CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2025
Cassazione n. 19832/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversola sentenza del 8/11/2024 del la Corte di appello di Genova dato avvisoalle parti; uditala relazione svolta dal Consi g l iere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche, con l a sentenza impugnata, è stata confermata la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi uno di arrestoed euro duemila di ammenda per il reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 8 maggio 2024. Rilevato che l’unico motivo di ricorso propost o d alla difesa, avv. P. M ione (vizio di motivazione ed erronea applicazione delle norme penali quanto alla determinazione della pena) è inammissibile, in quanto costituit o da doglianz e non consentite in sede di legittimitàperché relative al trattamento sanzionatorio, benché sorretto da sufficiente e non manifestamente illogica giustificazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive devolute con il gravame(v. p. 3). Ritenuto, infatti, che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quantoriservata al giudice di merito, la scelta (anche implicitamente)basata sui criteri di cui all'art.133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (tra le molte altre, Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez. 2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197) e ch e, comunque, nel caso al vaglio, la misura della pena è giustificata con riferimento ai precedenti anche specifici e all’elevata pericolosità sociale dell’imputato, quindi ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen.esaminati con adeguato vaglio. Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il3 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]