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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03458/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GORIZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. >s. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 29 marzo 2022, il Tribunale di Gorizia, quale giudice dell'esecuzione, rigettava - in sede di rinvio a seguito dell'annullamento da parte di questa Corte del precedente provvedimento del 19 dicembre 2020 - l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la detrazione di 200 giorni di liberazione anticipata sulla pena risultante dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso a suo carico, il 30 novembre 2019, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen..

La Prima sezione penale di questa Corte motivava la decisione di annullamento osservando come il giudice dell'esecuzione avesse solo apparentemente confutato gli argomenti sviluppati dal condannato nell'istanza, senza così adeguatamente affrontarli.

2. Propone ricorso il condannato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 76, comma 1, cod. pen., 663, comma 1, e 657, comma 4, cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Aveva errato il giudice nel ritenere che, nel provvedimento di cumulo delle pene concorrenti, si fosse già tenuto conto dei 225 giorni di liberazione anticipata, concessi dall'Ufficio di sorveglianza di Udine in relazione alla pena citata al numero L\i / 1 dello stesso.

Peraltro, la pena citata allo stesso punto 1 (per reati, di traffico di stupefacenti, commessi dal dicembre 2003 al gennaio 2004) era stata, successivamente, posta in continuazione con quella irrogata al prevenuto con la sentenza citata al numero 2 del provvedimento di cumulo (per una condotta di traffico di stupefacenti consumata il 27 settembre 2004), per un totale complessivo di anni 6 e mesi 6 di reclusione, interamente espiata (detratti i tre anni di reclusione per l'applicazione dell'indulto) dal marzo 2005 al 25 febbraio 2008.

Considerando poi che la pena citata era stata espiata successivamente alla consumazione del delitto di cui al numero 3 del provvedimento di esecuzione (una condanna per un furto commesso il 4 febbraio 2004) si era anche inadempiuto al dettato del quarto comma dell'art. 657 cod. proc. pen. che impone di tenere conto, ai fini della loro possibile fungibilità, delle pene espiate in data successiva alla data di consumazione del, diverso, reato.

Il ricorrente conclude, infine, che il proprio interesse nell'avanzare ricorso nonostante la totale espiazione della pena (ivi compresa la detrazione non riconosciutagli) deriva dalla possibilità di lamentare, in altra ed ulteriore sede, l'ingiusta detenzione patita.3.

Il Procuratore della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso merita accoglimento.

1. E' innanzitutto indubbio l'interesse del condannato a proporre ricorso potendo egli, in caso di esito positivo, lamentare un'ingiusta detenzione (così nell'analogo caso della misura cautelare personale cessata o revocata Sez. 6, n. 19217 del 21/03/2013, Cionfrini, Rv. 255135).

2. Quanto al merito delle deduzioni della difesa, risponde al vero l'osservazione del ricorrente che, nel provvedimento di cumulo del pubblico ministero, risultano detratti dalla pena complessiva finale solo 25 dei 225 giorni di liberazione anticipata concessi dall'Ufficio di sorveglianza (scomputandoli dalla pena complessiva fissata nelle sentenze di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento del p.m.), pur potendo gli stessi, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen. - che detta le regole sulla "fungibilità" delle pene espiate in data posteriore alla commissione dei, diversi, reati - essere detratti anche dalla pena di mesi 4 di reclusione di cui alla sentenza citata al punto 3 (dedotto il presofferto), trattandosi di condanna per reato consumato in data antecedente (il 4 febbraio 2004) l'espiazione della pena (cessata il 25 febbraio 2008) in relazione alla quale era stata concessa la ricordata liberazione anticipata.

3. Ne deriva l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Gorizia.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GORIZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. >s. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 29 marzo 2022, il Tribunale di Gorizia, quale giudice dell'esecuzione, rigettava - in sede di rinvio a seguito dell'annullamento da parte di questa Corte del precedente provvedimento del 19 dicembre 2020 - l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la detrazione di 200 giorni di liberazione anticipata sulla pena risultante dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso a suo carico, il 30 novembre 2019, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen.. La Prima sezione penale di questa Corte motivava la decisione di annullamento osservando come il giudice dell'esecuzione avesse solo apparentemente confutato gli argomenti sviluppati dal condannato nell'istanza, senza così adeguatamente affrontarli. 2. Propone ricorso il condannato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 76, comma 1, cod. pen., 663, comma 1, e 657, comma 4, cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Aveva errato il giudice nel ritenere che, nel provvedimento di cumulo delle pene concorrenti, si fosse già tenuto conto dei 225 giorni di liberazione anticipata, concessi dall'Ufficio di sorveglianza di Udine in relazione alla pena citata al numero L\i / 1 dello stesso. Peraltro, la pena citata allo stesso punto 1 (per reati, di traffico di stupefacenti, commessi dal dicembre 2003 al gennaio 2004) era stata, successivamente, posta in continuazione con quella irrogata al prevenuto con la sentenza citata al numero 2 del provvedimento di cumulo (per una condotta di traffico di stupefacenti consumata il 27 settembre 2004), per un totale complessivo di anni 6 e mesi 6 di reclusione, interamente espiata (detratti i tre anni di reclusione per l'applicazione dell'indulto) dal marzo 2005 al 25 febbraio 2008. Considerando poi che la pena citata era stata espiata successivamente alla consumazione del delitto di cui al numero 3 del provvedimento di esecuzione (una condanna per un furto commesso il 4 febbraio 2004) si era anche inadempiuto al dettato del quarto comma dell'art. 657 cod. proc. pen. che impone di tenere conto, ai fini della loro possibile fungibilità, delle pene espiate in data successiva alla data di consumazione del, diverso, reato. Il ricorrente conclude, infine, che il proprio interesse nell'avanzare ricorso nonostante la totale espiazione della pena (ivi compresa la detrazione non riconosciutagli) deriva dalla possibilità di lamentare, in altra ed ulteriore sede, l'ingiusta detenzione patita.3. Il Procuratore della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso merita accoglimento. 1. E' innanzitutto indubbio l'interesse del condannato a proporre ricorso potendo egli, in caso di esito positivo, lamentare un'ingiusta detenzione (così nell'analogo caso della misura cautelare personale cessata o revocata Sez. 6, n. 19217 del 21/03/2013, Cionfrini, Rv. 255135). 2. Quanto al merito delle deduzioni della difesa, risponde al vero l'osservazione del ricorrente che, nel provvedimento di cumulo del pubblico ministero, risultano detratti dalla pena complessiva finale solo 25 dei 225 giorni di liberazione anticipata concessi dall'Ufficio di sorveglianza (scomputandoli dalla pena complessiva fissata nelle sentenze di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento del p.m.), pur potendo gli stessi, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen. - che detta le regole sulla "fungibilità" delle pene espiate in data posteriore alla commissione dei, diversi, reati - essere detratti anche dalla pena di mesi 4 di reclusione di cui alla sentenza citata al punto 3 (dedotto il presofferto), trattandosi di condanna per reato consumato in data antecedente (il 4 febbraio 2004) l'espiazione della pena (cessata il 25 febbraio 2008) in relazione alla quale era stata concessa la ricordata liberazione anticipata. 3. Ne deriva l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Gorizia. Co
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