CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2023
Cassazione n. 13875/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 del TRIBUNALE di NOIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 39206_22 Rilevato che i due motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - con i quali si duole della manifesta illogicità della motivazione in punto di eccessività della pena stabilita e della mancata concessione delle attenuanti generiche con riferimento al reato di cui all'art. 137, comma 1, d.lgs. 152/2006 - sono manifestamente infondati in quanto il vizio di manifesta illogicità è smentito dalla lettura del provvedimento dal quale si evince la puntuale e coerente trattazione delle censure difensive; infatti, il giudice di merito (cfr. pagg. 4 ss.) ha determinato una ammenda congrua alla gravità dei fatti di reato, stante lo scarico di acque reflue nella rete fognaria pubblica, non riconoscendo le attenuanti generiche poiché non ha riscontrato elementi positivi utili a riguardo; Pertanto, il giudice del gravame ha dato conto in maniera sufficiente degli elementi ritenuti preponderanti tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen. per addivenire alla determinazione della pena: tale valutazione non è sindacabile sul piano del merito nel giudizio di legittimità se è stata adeguatamente motivata. In quanto la determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva, giacché ciò dimostra che egli ha considerato, sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 6, n. 10273 del 20.5.1989 Rv 181825). Inoltre, in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01) e le stesse ben possono essere motivatamente giustificate in ragione dell'assenza di elementi positivi di valutazione rispetto ai quali il ricorso è generico, Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2023 Il consigl t stensor