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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2024

Cassazione n. 16799/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale 3.?‘ è stato condannato per il reato di cui all'art. 43 D.L. 504/1995 e dei reati di cui agli artt. 483- 491 bis cod. pen., per aver sottratto al pagamento delle accise, formando atti pubblici falsi, ingentissimi quantitativi di alcool, costituendo un deposito fiscale in regime di sospensione delle accise ove i prodotti alcoolici non venivano effettivamente depositati.

Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, non essendo stata acquisita alcuna prova in ordine alla effettiva destinazione al consumo dei prodotti alcoolici; considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alla pagina 10 della sentenza gravata, laddove ha affermato che dagli accertamenti effettuati dall'ufficio delle Dogane e dal nucleo della Guardia di finanza è emerso che il magazzino della società fosse assolutamente incapiente a recepire l'ingente numero di prodotti alcolici dichiarati nelle movimentazioni.

Si è riscontrato che la merce partiva dalla Francia ed arrivava in tempi troppo brevi non compatibili con un effettivo trasporto presso il deposito dell'imputato.

La fittizietà del trasporto e l'illiceità dell'operazione emergono in quanto i fornitori indicati dall'imputato erano soggetti segnalati nell'ambito di altre frodi a livello nazionale e alcuni dei quali avevano come oggetto sociale attività di nessuna attinenza con quella relativa al commercio di bevande alcoliche.

Peraltro, elemento decisivo di riscontro è costituito dagli appostamenti effettuati in tempi sempre diversi presso la sede del magazzino dell'imputato, nel corso fÌei quali gli operanti riscontravano che a fronte di una comunicazione telematica al sistema LeFem3221.

EMCS del ricevimento di migliaia di litri di birra nel deposito dell'imputato, il magazzino risultava sempre vuoto.

Infine, è anche stato effettuato un controllo sul mezzo di trasporto indicato in modo da controllare l'effettivo arrivo in Italia della merce, controllo che aveva avuto esito negativo, in quanto il veicolo era stato rintracciato in tutt'altro luogo rispetto quello indicato.

Da tutti tali elementi il giudice ha affermato la sussistenza della frode e del non ingresso della merce presso il deposito dell'imputato che così costituiva solo un deposito virtuale fittiziamente determinato per sottrarre al pagamento delle accise l'ingente quantitativo di bevande alcoliche, ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 23/02/2024 Il consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale 3.?‘ è stato condannato per il reato di cui all'art. 43 D.L. 504/1995 e dei reati di cui agli artt. 483- 491 bis cod. pen., per aver sottratto al pagamento delle accise, formando atti pubblici falsi, ingentissimi quantitativi di alcool, costituendo un deposito fiscale in regime di sospensione delle accise ove i prodotti alcoolici non venivano effettivamente depositati. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, non essendo stata acquisita alcuna prova in ordine alla effettiva destinazione al consumo dei prodotti alcoolici; considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alla pagina 10 della sentenza gravata, laddove ha affermato che dagli accertamenti effettuati dall'ufficio delle Dogane e dal nucleo della Guardia di finanza è emerso che il magazzino della società fosse assolutamente incapiente a recepire l'ingente numero di prodotti alcolici dichiarati nelle movimentazioni. Si è riscontrato che la merce partiva dalla Francia ed arrivava in tempi troppo brevi non compatibili con un effettivo trasporto presso il deposito dell'imputato. La fittizietà del trasporto e l'illiceità dell'operazione emergono in quanto i fornitori indicati dall'imputato erano soggetti segnalati nell'ambito di altre frodi a livello nazionale e alcuni dei quali avevano come oggetto sociale attività di nessuna attinenza con quella relativa al commercio di bevande alcoliche. Peraltro, elemento decisivo di riscontro è costituito dagli appostamenti effettuati in tempi sempre diversi presso la sede del magazzino dell'imputato, nel corso fÌei quali gli operanti riscontravano che a fronte di una comunicazione telematica al sistema LeFem3221. EMCS del ricevimento di migliaia di litri di birra nel deposito dell'imputato, il magazzino risultava sempre vuoto. Infine, è anche stato effettuato un controllo sul mezzo di trasporto indicato in modo da controllare l'effettivo arrivo in Italia della merce, controllo che aveva avuto esito negativo, in quanto il veicolo era stato rintracciato in tutt'altro luogo rispetto quello indicato. Da tutti tali elementi il giudice ha affermato la sussistenza della frode e del non ingresso della merce presso il deposito dell'imputato che così costituiva solo un deposito virtuale fittiziamente determinato per sottrarre al pagamento delle accise l'ingente quantitativo di bevande alcoliche, ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/02/2024 Il consigliere e
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