CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 21822/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso n. 31964/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione, dagli Avv.ti Prof. Carlo F. Giampaolino e Andrea d'Onghia, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 54/b. - ricorrente - e [OSCURATO:PERSONA]. - intimato - avverso la sentenza della Corte d'appello di MILANO, n. 1067/2020, pubblicata il 7 maggio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 maggio 2020, la Corte di appello di Milano, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza pronunciata ex art. 702 bis cod. proc. civ. dal Tribunale di Como il 18 gennaio 2019, ha condannato la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento della somma di euro 5.939,26, oltre interessi, a titolo di rimborso, quale erede della zia [OSCURATO:PERSONA], delle somme investite in dodici buoni fruttiferi postali serie «Q», emessi tra il 1989 e il 1996, tutti recanti la clausola «pari facoltà di rimborso». 2. La Corte d'appello ha ritenuto fondato il primo motivo di gravame ed assorbiti i restanti due motivi, ritenendo di dare continuità al proprio precedente indirizzo, secondo cui l'art. 208 del d.P.R. n. 256/1989 costituiva la disciplina generale per il rimborso dei buoni e precludeva l'operatività del richiamo operato dall'art. 203 del medesimo Regolamento all'art. 187 del d.P.R. n. 256/1989; che la lettura offerta dalla pronuncia di primo grado, limitando il campo dell'art. 208 al solo caso di rimborso domandato da un cointestatario quando l'altro era ancora in vita, appariva oltremodo restrittiva; che la dicitura «pari facoltà di rimborso» implicava l'assunzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell'obbligazione di restituire il quantum debeatur a richiesta, anche disgiunta, di uno dei cointestatari, senza prevedere un diverso regime per il caso di decesso di un titolare. 3. La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorre in cassazione con atto affidato ad un unico motivo. 4. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. 5. Il ricorso è stato assegnato all'adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 3 marzo 2022 ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.. 6. La società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo ed unico motivo la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 178 e 182 del d.P.R. n. 156/1973, degli artt. 203 e 208 del d.P.R. n. 256/1989, nonché degli artt. 113 cod. proc. civ., 12 e 14 delle disposizioni di legge in generale, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., poiché alla fattispecie in esame dovevano essere applicate le norme dettate in materia di libretti postali di risparmio e specificamente l'art. 187 del d.P.R. n. 256/1989; che il titolo V del d.P.R. n. 256/1989 non conteneva una disciplina specifica per il caso di decesso di uno dei cointestatari, ma una disciplina specifica solo per certi eventi, tra i quali non vi erano le successioni; tale disciplina era, invece, contenuta, nel titolo V, intitolato alle Successioni, relativo ai libretti postali di risparmio, ed essa era richiamata dal Legislatore per regolare, entro i limiti del principio di compatibilità, anche le vicende dei buoni postali; i principi generali dell'ordinamento imponevano che, a seguito del decesso del co-intestatario del buono, il diritto ad acquisirne le utilità entrava a far parte dell'asse ereditario e sulle stesse utilità concorrevano i successori mortis causa in base alle rispettive quote. 1.1 D ricorso è infondato. 1.2 In proposito, deve richiamarsi la recente statuizione di questa Corte, che si condivide, che, dopo avere richiamato la sentenza di questa Corte 10 giugno 2020, n. 11137 (che aveva accolto senza riserve, in situazione sovrapponibile, la tesi di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., pure richiamata nel ricorso, ha correttamente affermato che la pronuncia citata non offriva approfondimenti tali da orientare in questa sede la decisione, sicché il responso di essa non richiedeva di essere specificamente scrutinato,) ha statuito il principio secondo cui «in materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'articolo 187, comma 1, del d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256 del 1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano "a vista" e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina» (Cass., 13 settembre 2021, n. 24639, ed anche, più di recente, Cass. 10 febbraio 2022, n. 4280).1.3 Questa Corte, in particolare, nella sentenza richiamata (la n. 24639 del 2021), ha affermato che: - l'art. 187 del d.P.R. n. 256/1989, concernente i libretti di risparmio, non può essere applicato ai buoni postali fruttiferi, per il tramite dell'articolo 203 dello stesso decreto; - l'articolo 208 del d.P.R. n. 256/1989 contiene una disciplina specifica riservata alla riscossione dei buoni postali, i quali «sono rimborsabili a vista»; - se è vero che non solo i libretti di risparmio, ma anche i buoni fruttiferi postali appartengono alla specie dei documenti di legittimazione, ex articolo 2002 cod. civ., e non hanno invece natura di titoli di credito, è altrettanto vero che tra i due ricorre una rilevante differenza, ovvero che, in deroga al principio generale di libera cedibilità dei crediti, fissata dall'articolo 1260 cod. civ., il terzo comma dell'articolo 204 del citato d.P.R. sancisce l'intrasferibilità del credito portato dai buoni postali: «I buoni non sono sequestrabili né pignorabili, tranne che per ordine del magistrato penale; non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione a termine di legge, e non possono essere dati in pegno» -i buoni postali fruttiferi si caratterizzano per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell'intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso «a vista», il che si traduce nell'incanalamento della fase di pagamento della somma portata dal titolo su un unico prefissato binario, quale appunto il pagamento «a vista»; -nemmeno rileva la funzione di protezione dell'erede o dei coeredi del cointestatario defunto al quale l'articolo 187 sarebbe strumentale, posto che, in caso di cointestazione con clausola «pari facoltà di rimborso», e dunque di solidarietà attiva, l'obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, «si divide fra gli eredi in proporzione delle quote» (articolo 1295 cod. civ.), senza toccare la posizione del cointestatario superstite e i termini della questione non mutano affatto se il cointestatario superstite è anche erede; - la riscossione riservata all'intestatario superstite non interferisce con la spettanza del credito, sicché colui che abbia riscosso rimarrà tenuto nei rapporti interni nei confronti dell'erede o degli eredi del cointestatario defunto;-anche la Risoluzione del 13 luglio 1999 n. 115 dell'Amministrazione finanziaria (Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. [OSCURATO:PERSONA]. IV), afferma che: «I suddetti buoni sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e pertanto esclusi dall'attivo ereditario. L'erede è comunque obbligato alla presentazione della dichiarazione di esonero così come previsto dal comma 7 dell'articolo 28 del T.U. n. 346/90». 1.4 Ciò posto, la sentenza impugnata è conforme ai principi richiamati. 2. Il ricorso va, dunque, rigettato. Nessuna statuizione va assunta sulle spese, poiché l'intimato non ha svolto difese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del