CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00079/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione all'art. 238, comma 2-bis, cod. proc. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata e prive della puntuale indicazione dell'incidenza dell'eventuale eliminazione, ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", degli elementi a carico di cui si lamenta l'inutilizzabilità; che, nella specie, la Corte di appello ha motivato il rigetto della richiesta di escussione, sollecitata dalla difesa, non già richiamando il contenuto delle dichiarazioni rese dallo Scocuzza nell'altro processo ma facendo leva, unitamente agli elementi acquisiti nel corso del giudizio, alla portata della sentenza acquisita ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., ovvero della prova dei fatti in essa accertati; ritenuto che il secondo motivo, con il quale si censura il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. in relazione al reato di lesioni personali, oltre ad introdurre doglianze in punto di fatto non consentite in questa sede, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, la formula di proscioglimento nel nnerto prevale sulla dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv. 244274); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21