Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33619/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede cautelare, ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino aveva, a sua volta, respinto l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata al ricorrente in relazione a due reati di tentata estorsione, commessi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indotto con minaccia e violenza e tramite terze persone a lasciare anzitempo un capannone a lui locato, inviando, una prima volta, [OSCURATO:PERSONA] che rivolgeva ai presenti frasi intimidatorie ed, una seconda volta, i fratelli Lupi che aggredivano la vittima.

L'ordinanza impositiva della misura era stata applicata il 14 novembre 2022 e confermata in sede di riesame.

Il Tribunale non ha ritenuto che gli elementi di novità portati dalla difesa consentissero di giungere a conclusioni difformi da quelle che avevano giustificato il provvedimento cautelare genetico. 2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata considerazione da parte del Giudice per le indagini preliminari della rilevanza, sotto il profilo indiziario, degli elementi nuovi introdotti dalla difesa in sede di istanza di scarcerazione successiva all'ordinanza del Tribunale in sede di riesame.

In particolare, il ricorrente si duole della mancata considerazione degli esiti della consulenza tecnica effettuata sul video tratto dal sistema di videosorveglianza presente sul luogo del fatto e la cui analisi avrebbe consentito di inficiare le dichiarazioni della persona offesa in ordine alla ricostruzione della dinamica del secondo episodio illecito, relativo alla aggressione patita dai fratelli Lupi quali emissari del ricorrente.

Anche in relazione al primo episodio, la motivazione sarebbe inconsistente ed illogica, avendo apoditticamente collegato la visita del [OSCURATO:PERSONA] alla vittima ai dissidi intercorrenti tra quest'ultima ed il ricorrente a proposito del capannone locato, nonché conferendo a tale visita carattere intimidatorio anziché pacificatorio; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari, non avendo il Tribunale valutato gli argomenti difensivi idonei ad escludere concretezza ed attualità al pericolo di recidiva, tenuto conto dell'assenza di potenziali contatti tra il ricorrente e la persona offesa e della mancanza di collegamenti del Cipriani con ambienti criminali. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.1.11 ricorrente, con il primo motivo, deduce argomenti inerenti al merito della vicenda illecita che lo vede coinvolto ed attraverso i quali pretenderebbe, in questa sede, una impossibile ricostruzione in fatto degli accadimenti.

Il Tribunale ha argomentato ampiamente e senza incorrere in vizi logico-giuridici rilevabili nel giudizio di legittimità, in ordine agli elementi nuovi dedotti dalla difesa dopo il primo esame della ordinanza genetica conclusosi in senso sfavorevole al ricorrente.

L'ordinanza impugnata ha spiegato che l'attendibilità della persona offesa non poteva essere messa in discussione, anche a motivo dei riscontri costituiti dal referto medico indicante lesioni compatibili con l'aggressione subita ad opera dei fratelli Lupi e da testimonianze di soggetti indifferenti presenti al momento del fatto.

Le risultanze della consulenza tecnica difensiva sulle immagini tratte dal sistema di sorveglianza, come ha spiegato il Tribunale„ inerivano all'esame di uno soltanto dei due reperti (il video 2), sicché l'insieme dei dati non era idoneo a fare escludere, anche in ragione dello stato dei luoghi e della contiguità tra la proprietà dell'indagato ed il luogo ove si era verificata l'aggressione, che il Cipriani potesse essere stato notato dalla vittima in quella occasione.

Anche in relazione al secondo episodio, relativo alla visita del [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha riportato specifici elementi tratti dal colloquio con la vittima oggetto di intercettazione, idonei a legare quella visita al contenzioso intercorrente con il ricorrente che aveva funto da movente rispetto all'intervento intimidatorio dell'emissario del Cipriani.

2. Del pari, con riguardo al secondo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza del pericolo di recidiva, il Tribunale ha reso una motivazione che relega al merito del giudizio le diverse argomentazioni difensive.

E' stata messa in luce l'attualità e concretezza del pericolo di commissione di ulteriori reati, non soltanto attraverso il richiiamo ad una vicinanza tra i luoghi di lavoro della vittima e del ricorrente, ma anc:he per il fatto che il contenzioso tra essi - che aveva dato vita alla vicenda estorsiva - fosse ancora permanente e che, attraverso le modalità della condotta illecita, il Cipriani avesse dimostrato il pericoloso collegamento con soggetti pregiudicati (come erano [OSCURATO:PERSONA] ed i fratelli Lupi) in grado di azionare le sue illecite pretese nei confronti della persona offesa, come già avvenuto nelle due occasioni oggetto di indagine, già di per sé dimostrative, per la loro vicinanza temporale, della pericolosità del ricorrente in termini di capacità di reiterare la condotta criminosa.

La motivazione è completa ed esente da vizi logico-ricostruttivi e giuridici rilevabili in questa sede.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 09.06.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede cautelare, ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino aveva, a sua volta, respinto l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata al ricorrente in relazione a due reati di tentata estorsione, commessi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indotto con minaccia e violenza e tramite terze persone a lasciare anzitempo un capannone a lui locato, inviando, una prima volta, [OSCURATO:PERSONA] che rivolgeva ai presenti frasi intimidatorie ed, una seconda volta, i fratelli Lupi che aggredivano la vittima. L'ordinanza impositiva della misura era stata applicata il 14 novembre 2022 e confermata in sede di riesame. Il Tribunale non ha ritenuto che gli elementi di novità portati dalla difesa consentissero di giungere a conclusioni difformi da quelle che avevano giustificato il provvedimento cautelare genetico. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata considerazione da parte del Giudice per le indagini preliminari della rilevanza, sotto il profilo indiziario, degli elementi nuovi introdotti dalla difesa in sede di istanza di scarcerazione successiva all'ordinanza del Tribunale in sede di riesame. In particolare, il ricorrente si duole della mancata considerazione degli esiti della consulenza tecnica effettuata sul video tratto dal sistema di videosorveglianza presente sul luogo del fatto e la cui analisi avrebbe consentito di inficiare le dichiarazioni della persona offesa in ordine alla ricostruzione della dinamica del secondo episodio illecito, relativo alla aggressione patita dai fratelli Lupi quali emissari del ricorrente. Anche in relazione al primo episodio, la motivazione sarebbe inconsistente ed illogica, avendo apoditticamente collegato la visita del [OSCURATO:PERSONA] alla vittima ai dissidi intercorrenti tra quest'ultima ed il ricorrente a proposito del capannone locato, nonché conferendo a tale visita carattere intimidatorio anziché pacificatorio; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari, non avendo il Tribunale valutato gli argomenti difensivi idonei ad escludere concretezza ed attualità al pericolo di recidiva, tenuto conto dell'assenza di potenziali contatti tra il ricorrente e la persona offesa e della mancanza di collegamenti del Cipriani con ambienti criminali. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.1.11 ricorrente, con il primo motivo, deduce argomenti inerenti al merito della vicenda illecita che lo vede coinvolto ed attraverso i quali pretenderebbe, in questa sede, una impossibile ricostruzione in fatto degli accadimenti. Il Tribunale ha argomentato ampiamente e senza incorrere in vizi logico-giuridici rilevabili nel giudizio di legittimità, in ordine agli elementi nuovi dedotti dalla difesa dopo il primo esame della ordinanza genetica conclusosi in senso sfavorevole al ricorrente. L'ordinanza impugnata ha spiegato che l'attendibilità della persona offesa non poteva essere messa in discussione, anche a motivo dei riscontri costituiti dal referto medico indicante lesioni compatibili con l'aggressione subita ad opera dei fratelli Lupi e da testimonianze di soggetti indifferenti presenti al momento del fatto. Le risultanze della consulenza tecnica difensiva sulle immagini tratte dal sistema di sorveglianza, come ha spiegato il Tribunale„ inerivano all'esame di uno soltanto dei due reperti (il video 2), sicché l'insieme dei dati non era idoneo a fare escludere, anche in ragione dello stato dei luoghi e della contiguità tra la proprietà dell'indagato ed il luogo ove si era verificata l'aggressione, che il Cipriani potesse essere stato notato dalla vittima in quella occasione. Anche in relazione al secondo episodio, relativo alla visita del [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha riportato specifici elementi tratti dal colloquio con la vittima oggetto di intercettazione, idonei a legare quella visita al contenzioso intercorrente con il ricorrente che aveva funto da movente rispetto all'intervento intimidatorio dell'emissario del Cipriani. 2. Del pari, con riguardo al secondo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza del pericolo di recidiva, il Tribunale ha reso una motivazione che relega al merito del giudizio le diverse argomentazioni difensive. E' stata messa in luce l'attualità e concretezza del pericolo di commissione di ulteriori reati, non soltanto attraverso il richiiamo ad una vicinanza tra i luoghi di lavoro della vittima e del ricorrente, ma anc:he per il fatto che il contenzioso tra essi - che aveva dato vita alla vicenda estorsiva - fosse ancora permanente e che, attraverso le modalità della condotta illecita, il Cipriani avesse dimostrato il pericoloso collegamento con soggetti pregiudicati (come erano [OSCURATO:PERSONA] ed i fratelli Lupi) in grado di azionare le sue illecite pretese nei confronti della persona offesa, come già avvenuto nelle due occasioni oggetto di indagine, già di per sé dimostrative, per la loro vicinanza temporale, della pericolosità del ricorrente in termini di capacità di reiterare la condotta criminosa. La motivazione è completa ed esente da vizi logico-ricostruttivi e giuridici rilevabili in questa sede.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 09.06.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33619/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris