CassazionedecretoSezione 6Decisione del 4 ottobre 2022
Cassazione n. 31597/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 703-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Battipaglia (SA), allavia Mazzini n. 21/d, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difendegiusta procura speciale allegata in calce al ricorso. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore. -intimata - avverso la sentenza, n. cron. 650/2020, della CORTEdi APPELLO di SALERNO, depositata il 17/06/2020; Ric. 2021 n. 703sez. M1 -Ad. 4-10-2022 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380 - bis cod. proc. civ., avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 17 giugno 2020, n. 650, reiettiva del gravame da lui promosso controla decisione del tribunale di quella stessa città del 4 maggio 2015, n. 1958, la quale, accogliendo la corrispondente opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] -Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (d’ora in avanti, breviter, [OSCURATO:PERSONA]), aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 1777/2008, reso dal medesimo tribunale in favore del [OSCURATO:PERSONA] ed aveva condannato quest’ultimo al pagamento delle spese processuali. La [OSCURATO:PERSONA] è rimasta solo intimata. 1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte ha confermato l’assunto del tribunale circa la carenza di adeguata dimostrazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], gravato del relativo onere, del credito azionato in via monitoria, ritenendo, in particolare, che « il tabulato in possesso della P.A. non ha valore di accertamento definitivo di un diritto di credito, perché l’appellante, stando a tali tabulati, risulta assegnatario solo in via formale di n. 88 titoli definitivi. Inoltre, il Sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha esercitato la facoltà, pure riconosciutagli, di integrare eventualmente la superficie impegnata. Ciò ha comportato come necessaria conseguenza l’attribuzione di crediti relativi alle sole superfici indicate nella [OSCURATO:PERSONA] di Pagamento del [OSCURATO:DATA_NASCITA], questa sì costituente atto confessorio proveniente dalla parte e rivolto all’Amministrazione e, quindi, avente efficacia di prova legale». [OSCURATO:PERSONA] 1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente: Ric. 2021 n. 703sez. M1 -Ad. 4-10-2022 3 I) «Art. 360 c.p.c., n. 5 -Violazione art. 1988 c.c. in relazione all’art.2697 c.c.», contestandosi alla corte distrettuale l’esistenza di affermazioni asseritamente contraddittorie nella motivazione della sentenza oggi impugnata, laddove, pur avendo definito “comunicazione di riconoscimento di importi” la produzione dell’appellante, non ne aveva tratto, poi, le relative conseguenze, in termini di sua valenza probatoria exart. 1988 c.c., omettendo, peraltro, di motivare un siffatto operato; II) «Art. 360 c.p.c., n. 3 - Violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 1988 c.c.», per avere ritenuto non assolto dal [OSCURATO:PERSONA], attraverso la produzione predetta, il proprio onere probatorio, malgrado, alla stregua dell’art. 1988 cod. civ., doveva essere l’[OSCURATO:PERSONA] a dimostrare eventuali fatti estintivi e/o modificativi del suo debito. 2. Tali doglianze sono scrutinabili congiuntamente perché affette dalla medesima ragione di inammissibilità. 2.1. Il ricorrente, invero, non riproduce compiutamente in ricorsola documentazione a suo dire idonea a rappresentare il preteso riconoscimento di debitoo l’asserita promessa di pagamento di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al credito da lui invocato (né una siffatta omissione, investendo un requisito di ammissibilità del ricorso stesso, giusta l’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., può considerarsi sanabile dalla riproduzione, solo nella memoria exart. 380-bis cod. proc. civ., di detta documentazione),sicché questa Corte nemmeno è posta in condizione di verificarne l’effettivo contenuto onde valutare la denunciata violazione dei principi di cui all’art. 2697 cod.civ. in tema di riparto degli oneri probatori. 2.1.1. Deve trovare applicazione, pertanto, l’insegnamento di legittimità secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito Ric. 2021 n. 703sez. M1 -Ad. 4-10-2022 4 qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (cfr. Cass., SU, n. 34469 del 2019). 2.2. A tanto deve solo aggiungersi, in relazione al primo motivo, che lo stesso si concreta, sostanzialmente, nella denuncia di un vizio motivazionale, totalmente obliterando, però che, l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (formalmente invocato dal [OSCURATO:PERSONA] con la menzionata doglianza) - nella formulazione introdotta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 17 giugno 2020 -, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. n. 9351 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015). Ric. 2021 n. 703sez. M1 -Ad. 4-10-2022 5 3. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo l’[OSCURATO:PERSONA] rimasta solo intimata, altresì, dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo