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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 ottobre 2018

Cassazione n. 08535/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3495/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé medesimo, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso Marano – Rebeck –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimati – Avverso la sentenza n. 2803 /20 20 del la CORTE D’ [OSCURATO:PERSONA], che si dichiara depositata il giorno23 ottobre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 8 febbraio 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. rilevato che [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 3495/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, affidandosi a due motivi illustrati da memoria, avverso la decisione in epigrafe indicata, la quale ha rigettato l’appello interposto contro la sentenza n. 626/2016 del Tribunale di Modena con cui, in accoglimento di opposizione all’esecuzione, era stata dichiarata l’invalidità del pignoramento immobiliare eseguito dallo Sparano in danno di [OSCURATO:PERSONA] (lite pendente deceduto), Daniela e [OSCURATO:PERSONA]; le parti intimate, in epigrafe dettagliatamente indicate, non hanno svolto difese in grado di legittimità; considerato che preliminarmente, in quanto concernente giudizio di opposizione alla esecuzione, la trattazione del ricorso va devoluta a questa sezione della Suprema Corte, ai sensi del § 43 delle vigenti tabelle triennali; è superflua la disamina dei due motivi di ricorso, palesandosi la improcedibilità dello stesso; la copia cartacea della sentenza impugnata (dichiarata come non notificata) prodotta dal ricorrente, estratta dal fascicolo telematico, non reca alcuna attestazione di avvenuta pubblicazione, nessuna data di pubblicazionee nessun numero identificativo ; ai sensi del l’art. 369 cod. proc. civ. , la produzione della copia autentica della sentenza impugnata (con la relazione di notificazione, ove avvenuta) costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione: deve trattarsi, specificamente, di copia munita dell’attestazione della Cancelleria di avvenuta pubblicazione del provvedimento, nonché della data edel numero di tale pubblicazione ; secondo consolidatoorientamento di questa stessa Corte , infatti, la pubblicazione delle sentenze redatte in for mato nativo digitale si perfeziona solo «nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento r.g. n. 3495/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] diviene ostensibile agli interessati» (Cass. 09/10/2018 , n. 24891; Cass. 29/01/2019, n. 2362; Cass. 23/07/2021,n. 21192); in caso di produzione di una copia del provvedimento impugnato attestata conforme all’originale presente nel fascicolo informatico (ovvero, come nella specie, in caso di produzione di duplicato informatico del provvedimento medesimo), ma priva dell’attestazione di pubblicazione della Cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero,il ricorso per cassazione è da ritenere improcedibile ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., come del resto già affermato da questa Corte, sulla base di principi di diritto dai quali non si ravvisano motivi per discostarsi (cfr. Cass. 29/12/2020 , n. 29803 ; per la improcedibilità del ricorso nell’ipotesi in cui la data di pubblicazione non risulti dalla copia del provvedimento prodotta , cfr. Cass. 31/05/2019, n. 14875,in cui si chiarisce che «la disposizione dell’art. 16-bis, comma 9-bis, del d.l. 18 ottobre 2010, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,che stabilisce la equivalenza all’originale delle copie informatiche, anche per immagine, dei provvedimenti del Giudice “anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale”» attribuisce « al difensore il potere di certificazione pubblica delle “copie analogiche ed anche informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico” ma non anche la competenza amministrativa riservata al funzionario di Cancelleria relativa alla “pubblicazione” dellasentenza»); venendo ad esistenza la sentenza (in particolare, quella redatta e depositata in modalità telematica) sol tanto con la pubblicazione (precisamente, con l’attribuzione dal sistema informatico di numero e data di pubblicazione, estremi necessari per la sua individuazione), la Corte di cassazione, in base all’espresso disposto di cui all’art. 369 cod. proc. civ., ha l’onere di verificare i suddetti datiesaminando una copia autentica del provvedimento, senza quindi potersi rimetterea quanto r.g. n. 3495/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] semplicemente dichiarato in proposito dalle parti o attestato dai loro difensori (anche se eventualmente in senso concorde), e ciò anche perché non possono sussistere dubbi o incertezze sull’esistenza giuridica e sugli estremi identificativi del provvedimento impugnato oggetto della statuizione di ultima istanza; in conclusione: per quanto in linea generale sia possibile produrre in giudiziocopie o duplicati del provv edimento impugnato estratt i dal fascicolo telematico, attestando la conformità del relativo contenuto all’originale contenuto nel predetto fascicolo,ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. deve comunque trattarsi di copie o duplicati recant i l’attestazione di Cancelleriadella pubblicazione del provvedimento , l’indicazione della data e il numero attribuito dal sistema, sicché la produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva di numero di pubblicazione non consente di verificare la tempestività della impugnazione né, in caso si ritenesse il ricorso suscettibile di accoglimento, consente la formulazione di un corretto dispositivo di accoglimento che, coordinato con la motivazione, possa individuare con esattezza il provvedimento cassato; nella specie, poiché l’unica copia della sentenza impugnata prodotta (in forma cartacea), come già precisato, è priva di tali dati, il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo ivi le parti intimate svolto difese; attesa l’improcedibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulterio re importo a r.g. n. 3495/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m.

Dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3495/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé medesimo, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso Marano – Rebeck –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimati – Avverso la sentenza n. 2803 /20 20 del la CORTE D’ [OSCURATO:PERSONA], che si dichiara depositata il giorno23 ottobre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 8 febbraio 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. rilevato che [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 3495/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, affidandosi a due motivi illustrati da memoria, avverso la decisione in epigrafe indicata, la quale ha rigettato l’appello interposto contro la sentenza n. 626/2016 del Tribunale di Modena con cui, in accoglimento di opposizione all’esecuzione, era stata dichiarata l’invalidità del pignoramento immobiliare eseguito dallo Sparano in danno di [OSCURATO:PERSONA] (lite pendente deceduto), Daniela e [OSCURATO:PERSONA]; le parti intimate, in epigrafe dettagliatamente indicate, non hanno svolto difese in grado di legittimità; considerato che preliminarmente, in quanto concernente giudizio di opposizione alla esecuzione, la trattazione del ricorso va devoluta a questa sezione della Suprema Corte, ai sensi del § 43 delle vigenti tabelle triennali; è superflua la disamina dei due motivi di ricorso, palesandosi la improcedibilità dello stesso; la copia cartacea della sentenza impugnata (dichiarata come non notificata) prodotta dal ricorrente, estratta dal fascicolo telematico, non reca alcuna attestazione di avvenuta pubblicazione, nessuna data di pubblicazionee nessun numero identificativo ; ai sensi del l’art. 369 cod. proc. civ. , la produzione della copia autentica della sentenza impugnata (con la relazione di notificazione, ove avvenuta) costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione: deve trattarsi, specificamente, di copia munita dell’attestazione della Cancelleria di avvenuta pubblicazione del provvedimento, nonché della data edel numero di tale pubblicazione ; secondo consolidatoorientamento di questa stessa Corte , infatti, la pubblicazione delle sentenze redatte in for mato nativo digitale si perfeziona solo «nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento r.g. n. 3495/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] diviene ostensibile agli interessati» (Cass. 09/10/2018 , n. 24891; Cass. 29/01/2019, n. 2362; Cass. 23/07/2021,n. 21192); in caso di produzione di una copia del provvedimento impugnato attestata conforme all’originale presente nel fascicolo informatico (ovvero, come nella specie, in caso di produzione di duplicato informatico del provvedimento medesimo), ma priva dell’attestazione di pubblicazione della Cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero,il ricorso per cassazione è da ritenere improcedibile ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., come del resto già affermato da questa Corte, sulla base di principi di diritto dai quali non si ravvisano motivi per discostarsi (cfr. Cass. 29/12/2020 , n. 29803 ; per la improcedibilità del ricorso nell’ipotesi in cui la data di pubblicazione non risulti dalla copia del provvedimento prodotta , cfr. Cass. 31/05/2019, n. 14875,in cui si chiarisce che «la disposizione dell’art. 16-bis, comma 9-bis, del d.l. 18 ottobre 2010, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,che stabilisce la equivalenza all’originale delle copie informatiche, anche per immagine, dei provvedimenti del Giudice “anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale”» attribuisce « al difensore il potere di certificazione pubblica delle “copie analogiche ed anche informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico” ma non anche la competenza amministrativa riservata al funzionario di Cancelleria relativa alla “pubblicazione” dellasentenza»); venendo ad esistenza la sentenza (in particolare, quella redatta e depositata in modalità telematica) sol tanto con la pubblicazione (precisamente, con l’attribuzione dal sistema informatico di numero e data di pubblicazione, estremi necessari per la sua individuazione), la Corte di cassazione, in base all’espresso disposto di cui all’art. 369 cod. proc. civ., ha l’onere di verificare i suddetti datiesaminando una copia autentica del provvedimento, senza quindi potersi rimetterea quanto r.g. n. 3495/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] semplicemente dichiarato in proposito dalle parti o attestato dai loro difensori (anche se eventualmente in senso concorde), e ciò anche perché non possono sussistere dubbi o incertezze sull’esistenza giuridica e sugli estremi identificativi del provvedimento impugnato oggetto della statuizione di ultima istanza; in conclusione: per quanto in linea generale sia possibile produrre in giudiziocopie o duplicati del provv edimento impugnato estratt i dal fascicolo telematico, attestando la conformità del relativo contenuto all’originale contenuto nel predetto fascicolo,ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. deve comunque trattarsi di copie o duplicati recant i l’attestazione di Cancelleriadella pubblicazione del provvedimento , l’indicazione della data e il numero attribuito dal sistema, sicché la produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva di numero di pubblicazione non consente di verificare la tempestività della impugnazione né, in caso si ritenesse il ricorso suscettibile di accoglimento, consente la formulazione di un corretto dispositivo di accoglimento che, coordinato con la motivazione, possa individuare con esattezza il provvedimento cassato; nella specie, poiché l’unica copia della sentenza impugnata prodotta (in forma cartacea), come già precisato, è priva di tali dati, il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo ivi le parti intimate svolto difese; attesa l’improcedibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulterio re importo a r.g. n. 3495/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. Dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, co
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