CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 22895/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2018 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal tribunale di Palmi, in data 28.11.2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Natale, confermava la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 110, 644, commi 1 e 5, nn. 3) e 5), c.p.-. Proponeva ricorso per cassazione léimputato [OSCURATO:PERSONA] Natale, deducendo il seguente motivo ex art. 606, co. 1, lett. e) c.p.p.: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 546, 125 e 292 c.p.p.-. Il motivo è inammissibile. Il ricorso è fondato su di un motivo che ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi lo stesso considerarsi non specifico. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso in esame il giudice di appello con gli argomenti esposti in motivazione (v. pag. 18 della sentenza impugnata) ha già esposto come la doglianza circa lé.erronea valutazione delle investigazioni difensive versate agli atti dalla difesa fosse infondata, con una motivazione non apparente, né contraddittoria o manifestamente illogica. Le dichiarazioni della figlia, infatti, non escludono la sussistenza del tasso usurario riferendo soltanto della prodigalità e non oculata gestione delle finanze del padre. Il ricorrente propone, piuttosto, una lettura alternativa delle prove, introducendo nel presente giudizio di legittimità, elementi di fatto. Invero, in tema di sindacai:o del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità o alla corretta valutazione delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. I . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2022 I Consigliere Estensore ., P,:r0 !