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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19519/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 707 cod. pen., non è formulato in termini consentiti in questa sede dalla legge, perché esso, evidenziando ragioni in fatto tese a sollecitare conclusioni differenti sul giudizio di responsabilità cui sono pervenuti i giudici di merito, risulta privo di specificità, non essendo connotato da un effettivo confronto con la complessità delle congrue e logiche argomentazioni poste à base della motivazione della sentenza impugnata; che, infatti, i giudici di appello, con ampia motivazione, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, hanno congruamente esplicitato le ragioni del loro convincimento, sottolineando l'inconferenza degli assunti difensivi e i plurimi e significativi dati emersi a carico dell'odierno ricorrente, il quale, già gravato di precedenti condanne per delitti contro il patrimonio, veniva fermato alla guida di un'auto a bordo della quale venivano rinvenuti numerosi oggetti atti ad aprire o sforzare serrature, di cui non veniva fornita alcuna valida giustificazione (si vedano le pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché, in linea con il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), la Corte di appello ha congruamente motivato il mancato riconoscimento delle diminuenti in parola con l'assenza di elementi positivi valutabili a favore dell'odierno ricorrente (si veda pag. 3 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 707 cod. pen., non è formulato in termini consentiti in questa sede dalla legge, perché esso, evidenziando ragioni in fatto tese a sollecitare conclusioni differenti sul giudizio di responsabilità cui sono pervenuti i giudici di merito, risulta privo di specificità, non essendo connotato da un effettivo confronto con la complessità delle congrue e logiche argomentazioni poste à base della motivazione della sentenza impugnata; che, infatti, i giudici di appello, con ampia motivazione, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, hanno congruamente esplicitato le ragioni del loro convincimento, sottolineando l'inconferenza degli assunti difensivi e i plurimi e significativi dati emersi a carico dell'odierno ricorrente, il quale, già gravato di precedenti condanne per delitti contro il patrimonio, veniva fermato alla guida di un'auto a bordo della quale venivano rinvenuti numerosi oggetti atti ad aprire o sforzare serrature, di cui non veniva fornita alcuna valida giustificazione (si vedano le pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché, in linea con il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), la Corte di appello ha congruamente motivato il mancato riconoscimento delle diminuenti in parola con l'assenza di elementi positivi valutabili a favore dell'odierno ricorrente (si veda pag. 3 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 1
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