CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 09423/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11621/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SALVATOREVECCHIO, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , elettivamen te domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ope legis in ROMA, Oggetto: Pubblico impiego –Retribuzione – Indennità di posizione e di risultato R.G.N. 11621/2017 Ud. 16/03/2023CC R.G. 11621/2017 - Pagina nr. 2 di 8 [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dalla quale è rappresentata e difesa –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO ROMA n. 4733/2016 depositata il 24/10/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio delgiorno 16 marzo 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 ottobre 2016, la Corte d’appello di Roma, riformando la sentenza del Tribunale di Roma del 3 marzo 2013 unicamente in relazione alla liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, ha invece disatteso il gravame avverso la statuizione di rigetto della domanda degli odierni ricorrenti nei confronti dell'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli. I ricorrenti - tutti dirigenti di seconda fascia dell'Agenzia - avevano chiesto accertarsi il diritto alla corresponsione dell’indennità di posizione e di risultato in misura piena da liquidarsi mediante ripartizione anno per anno del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui ai CCNL del personale dirigente Area VI per i quadrienni 2002-2005 e 2006-2009, con esclusione del personale non in possesso della qualifica dirigenziale ma destinatario di incarichi dirigenziali ai sensi dell’art. 26 del Regolamento di Amministrazione, nonché dell’art. 8, comma 24, D.L. n. 16/2012. Nel ricorso proposto innanzi il Tribunale capitolino, infatti, i ricorrenti lamentavano il fatto che detto trattamento era stato corrisposto in misura inferiore al dovuto perché l'Agenzia aveva attinto dal Fondo (previsto dal CCNL [OSCURATO:PERSONA] I 2006 - 2009, R.G. 11621/2017 - Pagina nr. 3 di 8 confermato per i dirigenti di seconda fascia dall’art. 59 del CCNL del personale dirigente Area VI per il quadriennio 2002-2005 ed ulteriormente incrementato dal CCNL per il quadrienni 2006-2009) destinato al personalemunito di qualifica dirigenziale per attribuire la retribuzione di risultato ancheal personale non dirigente incaricato di funzioni dirigenziali. 2. La Corte d’appello di Roma nel disattendere il gravame , ha ritenuto di adottare la medesima motivazione della sentenza della Corte d’appello di Torino, la quale – dopo aver richiamato l’art. 12 comma 3 , D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 79 ( convertito, con modificazioni, con Legge 28 maggio 1997, n. 140); il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300; l’art. 26 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]; l’art. 24 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate; l'art. 8, D.L. 2marzo 2012 n. 16 (convertito con L egge 26 aprile 2012 n. 44 ), nonché precedenti di questa Corte – aveva affermato che alle [OSCURATO:PERSONA] era stato consentito di attribuire provvisoriamente incarichi dirigenziali anche a dipendenti non rivestenti la qualifica dirigenziale. A questi ultimi, ha concluso la Corte territoriale, doveva ritenersi spettante, in virtù dell'art. 62, D. Lgs n. 165 / 2001 e dell'art. 26 del richiamato Regolamento, lo stesso trattamento economico previsto per i dirigenti di seconda fascia dal CCNL [OSCURATO:PERSONA] e dunque anche la retribuzione di risultato. La Corte territoriale, quindi, ha evidenziato che non si trattava di estendere ai funzionari temporaneamente incaricati di funzioni dirigenziali –non costituenti un’autonoma area contrattuale – il CCNL dei dirigenti, ma di riconoscere loro, per il periodo di espletamento delle medesime mansioni rispetto ai dirigenti di seconda fascia, il trattamento economico previsto per questi ultimi dal CCNL, in virtù di R.G. 11621/2017 - Pagina nr. 4 di 8 una espressa previsione normativa (art. 52, D. Lgs. 165/2001) e regolamentare (art. 26 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]), ulteriormente ribadita dall'art. 8, D.L. 2 marzo 2012 n. 16 , concludendo, pertanto, che legittimamente le risorse del Fondo previsto dal CCNL Fondo per la retribuzione di risultato erano state erogate a tutto il personale incaricato della direzione di uffici dirigenziali di seconda fascia. 3. Avverso tale sentenza gli originari ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione. Resiste con controricorso AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato ad un motivo complessivamente intitolato: “violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. - violazione e falsa applicazione dell’art. 8, co. 24, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, conv, con mod, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 - violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 52 del D. Lgs. 30 marzo 2011, n. 165 –in relazione all’art. 360, n. 3), c.p.c. – nonché in relazione all’art. 360, n. 5) c.p.c. – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – error in iudicando”. Deducono i ricorrenti che la Corte territoriale avrebbe ritenuto infondato il ricorso sull’erroneo assunto della legittimità dell’art. 26 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], recepito dall'art. 8, comma 24, D.L. 2 marzo 2012 n. 16, omettendo diconsiderare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 37 del 17 R.G. 11621/2017 - Pagina nr. 5 di 8 marzo 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale proprio del disposto di cui al citato art. 8. Ne consegue, argomentano i ricorrenti, una preclusione all’affermazione dell’estensione del trattamento economico anche ai funzionari privi della qualifica dirigenziale, in quanto tale affermazione si verrebbe a fondare su norme non più applicabili. Ulteriormente, argomenta il ricorso, non solo la controricorrente avrebbe violato proprio l'art. 8, D.L. 2 marzo 2012 n. 16, attingendo per la corresponsione della retribuzione di posizione e risultato i funzionari privi della qualifica dirigenziale dal Fondo destinato dal CCNL al solo personale dirigenziale di Area VI, anziché dalle risorse disponibili sul bilancio dell’Agenzia, ma avrebbe altresì violato gli artt. 19 e 52, D. Lgs. 165/2001 conferendo incarichi dirigenziali a funzionari non dirigenti, con atti da ritenersi nulli. 2.Il ricorso è infondato [OSCURATO:PERSONA] ritiene, in ragione della funzione nomofilattica affidata dall'ordinamento al giudice di legittimità, che risolutive ai fini del presente giudizio siano le considerazioni già illustrate da questa Corte in una numerosa serie di decisioni relativ e a vicend e in gran parte sovrapponibilea quella qui in esame (Cass. Sez. L - Sentenza n. 9878 del 19/04/2017 e le successive Cass. Sez. L, Sentenza n. 10628 del 2017 e Cass. Sez. L, Ordinanza n. 30816 del 2022), alla cui motivazionisi rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Occorre osservare, in primo luogo, che la circostanza che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 37 del 2015 abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16(convertito, con modificazioni, con Legge 26 aprile 2012, n. 44), dell'art. 1, comma 14, del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, (convertito, con modificazioni, con Legge 27 febbraio 2014, n. 15) e R.G. 11621/2017 - Pagina nr. 6 di 8 dell'art 1, comma 8, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, e cioè delle previsioni che consentivano alle [OSCURATO:PERSONA] di attribuire e di prorogare incarichi dirigenziali ai funzionari, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, non esclude che ai dipendenti, che, comunque abbiano svolto mansioni dirigenziali, spetti la retribuzione di risultato come da questa Corte più volte chiarito (Cass. Sez. L, Sentenza n. 9646 del 13/06/2012; Cass. Sez. L, Sentenza n. 10027 del 27/04/2007; Cass. Sez. L, Sentenza n. 8529 del 12/04/2006). Infatti, nell'incontestato svolgimento da parte dei funzionari incaricati di funzioni dirigenziali, ai quali la retribuzione di risultato è stata corrisposta con utilizzazione del Fondo previsto dal CCNL Area I Dirigenti, in assenza dell'apertura del procedimento di copertura del posto vacante e per tempi ben più lunghi di quelli ordinariamente previsti per tale copertura, trova applicazione il principio secondo cui le disposizioni che consentono la reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare devono essere interpretate nel rispetto del canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e dei principi generali di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.; art. 2103 c.c. e D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 52). In continuità con l'indirizzo giurisprudenziale più volte espresso da questa Corte, infatti, deve ritenersi che l'ipotesi della reggenza costituisca una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità, con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura, cosicché, al di fuori di tale ipotesi, la R.G. 11621/2017 - Pagina nr. 7 di 8 reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni superiori con conseguente diritto del lavoratore a percepire le differenze retributive tra cui il trattamento economico percepito e quello proprio delle superiori mansioni (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 3814 del 16/02/2011; e 4963/2011; Cass. Sez. L - Sentenza n. 4622 del 28/02/2018; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 16698 del 25/06/2018 ; Cass. Sez. L -Sentenza n. 9878 del 19/04/2017). Quanto alla dedotta violazione dell'art. 8 comma 24 del D. L. n. 16 del 2012, fermo il fatto che la norma è stata espu nta dall'ordinamento per effetto sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015, va osservato che detta disposizione aveva posto a carico del bilancio dell'Agenzia le risorse destinate al finanziamento del potenziamento dell'amministrazione finanziaria e delle attività di contrasto dell'evasione fiscale e non solo quelle destinate alla remunerazione degli incarichi dirigenziali attribuiti al personale privo di tale qualifica ed a nalogamente era avvenuto in ordine allo stanziamento previsto dall'art. 12 comma 4 del D. L. 28.3.1997 n. 79 (convertito con modificazioni conlegge 28 maggio 1997, n. 140). Si deve, infine, rilevare che l'art. 58 del CCNL del [OSCURATO:DATA_NASCITA] AREA I Dirigenza, richiamato dall'art. 22 del CCNL medesima Area del 12.2.2010, si limita a in dividuare le risorse da destinare all'alimentazione del Fondo, ma non esclude dalla ripartizione del Fondo i dipendenti che, pur privi della qualifica formale di dirigenti, tuttavia si siano visti attribuire incarichi dirigenziali in via provvisoria. 3. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna dei ricorrent i alla rifusione in favore d ell’Ente controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. R.G. 11621/2017 - Pagina nr. 8 di 8 4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenzan. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti a rifondere le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 6.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , di un ulteriore