.in questa sede, deve ribadirsi che si tratta, quanto ai prolungamenti, di istituti atti a garantire la copertura assicurativadi periodi che, altrimenti, risulterebbero sforniti di contribuzione obbligatoria. Essi, dunque, integrano «beneficiprevidenziali» in favore de i lavoratori marittimi , ai quali,infatti, ricorrendo determinat e condizioni , è attribuit o un vantaggio contributivo «rispetto al regime pensionistico di appartenenza» ovvero a quello c he , in via ordinaria , caratterizza dettacategoria di assicurati; 24.il prolungamento, in altri termini, è un beneficio «aggiuntivo»;lo si desume dal tenore dell ’art. 24 cit. che, come esattamente osservato dall’INPS, al secondo comma, stabilisce l’immediata interruzione dello stesso « al verificarsi di attività lavorativa comportante l'obbligo assicurativo ovvero in presenza di contribuzioni comunque accreditate»; 25.la circolare INPS nr. 202 del 1989 - richiamata nella sentenza impugnata per sostenere contrarie conclusioni - stabilisce l’«equiparazione dei prolungamenti all’ assicurazione effettiva». L’atto amministrativo, a ben vedere, ha una valenza meramente chiarificatrice della voluntas legis e non è , perciò, utile ai fini di un diverso risultato interpretativo; 26.in definitiva, il cd. «prolungamento» di cui all’art. 24 della legge nr. 413 del 1984 è uno strumento idoneo a determinare un incremento dell’anzianità contributiva per effetto della considerazione, tramite copertura contributiva figurativa, di periodi che, altrimenti, ne risulterebbero privi. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 47, comma 6 ter, DL nr. 269 del 203, non può concorrere con la rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto. Resta salva la facoltà di opzione, nella ricorrenza dei presupposti di legge; 27.fondate, dunque , anche le censure di cui al primo motivo, il ricorso va complessivamente accoltoe la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Corte di Appello di L’Aquila, in diversa composizione, affinché provveda ad un nuovo esame della controversia alla luce dei principi esposti; 28.il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del presente grado. P.Q.M. La Corte accoglie il ric
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