CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 20789/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0 del d. lgs. n. 165 del 2001; con esso si fa leva sul fatto che in presenza, come nella specie, di mobilità, sussisteva il diritto al mantenimento, se più favorevole, del trattamento economico in godimento presso l’ente di provenienza, salvo riassorbimento o, altrimenti, il diritto al trattamento giuridico ed economico proprio dell’Amministrazione cessionaria; 3.1 il motivo è fondato; 3.2 dalla sentenza di appello e dal ricorso per cassazione emerge che le due lavoratrici, già dipendenti dell’Università di [OSCURATO:PERSONA], erano transitate presso il MIUR, per trasferimento ai sensi dell’art. 30 del d. lgs. n. 165 del 2001 e ciò è avvenuto dopo che, con il d. lgs. n. 300 del 1999 e il d.p.r. n. 319del 2003, vi era stato accorpamento del MPI e del MURST nel neoistituito MIUR; 3.3 la Corte d’Appello ha affermato che l’art. 22 del CCNL 2002-2005 avrebbe rideterminato l’indennità di amministrazione dei dipendenti “ex Miur” individuando una serie di Ministeri, tra cui il MPI, «la provenienza dai quali» escludeva il mantenimento dell’originaria misura del beneficio; l’affermazione è errata, in quanto l’art. 22 cit., ha in realtà previsto incrementi delle indennità di amministrazione e non riduzioni o perdite di benefici; incrementi che sono stati previsti anzi in misura maggiore per il personale ex MPI rispetto al personale ex MURST a fini perequativi e cioè per riavvicinare le indennità di amministrazione previste in misure differenziate per i diversi Ministeri; in particolare, dal CCNL normativo 1994 – 1997 economico 1994 – 1995, all. B, si evince che l’indennità di amministrazione presso il MURST era sensibilmente maggiore dell’analogo beneficio esistente presso il MPI; l’affermazione della Corte territoriale è peraltro anche fuori tema; infatti, l’oggetto del contendere non riguarda il trattamento del personale che, provenendo dai Ministeri soppressi, sia confluito nel MIUR - profilo rispetto al quale la contrattazione collettiva dà per scontato che le indennità di amministrazione fossero da corrispondere in misura diversa (v. anche Cass. 31 luglio 2017, n. 19043, che ha ritenuto tale assetto non in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all’art. 45, del d. lgs. n. 165 del 2001) – ma il trattamento da destinare a chi, a MIUR già istituito, fosse ad esso trasferito provenendo da altro ente; 3.4 l’errore interpretativo commesso dalla Corte d’Appello rispetto al senso dell’art. 22 del CCNL si riverbera poi sulla conseguente affermazione secondo cui – analogamente al fatto che i dipendenti ex MPI percepivano un’indennità di amministrazione inferiore – ciò avrebbe giustificato che «anche la provenienza dal [OSCURATO:PERSONA]» implicherebbe la medesima conseguenza di «non estendere ipso iure ai dipendenti trasferiti il medesimo trattamento del personale in servizio presso l’ente di destinazione»; il parallelismo è improprio, perché, come si è già detto, l’art. 22 prende atto del diverso trattamento tra dipendenti ex MPI ed ex MURST (oltre che tra gli altri Ministeri, che qui però non interessano) quanto ad indennità di amministrazione e ne riduce le conseguenze, attribuendo a fini perequativi un aumento maggiore di quell’indennità ai dipendenti ex MPI rispetto ai dipendenti ex MURST; la conclusione in diritto è poi errata, perché non vi era alcuna deroga alle regole di cui all’art. 30 del d. lgs. n. 165 del 2001; 3.5 venendo quindi a queste ultime, esse sono sintetizzate nella massima per cui «in caso di passaggio diretto di dipendenti da un ministero ad un altro ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, riconducibile alla cessione del contratto di cui agli artt. 1406 e ss. c.c., vige la regola generale dell'applicazione del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto dell'Amministrazione cessionaria, non giustificandosi diversità di trattamento, salvi gli assegni "ad personam" attribuiti al fine di rispettare il divieto di "reformatio in peius" del trattamento economico acquisito, tra dipendenti dello stesso ente, a seconda della provenienza; ne consegue che i menzionati assegni sono destinati ad essere riassorbiti negli incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti dell'Amministrazione cessionaria» (Cass. 25 luglio 2017, n. 18299; analogamente, Cass. 16 aprile 2012, n. 5959); emergono quindi due principi di fondo; 3.5.1 il primo principio è quello per cui, se il trattamento percepito presso l’ente di provenienza risultasse superiore a quello previsto per i dipendenti dell’ente presso il quale il dipendente è trasferito, spetta l’assegno ad personamriassorbibile, salvi gli effetti della previsione (innovativa e non interpretativa e quindi comunque non applicabile a casi come quello di specie maturati anteriormente) inserita come comma 2-quinquies dell’art. 30 cit., secondo cui « salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione»; 3.5.2 il secondo principio è quello per cui comunque spetta il trattamento, anche se superiore, previsto presso l’ente di destinazione; 3.6 le ricorrenti non hanno però lamenta to la prima evenienza (superiorità del trattamento percepito presso ente di provenienza), ma hanno rivendica t o il pagamento di un istituto, l’indennità di amministrazione, nella misura prevista presso l’ente di destinazione; escludendo con motivazione errata il riconoscimento di quest’ultimo diritto, la Corte territoriale non si è conformata al principio di cui al punto3.5.2 e da ciò deriva la fondatezza del terzo motivo, che ciò adduce; l’accoglimento del motivo – oltre a risultare assorbente rispetto al secondo motivo (omesso esame di fatti decisivi e violazione artt. 30 e 45 del d. lgs. n. 165 del 2001), nonché al quarto (violazione dell’art. 22 del CCNL di comparto) ed al quinto (violazione della contrattazione collettiva e dell’art. 45 del d. lgs. n. 165 del 2001) – comporta la cassazione della sentenza; 4. ciò posto, costituisce come detto dato di fatto che presso il MIUR, dopo l’accorpamento di MPI e MURST, l’indennità di amministrazione veniva corrisposta, secondo la contrattazione collettiva, in misura differenziata ai dipendenti ex MPI ed ai dipendenti exMURST; il tema -di mero diritto - è dunque quello del regime da applicare a chi fosse assunto ex novo o – la questione è identica – a chi fosse come nel caso di specie trasferito ai sensi dell’art. 30 del d. lgs. n. 165; in proposito, è evidente che esigenze di parità di trattamento (art., 45, d. lgs. n. 165 del 2001), già evidenziate dal giudice di primo grado, non possono che indirizzare nel senso che l’indennità ex MURST, senza entrare in ulteriori dettagli e casi concreti che non riguardano la presente causa, inevitabilmente spetta a chi, dopo il sorgere del MIUR fosse stato addetto a prestare il proprio servizio in dipartimenti o direzioni generali provenienti dal MURST e riguardanti prevalentemente il settore universitario o della ricerca; nel caso di specie è pacifico che le ricorrenti, nel 2005 e quindi dopo il sorgere del MIUR (e prima delle ulteriori vicende di scorporo, nuova riunione, nuovi scorpori di quei Ministeri, in forza di normativa successive), fossero state assegnate alla Direzione Generale per lo Studente e il Diritto allo Studio (v. docc. n. 2 dei rispettivi ricorsi), in [OSCURATO:PERSONA], ovverosia presso la sede dell’ex MURST (v. la comunicazione del MIUR di rettifica dell’indennità di amministrazione) e che tale Direzione Generale afferiva a Dipartimento interessato all’istruzione universitaria (art. 7, in particolare co. 2 lett. b d.p.r. n. 319/2003) e quindi a funzioni exMURST; esse dunque, in quel frangente, hanno quindi maturato il diritto a percepire, fin dalla presa di servizio presso il MIUR, l’indennità di amministrazione nella misura prevista per i dipendenti exMURST; può quindi definirsi la causa nel merito, riconoscendo, come già in primo grado, in accoglimento delle domande dispiegate, il diritto delle ricorrenti alla percezione dell’indennità di amministrazione nella misura spettante ai dipendenti ex MURST a far data dalle rispettive decorrenze contrattuali; 5. le spese dell’intero processo seguono la soccombenza; P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo ed assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a percepire l’indennità di amministrazione nella misura prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendenti ex MURST, con condanna della controparte al pagamento delle conseguenti differenze retributive a decorrere, rispettivamente, dal 1° aprile 2005 e dal 1° febbraio 2005, oltre rivalutazione monetaria o, se superiori, gli interessi legali, dalle singole mensilità al saldo. Condanna il Ministero al pagamento in favore delle ricorrenti delle spese dell’intero processo, che liquida, quanto al primo grado, in euro 4.000,00 per compensi, nonché, quanto al grado di appello