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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2021

Cassazione n. 10158/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento alla censura in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. del risarcimento del danno, i motivi dedotti nel ricorso sono meramente riproduttivi di critiche già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 5), che ha ben messo in evidenza la valenza futura ed incerta della procura notarile conferita dal Galluzzo al fine di imputare parte del trattamento di fine rapporto a vantaggio dell'amministrazione; in ogni caso la censura risulta anche manifestamente infondata alla luce della pacifica giurisprudenza secondo cui l'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, prima parte, cod. pen. esige che la riparazione del danno - mediante le restituzioni o il risarcimento - sia integrale e avvenga prima del giudizio (v.

Sez. 2, n. 46758 del 24/11/2021, Manuali, Rv. 282321); rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/11/2021.

Il Consigliere estensore residente [OSCURATO:PERSONA] C C- innn Petruz is DEPOSèTATA IN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento alla censura in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. del risarcimento del danno, i motivi dedotti nel ricorso sono meramente riproduttivi di critiche già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 5), che ha ben messo in evidenza la valenza futura ed incerta della procura notarile conferita dal Galluzzo al fine di imputare parte del trattamento di fine rapporto a vantaggio dell'amministrazione; in ogni caso la censura risulta anche manifestamente infondata alla luce della pacifica giurisprudenza secondo cui l'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, prima parte, cod. pen. esige che la riparazione del danno - mediante le restituzioni o il risarcimento - sia integrale e avvenga prima del giudizio (v. Sez. 2, n. 46758 del 24/11/2021, Manuali, Rv. 282321); rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore residente [OSCURATO:PERSONA] C C- innn Petruz is DEPOSèTATA IN
Sentenza Cassazione n. 10158/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris