CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 36451/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a CATANIA avverso la sentenza in data 12/12/2023 della [OSCURATO:PERSONA]- NIA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio davanti al giudice dell'udienza preliminare per le conseguenti statuizioni; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi d'impugnazione e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 12/12/2023 della Corte di appello di Catania, che ha confermato la sentenza in data 10/07/2023 del Tribunale di Catania, che lo aveva condannato per il reato di rapina aggravata. Deduce: 1. Inosservanza di norma processuale in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 179 c.p.p.. Il ricorrente denuncia la nullità assoluta del giudizio davanti al G.u.p. di Catania, in quanto l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva celebrata senza la partecipazione dell'imputato, che non vi compariva perché impedito dallo stato di detenzione correlato all'odierno giudizio. Osserva che nel verbale di udienza è annotato che l'imputato aveva rinunciato a comparire ed era perciò assente per rinuncia, ma -in realtà- nel fascicolo processuale non si rinviene alcuna dichiarazione di rinuncia a presenziare proveniente dalla Casa circondariale di Enna in cui Messina si trovava detenuto, né alcun ordine di traduzione e neanche la predisposizione di un video-collegamento. Precisa che a seguito della notificazione del decreto di giudizio immediato, il difensore di fiducia dell'epoca, munito di procura speciale, avanzava richiesta di definizione del giudizio con le forme del rito abbreviato; che, dunque, veniva fissata l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], davanti al G.u.p., per la trattazione della richiesta; che l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rilevata la mancata predisposizione del collegamento in video conferenza, veniva rinviata al 03/04/2023, per consentire all'imputato -che ne aveva fatto esplicita richiesta- di presenziare, per come annotato a verbale; che, nonostante tale rinvio, non veniva dato l'ordine di traduzione, né veniva disposto il collegamento in videoconferenza; che nel frattempo Messina veniva trasferito alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; che all'udienza del 3 aprile 2023 si dava atto a verbale che Messina aveva rinunciato a presenziare, per come già evidenziato. Aggiunge che all'udienza del 3 aprile 2023 -fissata per la trattazione della richiesta di giudizio abbreviato- non era presente neanche il difensore di fiducia, così che veniva nominato -ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.- un difensore d'ufficio, che, privo di procura speciale, insisteva nell'istanza del difensore di fiducia. «La conseguenza è stata -scrive la difesa- che il GUP ha revocato la richiesta di giudizio abbreviato e ha proceduto nelle forme del rito ordinario, rinviando a giudizio il Messina innanzi al Tribunale in composizione collegiale, così privandolo della possibilità di ottenere lo sconto di pena di un terzo previsto dal giudizio abbreviato (il Messina era reo confesso già in fase di interrogatorio di garanzia reso in data 04/07/2022)». Osserva, dunque, che non avendo avuto la possibilità di presenziare all'udienza, non aveva potuto avanzare egli stesso richiesta di giudizio abbreviato, in luogo difensore di fiducia non comparso. Deduce, quindi, che la celebrazione dell'udienza in sua assenza, senza una formale rinuncia, comporta una nullità assoluta e insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. A sostegno di quanto dedotto cita le sentenze di questa Corte n. 167 del 30/09/2022 (dep. il 2023) e n. 30921 del 09/06/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché propone una questione non deducibile.1.1. Per come già evidenziato nella parte narrativa, nei confronti di Messina veniva emesso decreto di giudizio immediato, in occasione del quale, il suo difensore, appositamente munito di procura speciale, avanzava richiesta condizionata di celebrazione del giudizio secondo le forme del rito abbreviato. Proprio per la trattazione di tale richiesta veniva fissata apposita udienza, fissata per il giorno 16/01/2023 e poi rinviata al 03/04/2023. Vale la pena precisare come l'udienza così fissata dal giudice non è un'udienza preliminare, trattandosi -invece- dell'udienza prevista dall'art. 458, comma 2, cod. proc. pen., che deve essere fissata dal giudice al solo fine di valutare la richiesta di giudizio abbreviato avanzata all'esito dell'emissione del decreto di giudizio immediato. Tale precisazione si rende necessaria al fine di evidenziare l'inappropriatezza dell'esposizione difensiva, là dove deduce che, all'esito di tale udienza, il giudice "rinviava a giudizio" Messina, davanti al Tribunale collegiale. In realtà il provvedimento emesso dal giudice all'esito di tale udienza non è il decreto di rinvio a giudizio -atteso che il giudizio era già stato disposto con il decreto di giudizio immediato-, bensì il provvedimento -previsto dall'art. 458, comma 2-ter, cod. proc. pen.-, di rimessione delle parti al giudice di dibattimento. Tanto vale altresì a evidenziare come le sentenze menzionate dal ricorrente a sostegno del ricorso (n. 157 del 2023 e n. 30921 del 2022) non siano conferenti rispetto al caso in esame, atteso che entrambe si riferiscono alla mancata partecipazione dell'imputato all'udienza dibattimentale nel corso del giudizio davanti alla Corte di appello, così risultando pronunciate in una fase processuale affatto differente, non potendosi parificare la partecipazione al giudizio e la partecipazione all'udienza del sub procedimento di che trattasi. 2. Quanto esposto consente, quindi, di precisare che la mancata partecipazione dell'imputato dedotta con il ricorso si riferisce all'udienza prevista in seno al subprocedimento disegnato dal legislatore per la valutazione della richiesta di giudizio abbreviato avanzata in occasione dell'emissione del decreto di giudizio immediato. In tale ambito, il ricorrente denuncia una nullità verificatisi per la mancata partecipazione dell'imputato detenuto che aveva richiesto di presenziarvi. Evenienza che, in effetti, è stata riscontrata esaminando gli atti processuali, il cui accesso è consentito in ragione della natura processuale della questione sollevata. Ciò precisato, va però rimarcato che, in tema di rito abbreviato condizionato richiesto nell'ambito del giudizio immediato, la mancata partecipazione dell'imputato all'udienza fissata ai sensi dell'art. 458, comma 2, cod. proc. pen., non determina la nullità assoluta e insanabile dedotta dal ricorrente, ma soltanto Ak9•-)NUn n_.9 una nullità di ordine generale, avendo la stessa comportato un'indebita compressione dei diritti di difesa, che si sana quando la parte ripresenti una nuova richiesta di giudizio non condizionato ovvero -come nel caso di specie- quando la parte non formuli specifiche censure davanti al giudice del dibattimento nel corso del giudizio di primo grado. Tanto conduce a risaltare l'inammissibilità della censura oggi in esame, in quanto tardivamente proposta per la prima volta davanti alla Corte di cassazione, per dedurre una nullità oramai sanata. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa