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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 11648/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19037/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] isola F4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,; -intimato- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 205/2022 depositatoil 20/05/2022.

Ric. 2022n. 19037sez.

S2 - ud. 1 6 / 0 3 /202 3 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso depositato dinanzi alla Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto emesso dalla medesima Corte d’Appello, in composizione monocratica, che aveva accolto la richiesta dicondanna del Ministero della Giustizia all'equa riparazione per l'irragionevole durata di un procedimentocivile limitatamente al secondo grado di giudizio, avendo già ottenuto con autonomo giudizio l’equo indennizzo per la irragionevole durata del primo grado.

2. La Corte d’Appello accoglieva solo in parte l’opposizione revocava il decreto opposto e condannava il Ministero della giustizia al pagamento in favore dell’opponente dell’importo di euro 3.000,00 a titolo di indennizzo.Inoltre, determinava le spese di lite relative alla fase monitoria nell’importo di € 410.00, di cui € 60,00 per esborsi ed € 350,00 per compensi,oltre le maggiorazioni di legge del 20% per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, del 15% per spese generali, del 4% per C.A. e del 22% per I.V.A., con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].

Compensava le spese di lite del procedimento di opposizione.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decretosulla base di cinque motivi. 4 Il Ministero della giustizia è rimasto intimato.

5. Il ricorrente, con memoria depositata in prossimità dell’udienza,ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2022n. 19037sez.

S2 - ud. 1 6 / 0 3 /202 3

1. Ilprimo m otivo di ricorso è così rubricato: Nullità del decreto e del procedimento; violazione - in relazione alla ril evazione della durata irragionevole del giudizio presupposto di secondo grado ed alla conseguente liquidazione del danno non patrimoniale - del divieto di reformatio in peius della decisione riformata; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 5 ter L. 24/3/2001 n. 89, 112, 329, 333, 334, 336, 342 c.p.c., 3, 111 Cost., 6, paragrafo 1, Convenzione EDU e 47, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.). 1.1 Il primo motivo di ricorso è infondato.

L’opposizione proposta dal ricorrente avverso il decreto monocratico aveva ad oggetto l’esiguità ed incongruità dell’indennizzo riconosciuto anche in relazione all’irrisorietà degli importi sicché la Corte d'Appello aveva il potere-dovere di ri calcolare la durata del processo al fine di esaminare i motivi di opposizione e determinare l’indennizzo dovuto, non potendosi ritenere formato alcun giudicato sulla durata.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla rilevazione della durata irragionevole del giudizio presupposto di secondo grado ed alla conseguente liquidazione del danno non patrimoniale -delle norme ex artt. 2, commi 2 e 2 bis, l. 24/3/2001 n. 89, 81 disp. att. c.p.c., 111, 117 Cost. e 6 Convenzione EDU (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).

Motivo proposto solo in via gradata e subordinata al mancato accoglimento del primo motivo.

Il ricorrente censura la decisione della C orte d’ A ppello per non aver calcolatoil periodo dal 19 marzo 2019 al 10 ottobre 2019,periodo nel quale il giudizio era stato rinviato per cause imputabili alla parte, in relazione all’integrazione del contraddittorio ex articolo 331 c.p.c. per omessa vocatio inius del la Faro A ssicurazioni , parte del giudizio Ric. 2022n. 19037sez.

S2 - ud. 1 6 / 0 3 /202 3 di primo grado.

Secondo il ricorrente il rinvio di sei mesi non sarebbe tutto imputabile alla parte essendo stat o eccessiv o , in violazione dell’articolo 81 disposizione attuazione c.p.c. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è infondato.

La Corte d'Appello ha escluso dal calcolo il periodo dal 19 marzo 2019 al 10 ottobre 2019 perché periodo imputabile alla parte per integrazione del contraddittorio per omessa vocatio in ius della F aro Assicurazioni, motivando in ordine alle ragioni che hanno portato all’esclusione del suddetto periodo.L’art. 81 disp. att. c.p.c. così come l’art. 163 bis c.p.c. richiamati dal ricorrente non sono rilevanti, dovendosi ritenere congruo il rinvio per espletare gli incombenti dell’integrazione del contraddittorio imputabile alla parte e tenuto conto del periodo feriale intercorrente tra la data del rinvio e la data fissata per l’udienza.

Dunque,la statuizione della Corte d'Appello sul punto,congruamente motivata, deve essere confermata

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Nullità del decreto collegiale e del procedimento; anomalia motivazionale - i n relazione al rigetto del secondo motivo di opposizione ed alla mancata liquidazione degli incrementi del 20% e del 40% dell’importo base riconosciuto per danno non patrimoniale per ciascun anno o frazione di anno superiore ai 6 mesi di ritardo successivi rispettivamente al terzo ed al settimo per: a. motivazione apparente; b. motivazione perplessa; c. motivazione incomprensibile; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.). 3.1 Il terzo motivo di ricorso è infondato.

Questa Corte a sezioni unite ha chiarito che dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operata dalla legge 134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuta in Ric. 2022n. 19037sez.

S2 - ud. 1 6 / 0 3 /202 3 violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass. Sez. un.8053/2014);- nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perché la Corte d’Appello ha sufficientemente motivato sia in relazione agli interessi coinvolti nel giudizio presupposto che alla rilevanza della causa riconoscendo un moltiplicatore annuosuperiore al minimo ed evidenziando che le maggiorazioni hanno carattere discrezionale e nella specie oggetto dell’equa riparazione era solo la durata del giudizio di appello.

4. Il quarto motivo di ricorso,è così rubricato: Nullità del decreto collegiale e del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione alla liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento monitorio del solo 20% (anziché del 30%) per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione -per: a. mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; b. motivazione apparente; c. motivazione perplessa; d. motivazione incomprensibile; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.). 5.Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla liqu idazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento monitorio del solo 20% (anziché Ric. 2022n. 19037sez.

S2 - ud. 1 6 / 0 3 /202 3 del 30%) per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione - delle norme ex artt. 13, comma 6, L. 31/12/2012 n. 247 e 4, comma 1 bis, D.M. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). 5.1 Il quarto e il quinto di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamentestante la loro evidente connessione, sono infondati.

La Corte d’appello di Napoli al riguardo ha affermato che la maggiorazione per il deposito di atti con modalità telematica dovesse riconoscersi solo in parte in quanto la tecnica informatica redazionale adottata dall’opponente non consentiva per tutti gli atti la ricerca testuale.

Il decreto contiene, dunque, le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione.

Poiché l’art. 4, comma 1-bis, del d.m. n. 55 del 2014 prevede l’aumento del 30 per cento del compenso “di regola” quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto, appare evidente che tale aumento è rimesso all’esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, orientato da un apprezzamento di fatto sulle tecniche informatiche in concreto adoperate dal difensore nel deposito telematico e perciò sindacabile in sede di legittimità solo se non siano controllabili le ragioni che abbiano giustificato tale esercizio.

6. In conclusione il ricorso è rigettato.

Nulla sulle spese, non avendo il Ministero intimatosvolto attività difensiva.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19037/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] isola F4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,; -intimato- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 205/2022 depositatoil 20/05/2022. Ric. 2022n. 19037sez. S2 - ud. 1 6 / 0 3 /202 3 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato dinanzi alla Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto emesso dalla medesima Corte d’Appello, in composizione monocratica, che aveva accolto la richiesta dicondanna del Ministero della Giustizia all'equa riparazione per l'irragionevole durata di un procedimentocivile limitatamente al secondo grado di giudizio, avendo già ottenuto con autonomo giudizio l’equo indennizzo per la irragionevole durata del primo grado. 2. La Corte d’Appello accoglieva solo in parte l’opposizione revocava il decreto opposto e condannava il Ministero della giustizia al pagamento in favore dell’opponente dell’importo di euro 3.000,00 a titolo di indennizzo.Inoltre, determinava le spese di lite relative alla fase monitoria nell’importo di € 410.00, di cui € 60,00 per esborsi ed € 350,00 per compensi,oltre le maggiorazioni di legge del 20% per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, del 15% per spese generali, del 4% per C.A. e del 22% per I.V.A., con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Compensava le spese di lite del procedimento di opposizione. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decretosulla base di cinque motivi. 4 Il Ministero della giustizia è rimasto intimato. 5. Il ricorrente, con memoria depositata in prossimità dell’udienza,ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2022n. 19037sez. S2 - ud. 1 6 / 0 3 /202 3 1. Ilprimo m otivo di ricorso è così rubricato: Nullità del decreto e del procedimento; violazione - in relazione alla ril evazione della durata irragionevole del giudizio presupposto di secondo grado ed alla conseguente liquidazione del danno non patrimoniale - del divieto di reformatio in peius della decisione riformata; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 5 ter L. 24/3/2001 n. 89, 112, 329, 333, 334, 336, 342 c.p.c., 3, 111 Cost., 6, paragrafo 1, Convenzione EDU e 47, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.). 1.1 Il primo motivo di ricorso è infondato. L’opposizione proposta dal ricorrente avverso il decreto monocratico aveva ad oggetto l’esiguità ed incongruità dell’indennizzo riconosciuto anche in relazione all’irrisorietà degli importi sicché la Corte d'Appello aveva il potere-dovere di ri calcolare la durata del processo al fine di esaminare i motivi di opposizione e determinare l’indennizzo dovuto, non potendosi ritenere formato alcun giudicato sulla durata. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla rilevazione della durata irragionevole del giudizio presupposto di secondo grado ed alla conseguente liquidazione del danno non patrimoniale -delle norme ex artt. 2, commi 2 e 2 bis, l. 24/3/2001 n. 89, 81 disp. att. c.p.c., 111, 117 Cost. e 6 Convenzione EDU (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Motivo proposto solo in via gradata e subordinata al mancato accoglimento del primo motivo. Il ricorrente censura la decisione della C orte d’ A ppello per non aver calcolatoil periodo dal 19 marzo 2019 al 10 ottobre 2019,periodo nel quale il giudizio era stato rinviato per cause imputabili alla parte, in relazione all’integrazione del contraddittorio ex articolo 331 c.p.c. per omessa vocatio inius del la Faro A ssicurazioni , parte del giudizio Ric. 2022n. 19037sez. S2 - ud. 1 6 / 0 3 /202 3 di primo grado. Secondo il ricorrente il rinvio di sei mesi non sarebbe tutto imputabile alla parte essendo stat o eccessiv o , in violazione dell’articolo 81 disposizione attuazione c.p.c. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è infondato. La Corte d'Appello ha escluso dal calcolo il periodo dal 19 marzo 2019 al 10 ottobre 2019 perché periodo imputabile alla parte per integrazione del contraddittorio per omessa vocatio in ius della F aro Assicurazioni, motivando in ordine alle ragioni che hanno portato all’esclusione del suddetto periodo.L’art. 81 disp. att. c.p.c. così come l’art. 163 bis c.p.c. richiamati dal ricorrente non sono rilevanti, dovendosi ritenere congruo il rinvio per espletare gli incombenti dell’integrazione del contraddittorio imputabile alla parte e tenuto conto del periodo feriale intercorrente tra la data del rinvio e la data fissata per l’udienza. Dunque,la statuizione della Corte d'Appello sul punto,congruamente motivata, deve essere confermata 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Nullità del decreto collegiale e del procedimento; anomalia motivazionale - i n relazione al rigetto del secondo motivo di opposizione ed alla mancata liquidazione degli incrementi del 20% e del 40% dell’importo base riconosciuto per danno non patrimoniale per ciascun anno o frazione di anno superiore ai 6 mesi di ritardo successivi rispettivamente al terzo ed al settimo per: a. motivazione apparente; b. motivazione perplessa; c. motivazione incomprensibile; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.). 3.1 Il terzo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte a sezioni unite ha chiarito che dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operata dalla legge 134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuta in Ric. 2022n. 19037sez. S2 - ud. 1 6 / 0 3 /202 3 violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass. Sez. un.8053/2014);- nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perché la Corte d’Appello ha sufficientemente motivato sia in relazione agli interessi coinvolti nel giudizio presupposto che alla rilevanza della causa riconoscendo un moltiplicatore annuosuperiore al minimo ed evidenziando che le maggiorazioni hanno carattere discrezionale e nella specie oggetto dell’equa riparazione era solo la durata del giudizio di appello. 4. Il quarto motivo di ricorso,è così rubricato: Nullità del decreto collegiale e del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione alla liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento monitorio del solo 20% (anziché del 30%) per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione -per: a. mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; b. motivazione apparente; c. motivazione perplessa; d. motivazione incomprensibile; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.). 5.Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla liqu idazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento monitorio del solo 20% (anziché Ric. 2022n. 19037sez. S2 - ud. 1 6 / 0 3 /202 3 del 30%) per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione - delle norme ex artt. 13, comma 6, L. 31/12/2012 n. 247 e 4, comma 1 bis, D.M. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). 5.1 Il quarto e il quinto di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamentestante la loro evidente connessione, sono infondati. La Corte d’appello di Napoli al riguardo ha affermato che la maggiorazione per il deposito di atti con modalità telematica dovesse riconoscersi solo in parte in quanto la tecnica informatica redazionale adottata dall’opponente non consentiva per tutti gli atti la ricerca testuale. Il decreto contiene, dunque, le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione. Poiché l’art. 4, comma 1-bis, del d.m. n. 55 del 2014 prevede l’aumento del 30 per cento del compenso “di regola” quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto, appare evidente che tale aumento è rimesso all’esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, orientato da un apprezzamento di fatto sulle tecniche informatiche in concreto adoperate dal difensore nel deposito telematico e perciò sindacabile in sede di legittimità solo se non siano controllabili le ragioni che abbiano giustificato tale esercizio. 6. In conclusione il ricorso è rigettato. Nulla sulle spese, non avendo il Ministero intimatosvolto attività difensiva. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 11648/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris