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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 27640/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 615 ter commi, primo e terzo, cod. pen., per poi illustrare le sue doglianze anche con ulteriore memoria; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta che l'applicazione dell'art. 615 ter cod. pen. alla condotta posta in essere dall'odierno ricorrente rappresenti un irragionevole overrulling in malam partem, sul presupposto che si tratterebbe di fatto considerato penalmente rilevante sulla scorta della sentenza delle Sezioni Unite "Savarese" del 2017, e che invece non sarebbe stato considerato punibile alla luce delle precedenti Sezioni Unite "Casani" del 2011, è manifestamente infondato, proprio per le ragioni contenute nella sentenza citata a sostegno del ricorso; invero, In tema di successione di leggi penali nel tempo, l'art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU - non consente l'applicazione retroattiva dell'interpretazione giurisprudenziale più sfavorevole di una norma penale solo quando il risultato interpretativo non era ragionevolmente prevedibile nel momento in cui la violazione è stata commessa. (Fattispecie di accesso abusivo ad un sistema informatico, nella quale la Corte ha ritenuto insussistente la violazione dei principi convenzionali in relazione all'overruling operato dalle Sezioni Unite in epoca successiva alla condotta) (Sez. 5, n. 37857 del 24/04/2018, Fabbrizzi, Rv. 273876 - 01); nella motivazione dell'arresto appena citato, la Corte di legittimità ha chiarito, come del resto il giudice del provvedimento impugnato, che le Sezioni Unite "Savarese" del 2017, fungi dall'avere introdotto una innovazione giurisprudenziale imprevedibile, hanno operato una ricognizione dei due indirizzi giurisprudenziali contrapposti, per poi optare per l'interpretazione più estensiva, già oggetto di numerose pronunce nella giurisprudenza di legittimità; in conclusione,, occorre qui ribadire che la non prevedibilità di una decisione giudiziale che ne preclude l'applicazione retroattiva deve certamente escludersi in una situazione di contrasto giurisprudenziale, in cui l'esito interpretativo, seppur controverso, è comunque presente (si veda pag. 9 della già citata sentenza n. 37857 del 2018, RV Rv. 273876 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 615 ter commi, primo e terzo, cod. pen., per poi illustrare le sue doglianze anche con ulteriore memoria; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta che l'applicazione dell'art. 615 ter cod. pen. alla condotta posta in essere dall'odierno ricorrente rappresenti un irragionevole overrulling in malam partem, sul presupposto che si tratterebbe di fatto considerato penalmente rilevante sulla scorta della sentenza delle Sezioni Unite "Savarese" del 2017, e che invece non sarebbe stato considerato punibile alla luce delle precedenti Sezioni Unite "Casani" del 2011, è manifestamente infondato, proprio per le ragioni contenute nella sentenza citata a sostegno del ricorso; invero, In tema di successione di leggi penali nel tempo, l'art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU - non consente l'applicazione retroattiva dell'interpretazione giurisprudenziale più sfavorevole di una norma penale solo quando il risultato interpretativo non era ragionevolmente prevedibile nel momento in cui la violazione è stata commessa. (Fattispecie di accesso abusivo ad un sistema informatico, nella quale la Corte ha ritenuto insussistente la violazione dei principi convenzionali in relazione all'overruling operato dalle Sezioni Unite in epoca successiva alla condotta) (Sez. 5, n. 37857 del 24/04/2018, Fabbrizzi, Rv. 273876 - 01); nella motivazione dell'arresto appena citato, la Corte di legittimità ha chiarito, come del resto il giudice del provvedimento impugnato, che le Sezioni Unite "Savarese" del 2017, fungi dall'avere introdotto una innovazione giurisprudenziale imprevedibile, hanno operato una ricognizione dei due indirizzi giurisprudenziali contrapposti, per poi optare per l'interpretazione più estensiva, già oggetto di numerose pronunce nella giurisprudenza di legittimità; in conclusione,, occorre qui ribadire che la non prevedibilità di una decisione giudiziale che ne preclude l'applicazione retroattiva deve certamente escludersi in una situazione di contrasto giurisprudenziale, in cui l'esito interpretativo, seppur controverso, è comunque presente (si veda pag. 9 della già citata sentenza n. 37857 del 2018, RV Rv. 273876 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore
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