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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19589/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ne ha confermato la condanna per furto di energia elettrica (art. 624, aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 7 cod. pen.); Considerato che il primo motivo di ricorso — che eccepisce Vinutilizzabilità delle ex artt. 62 e 63 cod. proc. pen. delle dichiarazioni rese dalla Dersona sottoposta alle indagini — è generico perché non chiarisce l'incidenza dell'atto ritenuto inutilizzabile sul complessivo compendio indiziario valutato, sì da potersene inferire la decisività (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Ps. 243416); Considerato che il secondo motivo, che lamenta la violazione dell'articolo 133 cod. pen. nella determinazione della pena, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pagg. 3 e 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ne ha confermato la condanna per furto di energia elettrica (art. 624, aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 7 cod. pen.); Considerato che il primo motivo di ricorso — che eccepisce Vinutilizzabilità delle ex artt. 62 e 63 cod. proc. pen. delle dichiarazioni rese dalla Dersona sottoposta alle indagini — è generico perché non chiarisce l'incidenza dell'atto ritenuto inutilizzabile sul complessivo compendio indiziario valutato, sì da potersene inferire la decisività (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Ps. 243416); Considerato che il secondo motivo, che lamenta la violazione dell'articolo 133 cod. pen. nella determinazione della pena, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pagg. 3 e 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 19589/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris