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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 44862/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 27/10/2021 dalla Corte di Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Messina ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Messina, in data 10/09/2020, con la quale - per quanto qui rileva - EMMI [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di falso a lui ascritti ai capi B (in esso assorbito l'ulteriore reato di abuso d'ufficio di cui al capo A) e D della rubrica.

2. Ricorre per cassazione l'EMMI, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata esposizione delle ragioni per le quali era stata ritenuta attendibile la ricostruzione offerta dal teste CARACCIOLO, anziché quella del teste FORMICA, in ordine al rapporto tra l'opera abusiva rilevata e il manufatto preesistente, a suo tempo oggetto di condono.

Nel censurare la ritenuta insussistenza di autonomia del nuovo intervento, il difensore lamenta la violazione del principio di proporzionalità, posta in essere con l'ordine di demolizione dell'intera struttura.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta prevalenza delle disposizioni statali rispetto a quelle emanate dalla Regione Sicilia nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva.

Si rileva che queste ultime avevano superato il vaglio del Commissario dello Stato, e non poteva quindi ascriversi al ricorrente una responsabilità per essersi attenuto a quelle disposizioni.

Si lamenta altresì l'omessa motivazione sulle considerazioni difensive, basate sulle disposizioni regionali, secondo cui l'opera non poteva essere ritenuta abusiva perché non aveva determinato la creazione di ulteriore volumetria.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico.

Si censura la sentenza per non aver tenuto conto delle emergenze dibattimentali (assenza di macroscopiche o plateali illegittimità, assenza di elementi dimostrativi di un dolo intenzionale, rapidità di trasmissione dell'informativa, mancata prova di effettivi rapporti tra l'EMMI e il MAGAZU', ecc.) che avrebbero dovuto condurre a conclusioni opposte a quelle raggiunte dai giudici di merito.

Si rileva poi che nella relazione redatta dall'imputato erano stati regolarmente menzionati i manufatti ritenuti abusivi.

2.4. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Si censura la sentenza per aver ignorato i plurimi elementi segnalati con l'atto di appello, oltre all'incensuratezza (atteggiamento processuale collaborativo, modesta consistenza dei manufatti, assenza di elementi idonei a dimostrare mala fede e connivenza con gli altri imputati).

3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, svolgendo considerazioni in ordine all'infondatezza delle varie censure prospettate.

4. Con memoria di replica e motivi aggiunti, il difensore riprende e sviluppa le doglianze prospettate in ricorso, confutando le valutazioni espresse dal Procuratore Generale.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato limitatamente al motivo concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche.

Nel resto, il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato.

2. Per ciò che riguarda il primo ordine di censure, ritiene il Collegio di dover richiamare il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01).

In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, ritiene il Collegio che le doglianze difensive (ribadite ed ampliate con i motivi aggiunti) si risolvano in censure del merito delle valutazioni operate dalla Corte territoriale, in piena sintonia con il primo giudice, senza incorrere in contraddittorietà o illogicità manifesta deducibili in questa sede.

D'altra parte, la Corte d'Appello ha indicato specificamente le ragioni poste a sostegno della decisione di integrale conferma della sentenza del Tribunale.

In particolare, quanto all'immobile della complessiva consistenza di mq 42 circa, sono stati valorizzati gli aspetti ritenuti preclusivi della possibilità di considerare autonomamente l'ampliamento di mq 21,35 (menzionato in modo appunto autonomo, nella relazione tecnica a firma del ricorrente) rispetto al preesistente manufatto di mq 19,56, per il quale era stata ottenuta concessione in sanatoria: cfr. pag. 5 della sentenza impugnata, in cui si evidenziano le modifiche apportate sul precedente manufatto, individuate nella eliminazione di una parete finestrata con edificazione di una parete interna, e nella realizzazione di una nuova copertura con incremento dell'altezza, unica tettoia e pavimentazione.

Sul punto, cfr. amplius pag. 7 segg. della sentenza di primo grado, alla quale può ed anzi deve farsi riferimento, in applicazione dei noti principi in tema di "doppia conforme" e di conseguente unitarietà del compendio argomentativo desumibile dalle sentenze di primo e secondo grado (cfr. ad es.

Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01).

Il Tribunale ha tra l'altro sottolineato (pag. 8) che il manufatto per cui era stata ottenuta la sanatoria, "originariamente destinato a lavanderia e wc, risultava del tutto modificato e accorpato alla nuova costruzione.

All'uopo basti solo evidenziare che quest'ultima era stata realizzata quale prosecuzione del manufatto assentito, il quale, proprio al fine di renderlo uniforme alla nuova struttura, era stato illegittimamente modificato con l'abbattimento della parete dove prima insisteva la porta di accesso e l'aumento dell'altezza".

Entrambi i giudici di merito hanno poi concordemente evidenziato che la realizzazione dell'unico corpo di fabbrica di mq 42, con destinazione abitativa (locale adibito a cucina-soggiorno: cfr. pag. 8, cit.) era stata posta in essere in aperta violazione di quanto disposto nella concessione in sanatoria, secondo cui nessuna modifica poteva essere apportata senza autorizzazione da parte del comune.

Si tratta di un percorso argomentativo compiuto e del tutto privo di criticità segnalabili in questa sede, che da un lato rende ragione della valorizzazione delle dichiarazioni del teste di accusa nella parte in cui aveva parlato di completo stravolgimento della preesistente struttura, e d'altro lato disattende, implicitamente ma univocamente, la prospettazióne sostenuta dal consulente della difesa, oltre che dallo stesso EMMI, secondo cui doveva ritenersi corretta la segnalazione, nella relazione tecnica poi ripresa dall'informativa di reato, della sola attività successiva a quella sanata.

Devono quindi ritenersi infondate, proprio per la completa trasformazione dell'originario manufatto grazie agli ulteriori interventi, le ulteriori considerazioni svolte in tema di proporzionalità dell'ordine di demolizione Considerazioni del tutto analoghe devono essere svolte con riferimento all'ulteriore omissione riscontrata nella relazione tecnica dell'EMMI, relativa alla mancata segnalazione della chiusura di una preesistente veranda (cfr. pag. 6 seg. della sentenza impugnata e pag. 9 della sentenza di primo grado, in cui si specificano le caratteristiche dell'intervento - struttura in vetro stabilmente fissata al suolo e dotata di un muretto di recinzione - ritenute preclusive di una qualificazione dell'opera come precaria).

3. Soprattutto a tale ultimo proposito, la difesa ricorrente ha svolto considerazioni critiche con il secondo motivo, imperniate sulla valenza da attribuire al concetto di precarietà alla luce della normativa regionale siciliana: considerazioni che non possono peraltro essere condivise.

Deve invero trovare applicazione, come sostenuto anche nella sentenza impugnata, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in materia urbanistica, le disposizioni introdotte da leggi regionali devono rispettare i principi generali stabiliti dalla legislazione nazionale, e conseguentemente devono essere interpretate in modo da non collidere con i detti principi» (Sez. 3, n. 30657 del 20/12/2016, dep. 2017, Calabrò, Rv. 270210 - 01: principio affermato con riferimento alla realizzazione di una tettoia per la quale la Corte ha ritenuto necessario il permesso di costruire, ai sensi degli artt. 3, 10 e 31 T.U.

Urbanistica, essendo tali disposizioni destinate a prevalere sulla disciplina dettata dall'art. 20, comma primo, legge Regione Sicilia 16 aprile 2003, n. 4 secondo cui, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie.

In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.

F, n. 46500 del 30/08/2018, C., Rv. 274173 - 01).

In tale condivisibile ottica, anche la Corte d'Appello ha disatteso l'impostazione difensiva volta a ravvisare la precarietà dell'opera (e quindi l'irrilevanza penale della sua mancata segnalazione), valorizzando - tutt'altro che illogicamente - le già richiamate caratteristiche strutturali dell'intervento, connotate da particolare solidità e spessore, oltre che da idoneità a ben coibentare gli interni: caratteristiche tali da far escludere la precarietà delle opere nel senso auspicato dalla difesa, "sol perché non necessitanti di un intervento demolitorio", con conseguente riconducibilità delle stesse, pienamente idonee ad estendere la cubatura dell'immobile, tra quelle necessitanti "l'apposito provvedimento autorizzativo da parte del comune di Vernotico" (pag. 7 della sentenza impugnata).

4. Infondati sono anche i rilievi svolti in ordine all'elemento soggettivo.

Anche in questo caso, le censure difensive appaiono volte a sollecitare una rilettura degli elementi acquisiti e a prospettare un diverso apprezzamento di questi ultimi: attività evidentemente precluse in questa sede.

D'altra parte, la Corte territoriale ha valorizzato una serie di univoche circostanze per confermare la decisione di condanna anche sotto tale specifico aspetto: la necessità di una previa autorizzazione per ogni modifica dell'immobile condonato; l'evidente impossibilità di considerare "precarie" le opere di chiusura della veranda; la particolare esperienza specifica acquisita dal ricorrente, tale da far escludere la possibilità di derubricare le omissioni a semplici sviste; la specifica segnalazione delle opere abusive da parte del denunciante, che evidentemente implicava una particolare attenzione nell'esame delle opere stesse (cfr. pagg. 7-8 della sentenza impugnata).

5. E' invece fondato il motivo concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche.

Appare invero censurabile, perché apodittico, il riferimento alla "pluralità dei manufatti", che connoterebbe la condotta dell'EMMI, in sé considerata, di "peculiare gravità".

Se è vero che, per le ragioni in precedenza esposte, le opere non potevano non essere oggetto della relazione tecnica sottoscritta dall'odierno ricorrente, è anche vero che trattasi di interventi che appaiono privi di una intrinseca gravità, tale da ripercuotersi irrimediabilmente sulla valutazione che qui rileva.

Ciò impone una nuova rivalutazione della censura difensiva, alla luce di ogni altro elemento utile (compreso un comportamento processuale che, dalle sentenze di merito, emerge come legittimamente volto a negare ogni responsabilità, ma certamente privo di atteggiamenti ostruzionistici).

6. Le considerazioni fin qui svolte impongono da un lato l'annullamento, in parte qua, della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Messina per nuovo giudizio sul punto relativo al diniego delle attenuanti generiche.

D'altro lato, le censure residue devono essere rigettate, con conseguente declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione di penale responsabilità dell'EMMI, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 624 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente le attenuanti generiche, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Messina per nuovo giudizio sul punto.

Rigetta nel resto il ricorso.

Visto l'art. 624 cod. proc. pen., di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 27/10/2021 dalla Corte di Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Messina ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Messina, in data 10/09/2020, con la quale - per quanto qui rileva - EMMI [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di falso a lui ascritti ai capi B (in esso assorbito l'ulteriore reato di abuso d'ufficio di cui al capo A) e D della rubrica. 2. Ricorre per cassazione l'EMMI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata esposizione delle ragioni per le quali era stata ritenuta attendibile la ricostruzione offerta dal teste CARACCIOLO, anziché quella del teste FORMICA, in ordine al rapporto tra l'opera abusiva rilevata e il manufatto preesistente, a suo tempo oggetto di condono. Nel censurare la ritenuta insussistenza di autonomia del nuovo intervento, il difensore lamenta la violazione del principio di proporzionalità, posta in essere con l'ordine di demolizione dell'intera struttura. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta prevalenza delle disposizioni statali rispetto a quelle emanate dalla Regione Sicilia nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva. Si rileva che queste ultime avevano superato il vaglio del Commissario dello Stato, e non poteva quindi ascriversi al ricorrente una responsabilità per essersi attenuto a quelle disposizioni. Si lamenta altresì l'omessa motivazione sulle considerazioni difensive, basate sulle disposizioni regionali, secondo cui l'opera non poteva essere ritenuta abusiva perché non aveva determinato la creazione di ulteriore volumetria. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico. Si censura la sentenza per non aver tenuto conto delle emergenze dibattimentali (assenza di macroscopiche o plateali illegittimità, assenza di elementi dimostrativi di un dolo intenzionale, rapidità di trasmissione dell'informativa, mancata prova di effettivi rapporti tra l'EMMI e il MAGAZU', ecc.) che avrebbero dovuto condurre a conclusioni opposte a quelle raggiunte dai giudici di merito. Si rileva poi che nella relazione redatta dall'imputato erano stati regolarmente menzionati i manufatti ritenuti abusivi. 2.4. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Si censura la sentenza per aver ignorato i plurimi elementi segnalati con l'atto di appello, oltre all'incensuratezza (atteggiamento processuale collaborativo, modesta consistenza dei manufatti, assenza di elementi idonei a dimostrare mala fede e connivenza con gli altri imputati). 3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, svolgendo considerazioni in ordine all'infondatezza delle varie censure prospettate. 4. Con memoria di replica e motivi aggiunti, il difensore riprende e sviluppa le doglianze prospettate in ricorso, confutando le valutazioni espresse dal Procuratore Generale.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al motivo concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche. Nel resto, il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato. 2. Per ciò che riguarda il primo ordine di censure, ritiene il Collegio di dover richiamare il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, ritiene il Collegio che le doglianze difensive (ribadite ed ampliate con i motivi aggiunti) si risolvano in censure del merito delle valutazioni operate dalla Corte territoriale, in piena sintonia con il primo giudice, senza incorrere in contraddittorietà o illogicità manifesta deducibili in questa sede. D'altra parte, la Corte d'Appello ha indicato specificamente le ragioni poste a sostegno della decisione di integrale conferma della sentenza del Tribunale. In particolare, quanto all'immobile della complessiva consistenza di mq 42 circa, sono stati valorizzati gli aspetti ritenuti preclusivi della possibilità di considerare autonomamente l'ampliamento di mq 21,35 (menzionato in modo appunto autonomo, nella relazione tecnica a firma del ricorrente) rispetto al preesistente manufatto di mq 19,56, per il quale era stata ottenuta concessione in sanatoria: cfr. pag. 5 della sentenza impugnata, in cui si evidenziano le modifiche apportate sul precedente manufatto, individuate nella eliminazione di una parete finestrata con edificazione di una parete interna, e nella realizzazione di una nuova copertura con incremento dell'altezza, unica tettoia e pavimentazione. Sul punto, cfr. amplius pag. 7 segg. della sentenza di primo grado, alla quale può ed anzi deve farsi riferimento, in applicazione dei noti principi in tema di "doppia conforme" e di conseguente unitarietà del compendio argomentativo desumibile dalle sentenze di primo e secondo grado (cfr. ad es. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01). Il Tribunale ha tra l'altro sottolineato (pag. 8) che il manufatto per cui era stata ottenuta la sanatoria, "originariamente destinato a lavanderia e wc, risultava del tutto modificato e accorpato alla nuova costruzione. All'uopo basti solo evidenziare che quest'ultima era stata realizzata quale prosecuzione del manufatto assentito, il quale, proprio al fine di renderlo uniforme alla nuova struttura, era stato illegittimamente modificato con l'abbattimento della parete dove prima insisteva la porta di accesso e l'aumento dell'altezza". Entrambi i giudici di merito hanno poi concordemente evidenziato che la realizzazione dell'unico corpo di fabbrica di mq 42, con destinazione abitativa (locale adibito a cucina-soggiorno: cfr. pag. 8, cit.) era stata posta in essere in aperta violazione di quanto disposto nella concessione in sanatoria, secondo cui nessuna modifica poteva essere apportata senza autorizzazione da parte del comune. Si tratta di un percorso argomentativo compiuto e del tutto privo di criticità segnalabili in questa sede, che da un lato rende ragione della valorizzazione delle dichiarazioni del teste di accusa nella parte in cui aveva parlato di completo stravolgimento della preesistente struttura, e d'altro lato disattende, implicitamente ma univocamente, la prospettazióne sostenuta dal consulente della difesa, oltre che dallo stesso EMMI, secondo cui doveva ritenersi corretta la segnalazione, nella relazione tecnica poi ripresa dall'informativa di reato, della sola attività successiva a quella sanata. Devono quindi ritenersi infondate, proprio per la completa trasformazione dell'originario manufatto grazie agli ulteriori interventi, le ulteriori considerazioni svolte in tema di proporzionalità dell'ordine di demolizione Considerazioni del tutto analoghe devono essere svolte con riferimento all'ulteriore omissione riscontrata nella relazione tecnica dell'EMMI, relativa alla mancata segnalazione della chiusura di una preesistente veranda (cfr. pag. 6 seg. della sentenza impugnata e pag. 9 della sentenza di primo grado, in cui si specificano le caratteristiche dell'intervento - struttura in vetro stabilmente fissata al suolo e dotata di un muretto di recinzione - ritenute preclusive di una qualificazione dell'opera come precaria). 3. Soprattutto a tale ultimo proposito, la difesa ricorrente ha svolto considerazioni critiche con il secondo motivo, imperniate sulla valenza da attribuire al concetto di precarietà alla luce della normativa regionale siciliana: considerazioni che non possono peraltro essere condivise. Deve invero trovare applicazione, come sostenuto anche nella sentenza impugnata, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in materia urbanistica, le disposizioni introdotte da leggi regionali devono rispettare i principi generali stabiliti dalla legislazione nazionale, e conseguentemente devono essere interpretate in modo da non collidere con i detti principi» (Sez. 3, n. 30657 del 20/12/2016, dep. 2017, Calabrò, Rv. 270210 - 01: principio affermato con riferimento alla realizzazione di una tettoia per la quale la Corte ha ritenuto necessario il permesso di costruire, ai sensi degli artt. 3, 10 e 31 T.U. Urbanistica, essendo tali disposizioni destinate a prevalere sulla disciplina dettata dall'art. 20, comma primo, legge Regione Sicilia 16 aprile 2003, n. 4 secondo cui, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez. F, n. 46500 del 30/08/2018, C., Rv. 274173 - 01). In tale condivisibile ottica, anche la Corte d'Appello ha disatteso l'impostazione difensiva volta a ravvisare la precarietà dell'opera (e quindi l'irrilevanza penale della sua mancata segnalazione), valorizzando - tutt'altro che illogicamente - le già richiamate caratteristiche strutturali dell'intervento, connotate da particolare solidità e spessore, oltre che da idoneità a ben coibentare gli interni: caratteristiche tali da far escludere la precarietà delle opere nel senso auspicato dalla difesa, "sol perché non necessitanti di un intervento demolitorio", con conseguente riconducibilità delle stesse, pienamente idonee ad estendere la cubatura dell'immobile, tra quelle necessitanti "l'apposito provvedimento autorizzativo da parte del comune di Vernotico" (pag. 7 della sentenza impugnata). 4. Infondati sono anche i rilievi svolti in ordine all'elemento soggettivo. Anche in questo caso, le censure difensive appaiono volte a sollecitare una rilettura degli elementi acquisiti e a prospettare un diverso apprezzamento di questi ultimi: attività evidentemente precluse in questa sede. D'altra parte, la Corte territoriale ha valorizzato una serie di univoche circostanze per confermare la decisione di condanna anche sotto tale specifico aspetto: la necessità di una previa autorizzazione per ogni modifica dell'immobile condonato; l'evidente impossibilità di considerare "precarie" le opere di chiusura della veranda; la particolare esperienza specifica acquisita dal ricorrente, tale da far escludere la possibilità di derubricare le omissioni a semplici sviste; la specifica segnalazione delle opere abusive da parte del denunciante, che evidentemente implicava una particolare attenzione nell'esame delle opere stesse (cfr. pagg. 7-8 della sentenza impugnata). 5. E' invece fondato il motivo concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche. Appare invero censurabile, perché apodittico, il riferimento alla "pluralità dei manufatti", che connoterebbe la condotta dell'EMMI, in sé considerata, di "peculiare gravità". Se è vero che, per le ragioni in precedenza esposte, le opere non potevano non essere oggetto della relazione tecnica sottoscritta dall'odierno ricorrente, è anche vero che trattasi di interventi che appaiono privi di una intrinseca gravità, tale da ripercuotersi irrimediabilmente sulla valutazione che qui rileva. Ciò impone una nuova rivalutazione della censura difensiva, alla luce di ogni altro elemento utile (compreso un comportamento processuale che, dalle sentenze di merito, emerge come legittimamente volto a negare ogni responsabilità, ma certamente privo di atteggiamenti ostruzionistici). 6. Le considerazioni fin qui svolte impongono da un lato l'annullamento, in parte qua, della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Messina per nuovo giudizio sul punto relativo al diniego delle attenuanti generiche. D'altro lato, le censure residue devono essere rigettate, con conseguente declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione di penale responsabilità dell'EMMI, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 624 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente le attenuanti generiche, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Messina per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., di
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