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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04656/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2018 della CORTE APPELLO di ROMA4atg-avvisa alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma -per quanto rileva in questa sede- ha, su richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata con il Procuratore Generale.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.

Il ricorso è inammissibile giacché la sentenza pronunciata ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen. non è ricorribile in cassazione per i motivi dedotti dalla difesa.

Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 4000,00.

P. Q. M..

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento dlella somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2018 della CORTE APPELLO di ROMA4atg-avvisa alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma -per quanto rileva in questa sede- ha, su richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata con il Procuratore Generale. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. Il ricorso è inammissibile giacché la sentenza pronunciata ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen. non è ricorribile in cassazione per i motivi dedotti dalla difesa. Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 4000,00. P. Q. M.. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento dlella somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 se
Sentenza Cassazione n. 04656/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris