CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 03491/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]:02XAIYB nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] t L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Genova che ha confermato quella emessa in data 28/5/2019 dal locale Tribunale, che ha dichiarato l'imputato responsabile del reato di evasione ascrittogli, condannandolo a pena di giustizia. Il ricorrente deduce erronea applicazione del legge penale e vizio cumulativo della motivazione t in relazione alla mancata disapplicazione ella recidiva e conseguente applicazione delle attenuanti c.d. generiche. Il ricorso è inammissibile perché genericamente proposto rispetto al corretto esercizio dei poteri demandati al giudice di merito che ha risposto alle pertinenti doglianze difensive considerando, a base della reiezione della richiesta riguardante genericamente la eccessività della pena, la personalità del ricorrente, desunta dalle numerose ed anche gravi condanne, anche specifiche, condanne a suo carico. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore