CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 03587/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da:Ministero dell’economia e delle f inanze ; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento della domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanzea pagare la somma di euro 167.314,29. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] , sottoposto dal 3 marzo 2012 al 20 marzo 2012 alla misura degli arresti domiciliari, era indiziato delreato di cui all’art. 416 cod. pen. e di alcuni reati - fine. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 12 dicembre 2019 (divenuta irrevocabile il 2 settembre 2020), dichiarava prescritto il capo 1 (reato associativo) per il quale era stato cautelato e lo assolveva per i restanti reati. 3. Avverso l’ordinanza del Giudice della riparazione ricorre il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato che ha articolato quattro motivi: 3.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di leggeper mancanza di presupposti previsti dall'art. 314 cod . proc . pen . per il riconoscimento del diritto all’equa riparazione, evidenziando come non abbia diritto all'indennizzo in esame ch i, come l'istante, sia destinatario di sentenza che accerta l'estinzione del reato commesso per sopravvenuta prescrizione; 3.2. Con il secondo motivo, si deduce mancanza e/o contraddittorietà della motivazione e conseguente violazione dell'art. 314 cod. proc . pen ., i n relazione alla ritenuta esistenza del presupposto di non aver concorso con dolo o colpa grave alla custodia cautelare subita.L'assenza di questo presupposto costituisce una condizione dell'azione cheva verificata dal giudice. La Corte territoriale da atto di alcune condotte dell'istante che hanno certamente inciso sull'adozione della misura cautelare, rappresentate dal ritrovamento del materiale indiziante , utilizzat o dal sodalizio criminale,presso il laboratorio e l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA]; dall’aver fornito un aiuto di natura familiare al fratello coimputato. Preso atto dell'apporto fornito da [OSCURATO:PERSONA], il Giudice della riparazione omette di spiegare per quale ragione la scelta di aiutareil fratello con la detenzione di materiale sospetto presso il proprio laboratorio e abitazione non si a condotta gravemente colposa e determinante l'intervento cautelativo dell'Autorità. A ciò dovendosi aggiungere l'errorein cui sarebbe incorsa la Corte di appello nel qualificare l'apporto al vincolo associativo dell'istante come“un mero aiuto di natura familiare, privo di reale consapevolezza”.Il ricorrente sostiene che quanto affermato dalla Corte di appello contrasta con quanto accertato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] merito all'esistenza di un'associazione finalizzata alla falsificazione di documenti e certificati e al ruolo ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] nella suddetta associazione. Si evidenzia come dalla sentenza assolutoria emerga che l'imputato deteneva presso luoghi di propria pertinenza materiali non compatibili con l'attività ufficialmente esercitatae riconducibili all'attività criminosa dell'associazione. Il ricorrente afferma che l a sentenza assolutoria è ben chiara nel definire il ruolo ricoperto dall'odierno istante nell'associazione, richiamandone alcune pagine. L’assoluzionedell'istante non deriva quindi dell'insussistenza del fatto contestato ma dell'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art.416 cod. pen. : l'apporto prestato da [OSCURATO:PERSONA] non può pertanto considerarsi come un” mero aiuto di natura familiare” in quanto questa definizione contrasta con l'accertamento del suo ruolo all'interno dell'associazione; 3.3.Con il terzo motivo, si deduce mancanza e contraddittorietàdella motivazione e conseguente violazione dell’art. 315 cod. proc. pen. nella quantificazione dell’indennizzoin ragione dell’incensuratezza; 3.4. Mancanza e contraddittorietà della motivazione e conseguente violazione dell’art. 315 cod. proc. pen. nella quantificazione dell’indennizzo immotivatamente aumentatocon il richiamo al c.d. strepitus fori. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia annullato con rinvio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio. 5. In data 29 settembre 2025, è pervenuta memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell’istante. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2. Dirimente (e assorbente rispetto agli altri motivi) è il tema posto dal primo motivo. Giova ricordare il consolidato insegnamento di questa Supre ma Corte per il quale “ In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione , non sussiste il diritto all'indennizzo in caso di estinzione del reato per prescrizione, amnistia oremissione della querela, salvo che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile o irrogata nel qual caso, comunque, la riparazione può essere riconosciuta soltanto per la parte didetenzione subita in eccedenza” ( ex multis , Sez . 4 n. 15000 del 19/02/2009, Cicione e altro,Rv. 243210) : evenienza non ravvisabile nel caso di specie. Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, nella fattispecie in esame il richiedente si è giovato di una pronuncia di prescrizione alla quale non ha inteso rinunciare, pur avendone il diritto (art. 156 cod. pen.),esercitabile anche al fine di giovarsi della precondizionealla quale l'art. 314 cod. proc. pen. subordina l'accoglibilità della domanda di riparazione. Qualora il richiedente avesse voluto perseguire l'interessealla riparazione del periodo di restrizione cautelare sofferto, in presenza di reato prescritt o , avrebbe invero dovuto, rinunciando alla prescrizione, chie dere e d ottenere sentenza che, assolvendolo nel merito, al tempo stesso avrebbe conclamato l'ingiustizia della custodia cautelare. Néquesta scelta avrebbe posto l'instante in una situazione di irragionevole pre giudizio, stretto tra la necessità di assicurarsi, comunque, un esito penalmente favorevole e l'utilità di poter coltivare successivamente l'azione di ristoro per l'ingiusta detenzione; trattasi di due esigenze aventi lo stesso rango valoriale, di talché assicurandosi il soddisfacimento di una di esse, perciò stesso si deve correttamente rinunciare all'altra (Sez. 4, n. 30404 del 05/07/2022, Maggi, non massimata). Al riguardo, si è altresì osservato che il proscioglimento per prescrizione richiede, pur sempre, una valutazione di merito, ancorché limitata alla verifica della inesistenza delle cause previste dal comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen., che consente, già di per sé, di escludere l'ingiustizia della detenzione (Sez. 4, n. 34661 del 10/06/2010, Maugeri, Rv. 248076). 3. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], cui vaaltresì demandata la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnatacon rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], cui demanda anchela liquidazione delle spese tra le parti del presente giud