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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24124/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];a [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, sull'assorbimento del reato di sostituzione (art. 494 cod. pen.) nella truffa, è riproduttivo di profili di censura già prospettati in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con adeguato riferimento a precedenti giurisprudenziali che attestano la costanza dell'orientamento ermeneutico cui si fa riferimento; che, per contro, le citazioni evocative di un opposto orientamento (sent. 21956/2019 rv. 276203; n. 46293/2019, rv. 277792), che la difesa indica a pg. 6, non sono corrette poiché le massime non corrispondono al numero della rispettiva sentenza e perché né le massime né le sentenze si riferiscono al caso in esame; ritenuto che il secondo motivo (diniego attenuanti generiche) non è consentito in questa sede ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti rilevanti, rimanendo disattesi tutti gli altri (cfr. pag. 9, ove la Corte territoriale ha valorizzato il significativo disvalore morale e sociale delle condotte ascritte, nonché la reiterazione, in ragione dei precedenti specifici in materia di reati contro il patrimonio); osservato, infine, che anche il terzo motivo, sulla recidiva, risulta meramente reiterativo e non valutabile in questa sede a fronte di un giudizio espresso sinteticamente ma sufficientemente (cfr. pag. 9, sulla pluralità delle precedenti condanne, espressive di una aumentata capacità a delinquere) dalla Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile P.Q.MFran esco Filorit [OSCURATO:PERSONA] penali E LI 2026 Gis a uiduiizsiari0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];a [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, sull'assorbimento del reato di sostituzione (art. 494 cod. pen.) nella truffa, è riproduttivo di profili di censura già prospettati in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con adeguato riferimento a precedenti giurisprudenziali che attestano la costanza dell'orientamento ermeneutico cui si fa riferimento; che, per contro, le citazioni evocative di un opposto orientamento (sent. 21956/2019 rv. 276203; n. 46293/2019, rv. 277792), che la difesa indica a pg. 6, non sono corrette poiché le massime non corrispondono al numero della rispettiva sentenza e perché né le massime né le sentenze si riferiscono al caso in esame; ritenuto che il secondo motivo (diniego attenuanti generiche) non è consentito in questa sede ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti rilevanti, rimanendo disattesi tutti gli altri (cfr. pag. 9, ove la Corte territoriale ha valorizzato il significativo disvalore morale e sociale delle condotte ascritte, nonché la reiterazione, in ragione dei precedenti specifici in materia di reati contro il patrimonio); osservato, infine, che anche il terzo motivo, sulla recidiva, risulta meramente reiterativo e non valutabile in questa sede a fronte di un giudizio espresso sinteticamente ma sufficientemente (cfr. pag. 9, sulla pluralità delle precedenti condanne, espressive di una aumentata capacità a delinquere) dalla Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile P.Q.MFran esco Filorit [OSCURATO:PERSONA] penali E LI 2026 Gis a uiduiizsiari0
Sentenza Cassazione n. 24124/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris