Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 febbraio 2024

Cassazione n. 20800/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alla memoria e chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli il 3 luglio 2023 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 6 luglio 2021, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di omicidio stradale, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena stimata di giustizia, condizionalmente sospesa, oltre al risarcimento, in solido con il responsabile civile, dei danni, in forma generica, a favore delle cinque parti civili costituite, con assegnazione alle stesse di somma a titolo di provvisionale.

2. I fatti, in estrema sintesi, come concordemente ricostruiti dai Giudici di merito.

2.1. La sera del 20 settembre 2016, verso le ore 20.40, si è verificato un incidente stradale mortale lungo la strada provinciale, a carreggiata unica con due corsie per ogni senso di marcia, che congiunge la via Domiziana con la zona di Cancello ed Arnone, in provincia di Caserta: in particolare, la [OSCURATO:PERSONA] condotta da [OSCURATO:PERSONA], procedendo alla velocità di circa 50 chilometri orari in un tratto rettilineo con fondo asciutto e visibilità conforme all'orario, mancando illuminazione artificiale, ha invaso la corsia opposta provocando un violento impatto frontale con la vettura Lancia Y che procedeva in senso contrario sulla propria corsia alla velocità di circa 55 chilometri orari: in conseguenza della gravissime lesioni la conducente della Lancia Y, [OSCURATO:PERSONA], è deceduta sul colpo.

2.2. Si è ritenuto da parte dei Giudici avere l'imputato violato plurimi precetti del codice della strada, in particolare quelli posti dagli artt. 140, 143 e

146. Si è accertato che l'imputato ha invaso la corsia opposta superando la linea di mezzeria per 85 centimetri e colpendo frontalmente la Lancia Y, che ha riportato danni gravissimi, tanto da risultare la parte anteriore della Lancia completamente distrutta e la parte laterale anteriore sinistra della stessa auto arretrata di ben 65 centimetri.

E' stata esclusa la concorrente responsabilità di altri ed anche della vittima.

2.3. Tema centrale del processo è stato quello dell'eventuale concorso di colpa della vittima, essendo emerso che la donna viaggiava - poco - oltre il limite massimo, cioè a circa 55 chilometri orari, che non indossava la cintura di sicurezza e che aveva bevuto alcool, essendo risultato un valore di 0,48 grammi/litro all'alcool-test.3.Ciò premesso, ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo con il quale denunzia violazione di legge (art. 589-bis, comma 7, cod. pen.), anche sotto il profilo della omissione di motivazione (art. 125 cod. proc. pen.), in relazione all'attenuante speciale dell'essere l'evento non esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione dell'imputato.

Rammenta il ricorrente di avere con il secondo motivo di appello invocato il riconoscimento dell'attenuante speciale in questione, avendo la vittima viaggiato non già tenendo la destra rigorosa ma a circa un metro dal margine destro della strada e con il margine sinistra a circa 70 centimetri dal centro della strada, avendo omesso di indossare la cintura di sicurezza, avendo viaggiato ad una velocità superiore a quella massima consentita ossia circa 55-60 chilometri orari ed avendo bevuto alcool, essendo infatti risultato un valore di 0,48 grammi / litro all'alcool-test, così violando, rispettivamente, gli artt. 143, 172, 142 e 186, lett. a), del codice della strada.

A fronte di tali argomenti, la Corte di appello ha preso posizione - sottolinea il ricorrente - soltanto quanto al mancato impiego delle cinture di sicurezza, affermando (alla p. 5) che la estrema violenza dell'urto avrebbe causato la morte anche ove la donna fosse stata assicurata con le cinture.

La Corte di merito invece - sottolinea criticamente il ricorrente - non avrebbe preso posizione sulla incidenza causale ("causalità cumulativa") delle altre situazioni, perchè non avere tenuto la destra rigorosa, non avere rispettato il limite di velocità ed essersi messo alla guida dopo avere bevuto ben potrebbero avere inciso sulla concreta determinazione del sinistro, con conseguente applicabilità della circostanza attenuante in questione.

Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

4. Il P.G. nella requisitoria scritta del 25 gennaio 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] del responsabile civile ([OSCURATO:SOCIETA]) con nota del 6 febbraio 2024 ha fatto pervenire atto di transazione intervenuta con alcune (tre) delle parti civili.

Con memoria dell'8 febbraio 2024 il Difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], compagno della deceduta, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con vittoria di spese, allegando notula. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e va accolto, nei limiti e per le ragioni di cui appresso.2.

Dei quattro fattori in linea ipotetica concausali addebitabili alla condotta della vittima sui quali è incentrato il ricorso, cioè (1) il mancato uso delle cinture di sicurezza, (2) la omessa tenuta della destra rigorosa, (3) il lieve superamento dei limiti di velocità e (4) l'assunzione di alcool da parte della vittima, fattori che erano stati sottolineati criticamente nell'impugnazione di merito, rispettivamente alle pp. 10-11 (11), alle pp. 9-10 (2), alle pp. 7 ed 11 (3) ed alla p. 11 (4), la Corte di appello si limita a prendere posizione circa la ritenuta irrilevanza del mancato uso delle cinture, leggendosi, alle pp. 4-5, che l'entità e la localizzazione delle gravissime lesioni riportate, in relazione alle concrete modalità dell'impatto tra i due veicoli, fanno emergere che anche l'uso delle cinture di sicurezza non avrebbe potuto impedire la rilevante deformazione dell'abitacolo della vettura e la drastica riduzione dello spazio vitale della conducente e, in ultima analisi, le devastanti conseguenze dell'impatto.

E alle pp. 10-11 della sentenza del Tribunale, dopo avere riferito l'opinione del medico legale dott. [OSCURATO:PERSONA] a proposto della ritenuta irrilevanza nel caso di specie dell'assunzione di alcool y6e dopv aver ricostruito l'impatto, si legge, testualmente, che «nessuna rilevanza può essere attribuita alla lieve alterazione alcolemica della Sala, né all'omesso uso delle cinture di sicurezza da parte di quest'ultima».

Nulla si dice, invece, circa gli altri due ipotetici fattori sottolineati dalla Difesa, i.e. la omessa tenuta della destra rigorosa e il - lieve - superamento dei limiti di velocità.

Non offrendo risposta in relazione a tali aspetti, la Corte di appello è incorsa nel vizio di omissione di pronunzia rispetto alla eventuale applicazione dell'invocata attenuante speciale.

3. Discende, di necessità, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione concernente l'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, che, ricostruito con puntualità l'accaduto, eventualmente anche mediante l'attivazione dei propri poteri istruttori ufficiosi, si atterrà al seguente principio di diritto: «In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., che fa riferimento all'ipotesi in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione od omissione del colpevole, è configurabile nel caso in cui sia accertato il concorso di colpa, anche minimo, della vittima. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva escluso la circostanza attenuante in questione, in riferimento all'omicidio colposo di un ciclista che viaggiando in prossimità del centro, e non del margine destro, della carreggiata, era stato investito da un'autovettura che, procedendo nello stesso senso di marcia, stava rientrando da un sorpasso effettuato in un tratto di strada curvilineo)» (Sez. 4, n. 20091 del 19/01/2021, Brunetti, Rv. 281173; nello stesso senso v. già Sez. 4, n. 54576 del 07/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274504, secondo cui «In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., che fa riferimento all'ipotesi in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione od omissione del colpevole, ricorre nel caso in cui sia stato accertato un comportamento colposo, anche di minima rilevanza, della vittima o di terzi, o qualunque concorrente causa esterna, anche non costituita da condotta umana, al di fuori delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore»).

Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente l'attenuante di cui all'art. 589-bis, co. 7 c.p., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, cui demanda an

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alla memoria e chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli il 3 luglio 2023 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 6 luglio 2021, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di omicidio stradale, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena stimata di giustizia, condizionalmente sospesa, oltre al risarcimento, in solido con il responsabile civile, dei danni, in forma generica, a favore delle cinque parti civili costituite, con assegnazione alle stesse di somma a titolo di provvisionale. 2. I fatti, in estrema sintesi, come concordemente ricostruiti dai Giudici di merito. 2.1. La sera del 20 settembre 2016, verso le ore 20.40, si è verificato un incidente stradale mortale lungo la strada provinciale, a carreggiata unica con due corsie per ogni senso di marcia, che congiunge la via Domiziana con la zona di Cancello ed Arnone, in provincia di Caserta: in particolare, la [OSCURATO:PERSONA] condotta da [OSCURATO:PERSONA], procedendo alla velocità di circa 50 chilometri orari in un tratto rettilineo con fondo asciutto e visibilità conforme all'orario, mancando illuminazione artificiale, ha invaso la corsia opposta provocando un violento impatto frontale con la vettura Lancia Y che procedeva in senso contrario sulla propria corsia alla velocità di circa 55 chilometri orari: in conseguenza della gravissime lesioni la conducente della Lancia Y, [OSCURATO:PERSONA], è deceduta sul colpo. 2.2. Si è ritenuto da parte dei Giudici avere l'imputato violato plurimi precetti del codice della strada, in particolare quelli posti dagli artt. 140, 143 e 146. Si è accertato che l'imputato ha invaso la corsia opposta superando la linea di mezzeria per 85 centimetri e colpendo frontalmente la Lancia Y, che ha riportato danni gravissimi, tanto da risultare la parte anteriore della Lancia completamente distrutta e la parte laterale anteriore sinistra della stessa auto arretrata di ben 65 centimetri. E' stata esclusa la concorrente responsabilità di altri ed anche della vittima. 2.3. Tema centrale del processo è stato quello dell'eventuale concorso di colpa della vittima, essendo emerso che la donna viaggiava - poco - oltre il limite massimo, cioè a circa 55 chilometri orari, che non indossava la cintura di sicurezza e che aveva bevuto alcool, essendo risultato un valore di 0,48 grammi/litro all'alcool-test.3.Ciò premesso, ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo con il quale denunzia violazione di legge (art. 589-bis, comma 7, cod. pen.), anche sotto il profilo della omissione di motivazione (art. 125 cod. proc. pen.), in relazione all'attenuante speciale dell'essere l'evento non esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione dell'imputato. Rammenta il ricorrente di avere con il secondo motivo di appello invocato il riconoscimento dell'attenuante speciale in questione, avendo la vittima viaggiato non già tenendo la destra rigorosa ma a circa un metro dal margine destro della strada e con il margine sinistra a circa 70 centimetri dal centro della strada, avendo omesso di indossare la cintura di sicurezza, avendo viaggiato ad una velocità superiore a quella massima consentita ossia circa 55-60 chilometri orari ed avendo bevuto alcool, essendo infatti risultato un valore di 0,48 grammi / litro all'alcool-test, così violando, rispettivamente, gli artt. 143, 172, 142 e 186, lett. a), del codice della strada. A fronte di tali argomenti, la Corte di appello ha preso posizione - sottolinea il ricorrente - soltanto quanto al mancato impiego delle cinture di sicurezza, affermando (alla p. 5) che la estrema violenza dell'urto avrebbe causato la morte anche ove la donna fosse stata assicurata con le cinture. La Corte di merito invece - sottolinea criticamente il ricorrente - non avrebbe preso posizione sulla incidenza causale ("causalità cumulativa") delle altre situazioni, perchè non avere tenuto la destra rigorosa, non avere rispettato il limite di velocità ed essersi messo alla guida dopo avere bevuto ben potrebbero avere inciso sulla concreta determinazione del sinistro, con conseguente applicabilità della circostanza attenuante in questione. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 4. Il P.G. nella requisitoria scritta del 25 gennaio 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] del responsabile civile ([OSCURATO:SOCIETA]) con nota del 6 febbraio 2024 ha fatto pervenire atto di transazione intervenuta con alcune (tre) delle parti civili. Con memoria dell'8 febbraio 2024 il Difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], compagno della deceduta, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con vittoria di spese, allegando notula. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e va accolto, nei limiti e per le ragioni di cui appresso.2. Dei quattro fattori in linea ipotetica concausali addebitabili alla condotta della vittima sui quali è incentrato il ricorso, cioè (1) il mancato uso delle cinture di sicurezza, (2) la omessa tenuta della destra rigorosa, (3) il lieve superamento dei limiti di velocità e (4) l'assunzione di alcool da parte della vittima, fattori che erano stati sottolineati criticamente nell'impugnazione di merito, rispettivamente alle pp. 10-11 (11), alle pp. 9-10 (2), alle pp. 7 ed 11 (3) ed alla p. 11 (4), la Corte di appello si limita a prendere posizione circa la ritenuta irrilevanza del mancato uso delle cinture, leggendosi, alle pp. 4-5, che l'entità e la localizzazione delle gravissime lesioni riportate, in relazione alle concrete modalità dell'impatto tra i due veicoli, fanno emergere che anche l'uso delle cinture di sicurezza non avrebbe potuto impedire la rilevante deformazione dell'abitacolo della vettura e la drastica riduzione dello spazio vitale della conducente e, in ultima analisi, le devastanti conseguenze dell'impatto. E alle pp. 10-11 della sentenza del Tribunale, dopo avere riferito l'opinione del medico legale dott. [OSCURATO:PERSONA] a proposto della ritenuta irrilevanza nel caso di specie dell'assunzione di alcool y6e dopv aver ricostruito l'impatto, si legge, testualmente, che «nessuna rilevanza può essere attribuita alla lieve alterazione alcolemica della Sala, né all'omesso uso delle cinture di sicurezza da parte di quest'ultima». Nulla si dice, invece, circa gli altri due ipotetici fattori sottolineati dalla Difesa, i.e. la omessa tenuta della destra rigorosa e il - lieve - superamento dei limiti di velocità. Non offrendo risposta in relazione a tali aspetti, la Corte di appello è incorsa nel vizio di omissione di pronunzia rispetto alla eventuale applicazione dell'invocata attenuante speciale. 3. Discende, di necessità, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione concernente l'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, che, ricostruito con puntualità l'accaduto, eventualmente anche mediante l'attivazione dei propri poteri istruttori ufficiosi, si atterrà al seguente principio di diritto: «In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., che fa riferimento all'ipotesi in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione od omissione del colpevole, è configurabile nel caso in cui sia accertato il concorso di colpa, anche minimo, della vittima. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva escluso la circostanza attenuante in questione, in riferimento all'omicidio colposo di un ciclista che viaggiando in prossimità del centro, e non del margine destro, della carreggiata, era stato investito da un'autovettura che, procedendo nello stesso senso di marcia, stava rientrando da un sorpasso effettuato in un tratto di strada curvilineo)» (Sez. 4, n. 20091 del 19/01/2021, Brunetti, Rv. 281173; nello stesso senso v. già Sez. 4, n. 54576 del 07/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274504, secondo cui «In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., che fa riferimento all'ipotesi in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione od omissione del colpevole, ricorre nel caso in cui sia stato accertato un comportamento colposo, anche di minima rilevanza, della vittima o di terzi, o qualunque concorrente causa esterna, anche non costituita da condotta umana, al di fuori delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore»). Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente l'attenuante di cui all'art. 589-bis, co. 7 c.p., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, cui demanda an
Sentenza Cassazione n. 20800/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris