CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31607/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], articolato nei seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e dell'attenuante di cui all'art. 648 comma 4 cod. pen.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e, in subordine, alla mancata sostituzione della pena detentiva in quella del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen.; ritenuto che tutti i motivi di ricorso proposti risultano formulati in termini non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, tali censure sono manifestamente infondate perché non risultano sorrette da concreta specificità e pertinenza censoria, evocando genericamente presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione delle medesime, dovendo in proposito ribadirsi come sia inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr. Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); ritenuto che, con specifico riguardo al primo motivo di ricorso, deve ritenersi adeguata la motivazione offerta dalla Corte territoriale, avendo congruamente rilevato come nel caso di specie non sussistessero i presupposti per l'operatività della causa di esclusione della punibilità invocata, in ragione delle modalità della condotta, chiaramente indicative di una spiccata capacità a delinquere, nonché inconsiderazione del rilevante valore economico dei beni sottratti, della presenza di un precedente penale per reato della stessa indole e della mancanza di condotte volte alla riparazione o al risarcimento del danno (si veda pagina 5 della sentenza impugnata), in perfetta conformità con il principio di diritto affermato da questa Corte, anche nel massimo consesso, secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01); che le medesime considerazioni devono svolgersi anche con riferimento al secondo motivo di ricorso, in relazione al quale deve farsi applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui «la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non imponga al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena» (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217 - 01), come correttamente rilevato nel caso di specie (si veda pagina 6 della sentenza impugnata); ritenuto, inoltre, che per quanto attiene alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., la Corte territoriale, in conformità con il principio della giurisprudenza di legittimità ivi richiamato (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01), ha congruamente valutato a tal fine tanto il valore economico complessivo dei beni oggetto della ricettazione, quanto le complessive modalità della condotta; che per quanto attiene alla doglianza prospettata con il terzo motivo di ricorso con riguardo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, deve osservarsi come la sentenza impugnata abbia posto a base del rigetto del beneficio richiesto argomentazioni logiche ed ineccepibili (la personalità dell'imputato, come desumibile dalle risultanze del casellario giudiziale, nonché le concrete modalità esecutive dei fatti contestati) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione, potendo il giudice fondare tale valutazione anche sulla basedi precedenti giudiziari non definitivi, senza che ciò contrasti con la presunzione di innocenza dell'imputato sino alla condanna definitiva, rilevando esclusivamente ai fini previsti dall'art. 133, comma secondo, cod. pen. (cfr. Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, C., Rv. 281296 - 01); che, infine, è manifestamente infondata anche l'ulteriore doglianza formulata nel medesimo motivo di ricorso in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità, dovendo al riguardo ribadirsi come l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve costituisca un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico, come nel caso di specie (cfr. Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716 - 01 - si veda pagina 7, paragrafo 3.2, della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M